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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22778/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Procuratore generale presso la Corte di appello dell'Aquila e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21.05.2021 emessa dalla Corte di appello dell'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; uditi i difensori degli imputati, avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione impugnata la Corte di appello dell'Aquila, in riforma della sentenza emessa in data 29 giugno 2017 del Tribunale dell'Aquila, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha assolto i medesimi dai reati loro ascritti al capo a) ai sensi dell'art. 530, secondo comma, cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste e ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo c), essendo il reato estinto per prescrizione.

2. Al capo a) dell'imputazione si contesta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 317, 56, 317 cod. pen., poiché il [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Comandante provinciale dei Carabinieri dell'Aquila, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e anche agendo in concorso con [OSCURATO:PERSONA]: - costringeva [OSCURATO:PERSONA], noto imprenditore aquilano, ad effettuare dei lavori di ristrutturazione per un importo ammontante a circa 25.000 euro presso un appartamento della sua disponibilità, sito in Roma via del Tintoretto n. 88, - richiedendo ripetutamente un aiuto economico per l'acquisto di un appartamento a Roma del complessivo valore di 850.000 euro, prospettando al Valentini una «punizione» nel caso fosse venuto meno alla richiesta di aiuto, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere quest'ultimo alla dazione di ulteriori somme denaro, anche attraverso la mediazione di [OSCURATO:PERSONA], il quale pure prospettava al Valentino conseguenze negative in caso di mancato pagamento, sottolineando il ruolo influente del [OSCURATO:PERSONA]; fatto, quest'ultimo, non riuscito nell'intento per la ferma opposizione della persona offesa; fatti commessi in L'Aquila nell'estate del 2011 fino all'anno 2012.

Al capo c) si contesta al [OSCURATO:PERSONA] il delitto di cui all'art. 361, primo e secondo comma, cod. pen., commesso in L'Aquila, in epoca successiva e prossima al 10 maggio 2011, poiché, nella sua qualità di Comandante dei Carabinieri dell'Aquila, avendo avuto conoscenza per ragioni del suo ufficio dell'esistenza di una comunicazione di notizia di reato avente ad oggetto il [OSCURATO:PERSONA] per i reati di falso ideologico e di truffa, ometteva di denunciarlo all'autorità giudiziaria; fatto accertato in L'Aquila in epoca successiva e prossima al 10 maggio 2011.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello dell'Aquila ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai delitti di concussione, consumata e tentata, contestati al capo a).

Deduce il Procuratore generale ricorrente che la Corte d'appello aveva emesso una sentenza assolutoria fondata su generiche e contraddittorie notazioni critiche alla sentenza di primo grado, che vedevano non tanto sul materiale probatorio, peraltro esaminato superficialmente, quanto sul profilo caratteriale dell'alto ufficiale imputato.

La motivazione, sbrigativa e illogica, infatti, avrebbe omesso di argomentare in modo rafforzato e di giustificare le conclusioni adottate in senso difforme dal giudice di primo grado, secondo quanto richiesto dalle Sezioni Unite nella sentenza Troise.

La Corte d'appello, in particolare, avrebbe omesso di valutare analiticamente le prove e di mettere a confronto le deposizioni rese in dibattimento dalla persona offesa costituitasi parte civile [OSCURATO:PERSONA] e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello, dunque, non avrebbe offerto una motivazione puntuale e adeguata, capace di fornire una razionale giustificazione della conclusione difforme adottata rispetto alla sentenza di condanna pronunciata in primo grado, e non si sarebbe confrontata compiutamente con le ragioni addotte dal Tribunale.

Ad avviso del ricorrente, si sarebbe imposta, invece, un'attenta e puntuale analisi delle versioni contrapposte e anche dei riscontri testimoniali e documentali rappresentati dalla deposizione del teste Innamorati, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e del testo acquisito della registrazione della conversazione tra il Pavone il [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, inoltre, avrebbe banalizzato la personalità del [OSCURATO:PERSONA] e la gravità inequivoca delle condotte minatorie, poste in essere dqll'organo di vertice della struttura gerarchica dell'arma dei Carabinieri

4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza e la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata motivazione con riferimento al delitto di concussione contestato al capo a).Il ricorrente deduce che la Corte appello, nel riformare in senso assolutorio la sentenza di primo grado, non si sarebbe conformata al canone della motivazione rafforzata, limitandosi ad offrire una diversa lettura complessiva del materiale istruttorio, senza procedere ad una specifica indicazione delle evidenze probatorie ritenute decisive.

Con riferimento ai delitti di concussione contestati al capo a), infatti, la Corte d'appello avrebbe omesso di confrontarsi con la motivazione del giudice di primo grado sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca del narrato, valorizzando unicamente taluni singoli episodi, dei quali avrebbe fornita una lettura diversa senza alcuna specifica indicazione delle evidenze ritenute decisive.

Il Tribunale, invece, aveva ricostruito la vicenda come operata dalla persona offesa, ripercorrendo i passaggi fondamentali della testimonianza, affrontando e risolvendo tutti gli eventuali contrasti evidenziati dalla difesa degli imputati, dando conto delle ragioni per le quali si era addivenuto una pronuncia di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio.

Ad avviso del ricorrente, illogiche e contrastanti con le emergenze processuali sarebbero, inoltre, le spiegazioni fornite dalla Corte appello in ordine ai tre episodi di minaccia posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] ai danni del Valentino, banalizzati in chiave goliardica del [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, ricostruiti secondo una chiave di lettura che non trova adeguato riscontro in atti.

La Corte di appello avrebbe, inoltre, valorizzato parzialmente elementi probatori, avulsi dal loro contesto.

5. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato in prossimità dell'udienza una ampia memoria nella quale hanno chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunque rigettati.

Rilevano i difensori che la Corte d'Appello, facendo corretta applicazione della disciplina dettata dal legislatore in tema di valutazione della prova, ha svilito l'approccio assertivo e congetturale del giudice di primo grado, dando una logica e oltremodo persuasiva valutazione delle condotte dell'imputato nella sua oggettività e dei riflessi della stessa sulle "percezioni" del Valentini.

Ad avviso dei difensori, il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato connotato da forme di coazione psicologica; sarebbe, invece, stato il Valentini, con una illogica postuma rivisitazione, a leggere gli scherzi e i motteggi dell'esuberante amico non più in chiave goliardica, ma quale fonte di pressione psicologica e di paura.

Riproponendo le erronee argomentazioni del giudice di primo grado, i ricorrenti avrebbero, tuttavia, cercato di evidenziare asseriti errori di fatto nella ricostruzione della sentenza impugnata, offrendo una -non consentita- lettura alternativa delle prove senza evidenziare vizi del percorso logico -giustificativo della motivazione della Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere accolti in quanto sono fondati.

2. La Corte di appello dell'Aquila, nella sentenza impugnata ha integralmente riformato la condanna di primo grado, con riferimento ai delitti di concussione, consumata e tentata, contestati al capo a), omettendo, tuttavia, di conformarsi al canone della c.d. motivazione c.d. rafforzata.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, 2018, P.g. in proc.

Troise, Rv. 272430 - 01; conf.

Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 - 01).

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore rispetto a quella riformata (ex plurimis: Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).

Il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha, infatti, l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, D., n. 269523; Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327).

Il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado, pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può, pertanto, limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257332).

3. Muovendo da tali principi, costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado, all'esito di un accurato e puntuale esame delle risultanze probatorie, ha ritenuto che le richieste di danaro reiteratamente rivolte dal [OSCURATO:PERSONA] al Valentini integrassero il delitto dì concussione, in quanto «il rapporto, per come emerso in dibattimento, risulta del tutto sbilanciato verso il pubblico ufficiale che ha adottato una condotta di prevaricazione abusiva, facendo leva sulla sua funzione e sui poteri connessi a tale funzione, nonché sui suoi rapporti anche personali con cariche istituzionali di un certo rilievo» (pag. 35 e ss.).

La Corte di appello dell'Aquila ha, invece, riformato in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, senza, tuttavia, offrire una giustificazione razionale, in relazione al complessivo compendio probatorio valorizzato nella sentenza di primo grado, delle difformi conclusioni assunte.

4. La Corte di appello ha, infatti, riletto le condotte di concussione contestate al [OSCURATO:PERSONA] (l'aver chiamato il Valentini mentre si trovava al casinò di Venezia con tale [OSCURATO:PERSONA], l'aver fatto presente in una occasione che era facile aprire la sua autovettura e inserirci un po' di cocaina e l'avergli ripetuto, in più occasioni, che lo avrebbe arrestato) in una chiave edulcorata e banalizzante (pag. 7 e 9 della sentenza di appello), parcellizzando il quadro probatorio delineato nella sentenza di primo grado.

Quanto alla prima condotta, la Corte di appello ha rilevato che il [OSCURATO:PERSONA], già prima della telefonata, avrebbe messo «in guardia il Valentini dal frequentare il [OSCURATO:PERSONA], poiché indagato di contiguità ambienti legati alla camorra e che, all'epoca della telefonata, nessun tipo di misura cautelare, neanche di carattere non custodiale, era stata ancora emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sicché la presunta minaccia, ossia l'aver palesato al Valentini di essere in grado di individuare il luogo e la persona con cui quest'ultimo si trovava, ossia il [OSCURATO:PERSONA], non poteva apparire idonea a limitare gravemente la libertà di autodeterminazione del predetto, ben potendosi ragionevolmente ricondurre la conoscenza di tale viaggio del Valentini alle indagini in quel periodo in svolgimento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]».Come rilevato dal difensore della parte civile ricorrente, tuttavia, questi rilievi della Corte di appello non si confrontato con la sentenza di primo grado che, esaminando in dettaglio le condizioni di contesto, aveva rilevato, a pag. 11, come indipendentemente dalla ragione per la quale il [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto conoscenza degli spostamenti del Valentini, il primo sapesse dove si trovasse il secondo e la telefonata avesse «avuto un indubbio carattere minatorio, determinando nella parte civile la sensazione di essere braccata».

Secondo la Corte di appello, la frase relativa al possibile rinvenimento della cocaina, previamente occultata nell'autovettura del Valentini, «seppure indubbiamente per sé minatoria è, tuttavia, stata pronunciata con atteggiamento quasi scherzoso in un periodo di quasi cordialità ...ed è stata proferita da una persona esuberante e abituata alla goliardia».

La Corte di appello, peraltro, come rilevato dalla parte civile ricorrente, ancora una volta non si è confrontata con le condizioni di contesto, delineate dalla sentenza di primo grado, che non giustificavano questa affermazione e che avevano indotto la parte civile a percepirla, non già come scherzosa, ma come una ostentazione di potere e una minaccia larvata.

Quanto alla terza condotta, «costituita dall'avere il [OSCURATO:PERSONA] ripetuto più volte al Valentini che lo avrebbe arrestato...», la Corte di appello ha rilevato che «detta frase non può essere idonea a limitare gravemente la libertà di determinazione..., sia perché riferita, anche se più volte, nell'ambito di un rapporto amicale e di assidua frequentazione e sia perché è comunque pressoché notorio, soprattutto per persone dotate di un livello culturale elevato, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, quale era il [OSCURATO:PERSONA], non possono procedere di loro iniziativa all'arresto di una persona, se non nei casi di flagranza e solo per determinati reati».

Anche questa argomentazione, tuttavia, prescinde dall'esame delle condizioni di contesto svolta a pag. 10 dalla sentenza di primo grado e, segnatamente, dal rilievo che il [OSCURATO:PERSONA], per quanto accertato in primo grado, chiamava spesso la parte civile, convocandolo, con qualsiasi pretesto, in caserma e si vantava con il Valentini di potere «tenere sotto scacco esponenti del Tribunale» e «ricattare (se necessario) anche dei magistrati».

Inoltre, con riferimento alla contestazione relativa alla costrizione posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] ai danni del Valentini in ordine all'esecuzione gratuita dei lavori edilizi eseguiti presso l'abitazione in uso all'alto ufficiale a Roma, la Corte di appello ha obliterato l'ampia disamina del compendio probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado e il rilievo della carenza di prove documentali dei pagamenti asseritamente posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] in favore del Valentini.

Parimenti la Corte di appello ha decontestualizzato il significato delle richieste di un contributo, nell'ordine di cinque o seimila euro, all'acquisto di un immobile, reiteratamente rivolte dal [OSCURATO:PERSONA] al Valentini, riproponendo la chiave amicale e goliardica delle pressanti richieste dell'alto ufficiale all'imprenditore.

La sentenza impugnata, inoltre, escludendo apoditticamente ogni rilevanza concorsuale della condotta del Cordeschi, non ha esaminato i rilievi spesi dalla sentenza di primo grado in ordine alla figura di questo imputato, che, essendo vicino al [OSCURATO:PERSONA], a più riprese, avrebbe detto al Valentini che il colonnello era un amico, che bisognava aiutarlo e che, soprattutto, essendo una persona molto importante, non andava contrariato; in tal modo il Cordeschi, agendo nella veste di consigliere del Valentini, lo avrebbe indotto ad accondiscendere alle richieste del [OSCURATO:PERSONA], rafforzandone gli atteggiamenti minatori.

5. La Corte di appello ha, inoltre, concluso che le «condotte ritenute dal primo giudice minacciose, poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Valentino, non appaiono, inoltre, idonee a limitare gravemente la libertà di determinazione di quest'ultimo neanche se valutate non singolarmente ma congiuntamente poiché nell'ambito di un rapporto di amicizia e frequentazione in cui vanno iscritte, ben possono essere ricondotte alla esuberanza del carattere del [OSCURATO:PERSONA], che, quindi, può essere liberamente accettata o meno, anche perché tra i due non vi erano rapporti di lavoro o di diretta dipendenza per altre ragioni del Valentini dal [OSCURATO:PERSONA], tale da determinare una posizione di supremazia del primo e di sudditanza del secondo, ma solo un rapporto di amicizia ».

La Corte di appello dell'Aquila, tuttavia, con tali rilievi non ha confutato, con rigorosa analisi critica, gli argomenti posti a fondamento della decisione di primo grado, dimostrandone puntualmente l'incompletezza o l'incoerenza e, pertanto, l'insostenibilità sul piano logico e giuridico, ma si è limitata ad affermare il proprio diverso apprezzamento in modo apodittico e superficiale.

La motivazione della sentenza di appello, del resto, non si sovrappone integralmente a quella della decisione riformata e non dà ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati, limitandosi ad argomentazioni generiche e lacunose, strutturalmente inidonee a confutare il complessivo discorso giustificativo della sentenza di primo grado o, comunque, a fondare l'esistenza di un ragionevole dubbio.

La Corte di Appello ha, infatti, accolto una ipotesi ricostruttiva, quella dell'esuberanza caratteriale del [OSCURATO:PERSONA] in un contesto amicale goliardico, ma non ha verificato dialetticamente la capacità dimostrativa della stessa alla stregua degli ulteriori elementi probatori disponibili e, segnatamente, la resistenza della ipotesi accolta alle contro-ipotesi esplicative dell'accadimento specificamente poste a fondamento della sentenza di primo grado.In particolare, la sentenza impugnata, nel motivare apoditticamente la soluzione prescelta, prescinde integralmente dall'accurata analisi svolta dal giudice di primo grado in ordine alla credibilità della persona offesa, ai riscontri rinvenuti alle sue accuse e, segnatamente, alla mutual corroboration con le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], alla registrazione della conversazione tra quest'ultimo e il [OSCURATO:PERSONA], alle fotografie acquisite, in ordine alle pressanti richieste del [OSCURATO:PERSONA] al Valentini e alle condizioni di disparità tra gli stessi esistenti.

6. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia con riferimento a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Procuratore generale presso la Corte di appello dell'Aquila e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21.05.2021 emessa dalla Corte di appello dell'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; uditi i difensori degli imputati, avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata la Corte di appello dell'Aquila, in riforma della sentenza emessa in data 29 giugno 2017 del Tribunale dell'Aquila, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha assolto i medesimi dai reati loro ascritti al capo a) ai sensi dell'art. 530, secondo comma, cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste e ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo c), essendo il reato estinto per prescrizione. 2. Al capo a) dell'imputazione si contesta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 317, 56, 317 cod. pen., poiché il [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Comandante provinciale dei Carabinieri dell'Aquila, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e anche agendo in concorso con [OSCURATO:PERSONA]: - costringeva [OSCURATO:PERSONA], noto imprenditore aquilano, ad effettuare dei lavori di ristrutturazione per un importo ammontante a circa 25.000 euro presso un appartamento della sua disponibilità, sito in Roma via del Tintoretto n. 88, - richiedendo ripetutamente un aiuto economico per l'acquisto di un appartamento a Roma del complessivo valore di 850.000 euro, prospettando al Valentini una «punizione» nel caso fosse venuto meno alla richiesta di aiuto, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere quest'ultimo alla dazione di ulteriori somme denaro, anche attraverso la mediazione di [OSCURATO:PERSONA], il quale pure prospettava al Valentino conseguenze negative in caso di mancato pagamento, sottolineando il ruolo influente del [OSCURATO:PERSONA]; fatto, quest'ultimo, non riuscito nell'intento per la ferma opposizione della persona offesa; fatti commessi in L'Aquila nell'estate del 2011 fino all'anno 2012. Al capo c) si contesta al [OSCURATO:PERSONA] il delitto di cui all'art. 361, primo e secondo comma, cod. pen., commesso in L'Aquila, in epoca successiva e prossima al 10 maggio 2011, poiché, nella sua qualità di Comandante dei Carabinieri dell'Aquila, avendo avuto conoscenza per ragioni del suo ufficio dell'esistenza di una comunicazione di notizia di reato avente ad oggetto il [OSCURATO:PERSONA] per i reati di falso ideologico e di truffa, ometteva di denunciarlo all'autorità giudiziaria; fatto accertato in L'Aquila in epoca successiva e prossima al 10 maggio 2011. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello dell'Aquila ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai delitti di concussione, consumata e tentata, contestati al capo a). Deduce il Procuratore generale ricorrente che la Corte d'appello aveva emesso una sentenza assolutoria fondata su generiche e contraddittorie notazioni critiche alla sentenza di primo grado, che vedevano non tanto sul materiale probatorio, peraltro esaminato superficialmente, quanto sul profilo caratteriale dell'alto ufficiale imputato. La motivazione, sbrigativa e illogica, infatti, avrebbe omesso di argomentare in modo rafforzato e di giustificare le conclusioni adottate in senso difforme dal giudice di primo grado, secondo quanto richiesto dalle Sezioni Unite nella sentenza Troise. La Corte d'appello, in particolare, avrebbe omesso di valutare analiticamente le prove e di mettere a confronto le deposizioni rese in dibattimento dalla persona offesa costituitasi parte civile [OSCURATO:PERSONA] e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello, dunque, non avrebbe offerto una motivazione puntuale e adeguata, capace di fornire una razionale giustificazione della conclusione difforme adottata rispetto alla sentenza di condanna pronunciata in primo grado, e non si sarebbe confrontata compiutamente con le ragioni addotte dal Tribunale. Ad avviso del ricorrente, si sarebbe imposta, invece, un'attenta e puntuale analisi delle versioni contrapposte e anche dei riscontri testimoniali e documentali rappresentati dalla deposizione del teste Innamorati, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e del testo acquisito della registrazione della conversazione tra il Pavone il [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, inoltre, avrebbe banalizzato la personalità del [OSCURATO:PERSONA] e la gravità inequivoca delle condotte minatorie, poste in essere dqll'organo di vertice della struttura gerarchica dell'arma dei Carabinieri 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza e la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata motivazione con riferimento al delitto di concussione contestato al capo a).Il ricorrente deduce che la Corte appello, nel riformare in senso assolutorio la sentenza di primo grado, non si sarebbe conformata al canone della motivazione rafforzata, limitandosi ad offrire una diversa lettura complessiva del materiale istruttorio, senza procedere ad una specifica indicazione delle evidenze probatorie ritenute decisive. Con riferimento ai delitti di concussione contestati al capo a), infatti, la Corte d'appello avrebbe omesso di confrontarsi con la motivazione del giudice di primo grado sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca del narrato, valorizzando unicamente taluni singoli episodi, dei quali avrebbe fornita una lettura diversa senza alcuna specifica indicazione delle evidenze ritenute decisive. Il Tribunale, invece, aveva ricostruito la vicenda come operata dalla persona offesa, ripercorrendo i passaggi fondamentali della testimonianza, affrontando e risolvendo tutti gli eventuali contrasti evidenziati dalla difesa degli imputati, dando conto delle ragioni per le quali si era addivenuto una pronuncia di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio. Ad avviso del ricorrente, illogiche e contrastanti con le emergenze processuali sarebbero, inoltre, le spiegazioni fornite dalla Corte appello in ordine ai tre episodi di minaccia posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] ai danni del Valentino, banalizzati in chiave goliardica del [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, ricostruiti secondo una chiave di lettura che non trova adeguato riscontro in atti. La Corte di appello avrebbe, inoltre, valorizzato parzialmente elementi probatori, avulsi dal loro contesto. 5. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato in prossimità dell'udienza una ampia memoria nella quale hanno chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunque rigettati. Rilevano i difensori che la Corte d'Appello, facendo corretta applicazione della disciplina dettata dal legislatore in tema di valutazione della prova, ha svilito l'approccio assertivo e congetturale del giudice di primo grado, dando una logica e oltremodo persuasiva valutazione delle condotte dell'imputato nella sua oggettività e dei riflessi della stessa sulle "percezioni" del Valentini. Ad avviso dei difensori, il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato connotato da forme di coazione psicologica; sarebbe, invece, stato il Valentini, con una illogica postuma rivisitazione, a leggere gli scherzi e i motteggi dell'esuberante amico non più in chiave goliardica, ma quale fonte di pressione psicologica e di paura. Riproponendo le erronee argomentazioni del giudice di primo grado, i ricorrenti avrebbero, tuttavia, cercato di evidenziare asseriti errori di fatto nella ricostruzione della sentenza impugnata, offrendo una -non consentita- lettura alternativa delle prove senza evidenziare vizi del percorso logico -giustificativo della motivazione della Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere accolti in quanto sono fondati. 2. La Corte di appello dell'Aquila, nella sentenza impugnata ha integralmente riformato la condanna di primo grado, con riferimento ai delitti di concussione, consumata e tentata, contestati al capo a), omettendo, tuttavia, di conformarsi al canone della c.d. motivazione c.d. rafforzata. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, 2018, P.g. in proc. Troise, Rv. 272430 - 01; conf. Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 - 01). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore rispetto a quella riformata (ex plurimis: Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056). Il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha, infatti, l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, D., n. 269523; Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327). Il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado, pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può, pertanto, limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257332). 3. Muovendo da tali principi, costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado, all'esito di un accurato e puntuale esame delle risultanze probatorie, ha ritenuto che le richieste di danaro reiteratamente rivolte dal [OSCURATO:PERSONA] al Valentini integrassero il delitto dì concussione, in quanto «il rapporto, per come emerso in dibattimento, risulta del tutto sbilanciato verso il pubblico ufficiale che ha adottato una condotta di prevaricazione abusiva, facendo leva sulla sua funzione e sui poteri connessi a tale funzione, nonché sui suoi rapporti anche personali con cariche istituzionali di un certo rilievo» (pag. 35 e ss.). La Corte di appello dell'Aquila ha, invece, riformato in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, senza, tuttavia, offrire una giustificazione razionale, in relazione al complessivo compendio probatorio valorizzato nella sentenza di primo grado, delle difformi conclusioni assunte. 4. La Corte di appello ha, infatti, riletto le condotte di concussione contestate al [OSCURATO:PERSONA] (l'aver chiamato il Valentini mentre si trovava al casinò di Venezia con tale [OSCURATO:PERSONA], l'aver fatto presente in una occasione che era facile aprire la sua autovettura e inserirci un po' di cocaina e l'avergli ripetuto, in più occasioni, che lo avrebbe arrestato) in una chiave edulcorata e banalizzante (pag. 7 e 9 della sentenza di appello), parcellizzando il quadro probatorio delineato nella sentenza di primo grado. Quanto alla prima condotta, la Corte di appello ha rilevato che il [OSCURATO:PERSONA], già prima della telefonata, avrebbe messo «in guardia il Valentini dal frequentare il [OSCURATO:PERSONA], poiché indagato di contiguità ambienti legati alla camorra e che, all'epoca della telefonata, nessun tipo di misura cautelare, neanche di carattere non custodiale, era stata ancora emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sicché la presunta minaccia, ossia l'aver palesato al Valentini di essere in grado di individuare il luogo e la persona con cui quest'ultimo si trovava, ossia il [OSCURATO:PERSONA], non poteva apparire idonea a limitare gravemente la libertà di autodeterminazione del predetto, ben potendosi ragionevolmente ricondurre la conoscenza di tale viaggio del Valentini alle indagini in quel periodo in svolgimento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]».Come rilevato dal difensore della parte civile ricorrente, tuttavia, questi rilievi della Corte di appello non si confrontato con la sentenza di primo grado che, esaminando in dettaglio le condizioni di contesto, aveva rilevato, a pag. 11, come indipendentemente dalla ragione per la quale il [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto conoscenza degli spostamenti del Valentini, il primo sapesse dove si trovasse il secondo e la telefonata avesse «avuto un indubbio carattere minatorio, determinando nella parte civile la sensazione di essere braccata». Secondo la Corte di appello, la frase relativa al possibile rinvenimento della cocaina, previamente occultata nell'autovettura del Valentini, «seppure indubbiamente per sé minatoria è, tuttavia, stata pronunciata con atteggiamento quasi scherzoso in un periodo di quasi cordialità ...ed è stata proferita da una persona esuberante e abituata alla goliardia». La Corte di appello, peraltro, come rilevato dalla parte civile ricorrente, ancora una volta non si è confrontata con le condizioni di contesto, delineate dalla sentenza di primo grado, che non giustificavano questa affermazione e che avevano indotto la parte civile a percepirla, non già come scherzosa, ma come una ostentazione di potere e una minaccia larvata. Quanto alla terza condotta, «costituita dall'avere il [OSCURATO:PERSONA] ripetuto più volte al Valentini che lo avrebbe arrestato...», la Corte di appello ha rilevato che «detta frase non può essere idonea a limitare gravemente la libertà di determinazione..., sia perché riferita, anche se più volte, nell'ambito di un rapporto amicale e di assidua frequentazione e sia perché è comunque pressoché notorio, soprattutto per persone dotate di un livello culturale elevato, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, quale era il [OSCURATO:PERSONA], non possono procedere di loro iniziativa all'arresto di una persona, se non nei casi di flagranza e solo per determinati reati». Anche questa argomentazione, tuttavia, prescinde dall'esame delle condizioni di contesto svolta a pag. 10 dalla sentenza di primo grado e, segnatamente, dal rilievo che il [OSCURATO:PERSONA], per quanto accertato in primo grado, chiamava spesso la parte civile, convocandolo, con qualsiasi pretesto, in caserma e si vantava con il Valentini di potere «tenere sotto scacco esponenti del Tribunale» e «ricattare (se necessario) anche dei magistrati». Inoltre, con riferimento alla contestazione relativa alla costrizione posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] ai danni del Valentini in ordine all'esecuzione gratuita dei lavori edilizi eseguiti presso l'abitazione in uso all'alto ufficiale a Roma, la Corte di appello ha obliterato l'ampia disamina del compendio probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado e il rilievo della carenza di prove documentali dei pagamenti asseritamente posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] in favore del Valentini. Parimenti la Corte di appello ha decontestualizzato il significato delle richieste di un contributo, nell'ordine di cinque o seimila euro, all'acquisto di un immobile, reiteratamente rivolte dal [OSCURATO:PERSONA] al Valentini, riproponendo la chiave amicale e goliardica delle pressanti richieste dell'alto ufficiale all'imprenditore. La sentenza impugnata, inoltre, escludendo apoditticamente ogni rilevanza concorsuale della condotta del Cordeschi, non ha esaminato i rilievi spesi dalla sentenza di primo grado in ordine alla figura di questo imputato, che, essendo vicino al [OSCURATO:PERSONA], a più riprese, avrebbe detto al Valentini che il colonnello era un amico, che bisognava aiutarlo e che, soprattutto, essendo una persona molto importante, non andava contrariato; in tal modo il Cordeschi, agendo nella veste di consigliere del Valentini, lo avrebbe indotto ad accondiscendere alle richieste del [OSCURATO:PERSONA], rafforzandone gli atteggiamenti minatori. 5. La Corte di appello ha, inoltre, concluso che le «condotte ritenute dal primo giudice minacciose, poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Valentino, non appaiono, inoltre, idonee a limitare gravemente la libertà di determinazione di quest'ultimo neanche se valutate non singolarmente ma congiuntamente poiché nell'ambito di un rapporto di amicizia e frequentazione in cui vanno iscritte, ben possono essere ricondotte alla esuberanza del carattere del [OSCURATO:PERSONA], che, quindi, può essere liberamente accettata o meno, anche perché tra i due non vi erano rapporti di lavoro o di diretta dipendenza per altre ragioni del Valentini dal [OSCURATO:PERSONA], tale da determinare una posizione di supremazia del primo e di sudditanza del secondo, ma solo un rapporto di amicizia ». La Corte di appello dell'Aquila, tuttavia, con tali rilievi non ha confutato, con rigorosa analisi critica, gli argomenti posti a fondamento della decisione di primo grado, dimostrandone puntualmente l'incompletezza o l'incoerenza e, pertanto, l'insostenibilità sul piano logico e giuridico, ma si è limitata ad affermare il proprio diverso apprezzamento in modo apodittico e superficiale. La motivazione della sentenza di appello, del resto, non si sovrappone integralmente a quella della decisione riformata e non dà ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati, limitandosi ad argomentazioni generiche e lacunose, strutturalmente inidonee a confutare il complessivo discorso giustificativo della sentenza di primo grado o, comunque, a fondare l'esistenza di un ragionevole dubbio. La Corte di Appello ha, infatti, accolto una ipotesi ricostruttiva, quella dell'esuberanza caratteriale del [OSCURATO:PERSONA] in un contesto amicale goliardico, ma non ha verificato dialetticamente la capacità dimostrativa della stessa alla stregua degli ulteriori elementi probatori disponibili e, segnatamente, la resistenza della ipotesi accolta alle contro-ipotesi esplicative dell'accadimento specificamente poste a fondamento della sentenza di primo grado.In particolare, la sentenza impugnata, nel motivare apoditticamente la soluzione prescelta, prescinde integralmente dall'accurata analisi svolta dal giudice di primo grado in ordine alla credibilità della persona offesa, ai riscontri rinvenuti alle sue accuse e, segnatamente, alla mutual corroboration con le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], alla registrazione della conversazione tra quest'ultimo e il [OSCURATO:PERSONA], alle fotografie acquisite, in ordine alle pressanti richieste del [OSCURATO:PERSONA] al Valentini e alle condizioni di disparità tra gli stessi esistenti. 6. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia con riferimento a
Sentenza Cassazione n. 22778/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris