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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 13744/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado di condanna di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 186, commi 2 e 7 e 187, comma 8, cod. strada.

2. Il difensore del medesimo Palazzi, impugnando la sentenza, ha articolato un motivo di ricorso, con il quale ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 114 disp. att. cod.proc.pen.; in particolare, la difesa si duole del mancato avvertimento rivolto al conducente dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo si pone in palese contrasto con gli orientamenti espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in base ai quali, in caso di rifiuto, non è richiesta la somministrazione dell'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia (cfr. ex multis Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745 - 01: «L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini»; precedenti conformi N. 34470 del 2016 Rv. 267877 - 01, N. 4896 del 2020 Rv. 278579 - 01, N. 34355 del 2020 Rv. 279920 - 01, N. 29939 del 2020 Rv. 280028 - 01, N. 43845 del 2014 Rv. 260603 - 01, N. 16816 del 2021 Rv. 281072 - 01).

4. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] gliera est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado di condanna di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 186, commi 2 e 7 e 187, comma 8, cod. strada. 2. Il difensore del medesimo Palazzi, impugnando la sentenza, ha articolato un motivo di ricorso, con il quale ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 114 disp. att. cod.proc.pen.; in particolare, la difesa si duole del mancato avvertimento rivolto al conducente dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo si pone in palese contrasto con gli orientamenti espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in base ai quali, in caso di rifiuto, non è richiesta la somministrazione dell'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia (cfr. ex multis Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745 - 01: «L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini»; precedenti conformi N. 34470 del 2016 Rv. 267877 - 01, N. 4896 del 2020 Rv. 278579 - 01, N. 34355 del 2020 Rv. 279920 - 01, N. 29939 del 2020 Rv. 280028 - 01, N. 43845 del 2014 Rv. 260603 - 01, N. 16816 del 2021 Rv. 281072 - 01). 4. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] gliera est
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