CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37116/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diPaola [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza in data 7 novembre 2023 del Tribunale della medesima città, per la parte che in questa sede interessa, ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. ed ha riconosciuto la circostanza della lieve entità del fatto prevalente, unitamente alle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, rispetto alle residue circostanze aggravanti, così rideterminando il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputata ritenuta responsabile dei delitti di concorso in tentata estorsione di cui agli artt. 56, 110, 629, commi 1 e 2, in relaz. all’art. 628, comma 3 n. 1, e 604-ter cod. pen. (capo 1 della rubrica delle imputazioni) e di concorso in rapina di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen. (capo 2) commessi in data 9 dicembre 2021; [OSCURATO:PERSONA] che la difesa dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione articolando in seguenti motivi: 1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 533 cod. proc. pen. e 27 della Costituzione, per violazione del principio dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” non essendo provata l’ipotesi accusatoria ed essendo le dichiarazioni della persona offesa state smentite dal direttore della struttura dove lavoravae non emergendo dalle immagini del circuito di videosorveglianza l’aggressione denunciata dalla persona offesa; a ciò si aggiungerebbe il fatto che difetterebbero anche gli elementi dell’avere agito per procurare a sé un profitto con altrui danno che renderebbe non configurabili i reati oggetto di contestazione; 2. Vizi di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 604-ter cod. pen. alla luce delle inattendibili dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. da 2 a 7 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241) vizio non rilevabile nel caso in esame; che corretta risulta la qualificazione giuridica dei fatti; [OSCURATO:PERSONA] poi che, una volta ritenute motivatamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa, manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso avendo i giudici di merito fatta corretta applicazione dei principi di diritto indicati da questa Corte di legittimità con riferimento alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 604- ter cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C