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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05335/2024

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ricorso iscritto al n. 15481/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e.c. indicato in ricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- nonché contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore -intimato- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 9114/17/16 depositata il 22 dicembre Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 gennaio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Roma dell’Agenzia delle Entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale, in applicazione del cd. redditometro , determinava sinteticamente, ai sensi dell’art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito complessivo del contribuente in relazione all’anno d’imposta 2008, rettificando in aumento quello da lui dichiarato e irrogando nei suoi confronti le sanzioni previste dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che con sentenza n. 16205/36/15 del 14 luglio 2015 respingeva il suo ricorso.

La decisione veniva in sèguito confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 9114/17/16 del 22 dicembre 2016, rigettava l’appello spiegato dalla parte privata.

Rilevava il giudice regionale: - che l’accertato possesso di autovetture e motocicli, con le relative spese di manutenzione, e così pure la comproprietà di beni immobili e l’accensione di un mutuo, rappresentavano indici presuntivi della capacità contributiva del [OSCURATO:PERSONA]; - che tale presunzione legale non risultava efficacemente contrastata dalle difese svolte in primo grado dall’appellante, il quale si era limitato ad allegare di aver fruito del «contributo di sostegno da parte di parenti», senza tuttavia offrire i necessari «riscontri contabili»a supporto delle proprie asserzioni; - che «altrettanto ininfluente» ai fini della decisione appariva la dedotta circostanza secondo cui il contribuente non avrebbe percepito le retribuzioni a lui spettanti per l’attività lavorativa prestata negli anni 2007/2010 alle dipendenze di due diverse società, «tanto più se si tiene conto della inesistenza dei contratti di lavoro e, quindi, della impossibilità di definirne un quantum in termini legali».

Contro questa sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (d’ora in poi M.E.F.), altro destinatario dell’impugnazione, è rimasto intimato.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.In limine litis , va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del M.E.F., atteso che, nei giudizi tributari introdotti - come quello che qui ci occupa- successivamente al 1° gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa l’istituzione delle [OSCURATO:PERSONA], fra le quali rientra quella delle Entrate (art. 57, comma 1, D. Lgs. n. 300 del 1999), spetta unicamente a queste ultime la legittimazione ”ad causam“ e ”ad processum“ (cfr. Cass. Sez.

Un.n. 3118/2006, Cass. n. 29183/2017). 1.1 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis. 1.2 Viene rimproverato al giudice d’appello di aver erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio dal contribuente non fosse idonea a consentire il superamento della presunzione di capacità reddituale che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva tratto dall’accertata disponibilità da parte del medesimo di un’autovettura e di un motociclo marca BMW, oltre che dalla titolarità della quota di ½ della piena proprietà di un fabbricato sito nel Comune di Mentana e dal pagamento delle rate di un mutuo.

Si deduce, al riguardo, che dalla suddetta documentazione era ricavabile la prova delle donazioni indirette effettuate in favore del [OSCURATO:PERSONA] dai familiari con lui conviventi, e quindi della provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni innanzi indicati. 1.3 Con ulteriori profili di doglianza sviluppati nel contesto del medesimo motivo si contesta alla C.T.R.: -di aver ritenuto corretto l’operato accertamento induttivo delle spese di gestione dell’autovettura, quantificate nell’importo di 47.880,42 euro, laddove il costo complessivo per il mantenimento della stessa andava stimato, sulla base dei dati ACI, considerati autorevoli ed attendibili, in… € 4.162,29 , cifra molto distante da quanto presuntivamente accertato dall’[OSCURATO:PERSONA] ; -di aver valutato come indice di capacità contributiva il possesso della suddetta autovettura, sebbene questa fosse stata acquistata tramite l’accensione di un mutuo; -di non aver considerato che la casa di abitazione è un bene di primaria necessità , ragion per cui non è logico argomentare che il soggetto disposto ad affrontare la spesa del mantenimento della stessa debba disporre di risorse finanziarie e, quindi, di redditi pari almeno a quattro o cinque volte detta spesa, a copertura dei costi più necessari ed ineliminabili ; -di non essersi avveduto dell’erroneità del calcolo della rata di mutuo effettuato dall’[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva determinato in 422 euro, anziché in 350,84 euro, l’importo medio delle singole rate corrisposte dal contribuente nell’anno di riferimento, pur trattandosi di prestito a quote variabili ; -di aver trascurato che del pagamento delle rate del mutuo si era fatto carico [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, il quale aveva prestato fideiussione in favore della banca mutuante.

2. Con il secondo motivo, esso pure inquadrato nell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6 D. Lgs. n. 472 del 1997. 2.1 Si imputa al giudice d’appello di aver a torto escluso, con riferimento alle sanzioni irrogate al contribuente dall’[OSCURATO:PERSONA], l’applicabilità dell’esimente della forza maggiore prevista dall’art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 472 del 1997, nonostante la situazione di incolpevole indigenza in cui egli si era venuto a trovare per la mancata corresponsione da parte dei suoi datori di lavoro delle competenze dovutegli per l’anno 2008 .

3. Il primo motivo è inammissibile. 3.1 Lungi dal prospettare una questione interpretativa o applicativa della norma di cui all’art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis, il ricorrente si limita a criticare il giudizio espresso dalla C.T.R. in ordine agli elementi di prova contraria da lui offerti, ritenuti tali da non consentire il superamento della presunzione legale relativa di capacità contributiva operante nei suoi confronti in virtù della disciplina del cd. redditometro. 3.2 Obietta, sul punto, il [OSCURATO:PERSONA] che dall’allegata documentazione emergeva chiaramente come nell’anno 2008, oggetto del contestato accertamento fiscale, egli avesse beneficiato di donazioni indirette fatte in suo favore dai familiari conviventi, e in particolare: -da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente madre e nonna materna della propria moglie [OSCURATO:PERSONA]: la prima aveva percepito la somma di 28.888,72 euro dall’incasso di una polizza vita, mentre la seconda risultava titolare di una pensione dell’importo mensile di 950 euro; -da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente padre e nonna paterna del proprio coniuge, i quali negli anni 2006-2007- 2008 avevano entrambi dichiarato redditi imponibili.

Assume, inoltre, che in corso di causa era pure stata fornita la prova documentale dell’attività lavorativa da lui prestata dal 5 luglio 2007 al 25 febbraio 2010, in assenza di regolare contratto, alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Casa dello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei confronti delle quali era poi stato costretto a promuovere azione legale per veder riconosciuto il suo diritto alle retribuzioni maturate e non percepite: da tale circostanza si sarebbe dovuto inferire che nell’indicato arco temporale egli avesse provveduto al proprio mantenimento e a quello dei beni in suo possesso soltanto grazie all’apporto economico dei predetti familiari. 3.3 Orbene, gli elementi probatori innanzi indicati sono stati tutti presi in considerazione dalla Commissione regionale, la quale, dopo averli singolarmente richiamati nella parte narrativa della sentenza, li ha poi giudicati nel loro complesso inidonei a sostenere le ragioni addotte dal contribuente, rilevando che «il titolo di comproprietà dei beni immobili e il mutuo rappresentano indici reddituali che, nella fattispecie, non possono essere contrastati da mere argomentazioni riconducibili al contributo di sostegno da parte di parenti, prive di riscontri contabili», e quindi soggiungendo che «altrettanto ininfluente ai fini di causa è la circostanza -assunta dal sig. [OSCURATO:PERSONA]- riguardante la mancata percezione di stipendi, tanto più se si tiene conto della inesistenza di contratti di lavoro e, quindi, della impossibilità di definirne un quantum in termini legali». 3.4 Dietro il velo dell’apparente denuncia di un preteso error in iudicando, il ricorrente mira, quindi, in realtà, a sollecitare una diversa ricostruzione della quaestio facti e ad ottenere un riesame del materiale probatorio, allo scopo di farne derivare una decisione diversa da quella cui è pervenuto il giudice d’appello e conforme alle proprie aspettative.

Si tenta, per questa via, di realizzare la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito (cfr. Cass. n. 12465/2022, Cass. n. 11261/2022, Cass. n. 8758/2017), così totalmente obliterandosi che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 33186/2023, Cass. n. 32398/2022, Cass. n. 15568/2020, Cass. n. 27475/2019). 3.5 Per il resto, con la censura in disamina vengono prospettate questioni che non sono state trattate dalla pronuncia impugnata, sicchè ciò di cui effettivamente si duole il ricorrente è l’insufficienza della motivazione sorreggente il decisum, per non essere state esaminate tutte le argomentazioni da lui sviluppate con l’atto di appello a sostegno dell’esperito gravame (non potendo nemmeno astrattamente configurarsi violazione di legge in mancanza di affermazioni in diritto contenute nella sentenza che in tesi si pongano in contrastocon le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina). 3.6 Trattasi, tuttavia, di vizio non più deducibile in cassazione a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dall’art. 54 D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, per effetto della quale deve ormai ritenersi escluso in sede di legittimità ogni sindacato sulla insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Oltretutto, per consolidato orientamento di questa Corte, al fine di assolvere l’onere di adeguatezza dellamotivazione, il giudice di appello non ètenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate leargomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr. Cass. n. 35752/2023, Cass. n. 28448/2023, Cass. n. 28133/2022, Cass. n. 3126/2021, Cass. n. 25509/2014).

4. Il secondo mezzo è infondato. 4.1 Come si è già detto, la C.T.R. ha giudicato «ininfluente ai fini di causa… la circostanza -assunta dal sig. [OSCURATO:PERSONA]- riguardante la mancata percezione di stipendi»(scilicet: quelli a lui asseritamente dovuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla Casa dello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.). 4.2 Tale affermazione deve intendersi svolta anche (se non prevalentemente) per giustificare la ritenuta inapplicabilità al caso di specie dell’esimente di cui all’art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 472 del 1997, invocata dalla parte privata. 4.3 Ciò posto, la decisione assunta sul punto dal giudice di secondo grado appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente avuto modo di chiarire: -che, in tema di sanzioni tributarie, laforza maggiore deve essere intesa secondo la sua accezione penalistica e va, pertanto, riferita a un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta; -che, conseguentemente, la crisi di liquidità, persino quando derivante dal grave e reiterato inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, non risponde a tale nozione (cfr. Cass. n. 987/2023, Cass. n. 35360/2022, Cass. n. 30760/2022, Cass. n. 11111/2022); -che, in una simile evenienza, ove intenda giovarsi in concreto dell’esimente della forza maggiore per giustificare l’omesso versamento delle imposte dovute, il contribuente deve dare prova di non aver potuto altrimenti reperire le risorse necessarie per far fronte al corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili (cfr. Cass. n. 15415/2021). 4.4 Alla luce del surriferito insegnamento giurisprudenziale, al quale si intende qui dare continuità, il motivo in esame risulta privo di pregio, non emergendo dalla ricostruzione fattuale della vicenda operata dal giudice a quo - soltanto entro questi limiti potendo apprezzarsi la ricorrenza del denunciato vizio ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. (cfr. Cass. n. 26399/2022, Cass. n. 10992/2020, Cass. n. 16746/2019, Cass. Sez.

Un. n. 21301/2017)- che il [OSCURATO:PERSONA] abbia offerto la prova di cui era onerato.

5. In definitiva, sulla scorta di quanto precede, il ricorso proposto contro l’Agenzia delle Entrate deve essere respinto.

6. Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 6.1 Non v’è luogo a provvedere in ordine alle dette spese nei confronti del M.E.F., rimasto intimato.

7. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei riguardi del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e lo rigetta nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate; condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi 4.100 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n. 15481/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e.c. indicato in ricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- nonché contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore -intimato- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 9114/17/16 depositata il 22 dicembre Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 gennaio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Roma dell’Agenzia delle Entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale, in applicazione del cd. redditometro , determinava sinteticamente, ai sensi dell’art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito complessivo del contribuente in relazione all’anno d’imposta 2008, rettificando in aumento quello da lui dichiarato e irrogando nei suoi confronti le sanzioni previste dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che con sentenza n. 16205/36/15 del 14 luglio 2015 respingeva il suo ricorso. La decisione veniva in sèguito confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 9114/17/16 del 22 dicembre 2016, rigettava l’appello spiegato dalla parte privata. Rilevava il giudice regionale: - che l’accertato possesso di autovetture e motocicli, con le relative spese di manutenzione, e così pure la comproprietà di beni immobili e l’accensione di un mutuo, rappresentavano indici presuntivi della capacità contributiva del [OSCURATO:PERSONA]; - che tale presunzione legale non risultava efficacemente contrastata dalle difese svolte in primo grado dall’appellante, il quale si era limitato ad allegare di aver fruito del «contributo di sostegno da parte di parenti», senza tuttavia offrire i necessari «riscontri contabili»a supporto delle proprie asserzioni; - che «altrettanto ininfluente» ai fini della decisione appariva la dedotta circostanza secondo cui il contribuente non avrebbe percepito le retribuzioni a lui spettanti per l’attività lavorativa prestata negli anni 2007/2010 alle dipendenze di due diverse società, «tanto più se si tiene conto della inesistenza dei contratti di lavoro e, quindi, della impossibilità di definirne un quantum in termini legali». Contro questa sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (d’ora in poi M.E.F.), altro destinatario dell’impugnazione, è rimasto intimato. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.In limine litis , va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del M.E.F., atteso che, nei giudizi tributari introdotti - come quello che qui ci occupa- successivamente al 1° gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa l’istituzione delle [OSCURATO:PERSONA], fra le quali rientra quella delle Entrate (art. 57, comma 1, D. Lgs. n. 300 del 1999), spetta unicamente a queste ultime la legittimazione ”ad causam“ e ”ad processum“ (cfr. Cass. Sez. Un.n. 3118/2006, Cass. n. 29183/2017). 1.1 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis. 1.2 Viene rimproverato al giudice d’appello di aver erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio dal contribuente non fosse idonea a consentire il superamento della presunzione di capacità reddituale che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva tratto dall’accertata disponibilità da parte del medesimo di un’autovettura e di un motociclo marca BMW, oltre che dalla titolarità della quota di ½ della piena proprietà di un fabbricato sito nel Comune di Mentana e dal pagamento delle rate di un mutuo. Si deduce, al riguardo, che dalla suddetta documentazione era ricavabile la prova delle donazioni indirette effettuate in favore del [OSCURATO:PERSONA] dai familiari con lui conviventi, e quindi della provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni innanzi indicati. 1.3 Con ulteriori profili di doglianza sviluppati nel contesto del medesimo motivo si contesta alla C.T.R.: -di aver ritenuto corretto l’operato accertamento induttivo delle spese di gestione dell’autovettura, quantificate nell’importo di 47.880,42 euro, laddove il costo complessivo per il mantenimento della stessa andava stimato, sulla base dei dati ACI, considerati autorevoli ed attendibili, in… € 4.162,29 , cifra molto distante da quanto presuntivamente accertato dall’[OSCURATO:PERSONA] ; -di aver valutato come indice di capacità contributiva il possesso della suddetta autovettura, sebbene questa fosse stata acquistata tramite l’accensione di un mutuo; -di non aver considerato che la casa di abitazione è un bene di primaria necessità , ragion per cui non è logico argomentare che il soggetto disposto ad affrontare la spesa del mantenimento della stessa debba disporre di risorse finanziarie e, quindi, di redditi pari almeno a quattro o cinque volte detta spesa, a copertura dei costi più necessari ed ineliminabili ; -di non essersi avveduto dell’erroneità del calcolo della rata di mutuo effettuato dall’[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva determinato in 422 euro, anziché in 350,84 euro, l’importo medio delle singole rate corrisposte dal contribuente nell’anno di riferimento, pur trattandosi di prestito a quote variabili ; -di aver trascurato che del pagamento delle rate del mutuo si era fatto carico [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, il quale aveva prestato fideiussione in favore della banca mutuante. 2. Con il secondo motivo, esso pure inquadrato nell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6 D. Lgs. n. 472 del 1997. 2.1 Si imputa al giudice d’appello di aver a torto escluso, con riferimento alle sanzioni irrogate al contribuente dall’[OSCURATO:PERSONA], l’applicabilità dell’esimente della forza maggiore prevista dall’art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 472 del 1997, nonostante la situazione di incolpevole indigenza in cui egli si era venuto a trovare per la mancata corresponsione da parte dei suoi datori di lavoro delle competenze dovutegli per l’anno 2008 . 3. Il primo motivo è inammissibile. 3.1 Lungi dal prospettare una questione interpretativa o applicativa della norma di cui all’art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis, il ricorrente si limita a criticare il giudizio espresso dalla C.T.R. in ordine agli elementi di prova contraria da lui offerti, ritenuti tali da non consentire il superamento della presunzione legale relativa di capacità contributiva operante nei suoi confronti in virtù della disciplina del cd. redditometro. 3.2 Obietta, sul punto, il [OSCURATO:PERSONA] che dall’allegata documentazione emergeva chiaramente come nell’anno 2008, oggetto del contestato accertamento fiscale, egli avesse beneficiato di donazioni indirette fatte in suo favore dai familiari conviventi, e in particolare: -da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente madre e nonna materna della propria moglie [OSCURATO:PERSONA]: la prima aveva percepito la somma di 28.888,72 euro dall’incasso di una polizza vita, mentre la seconda risultava titolare di una pensione dell’importo mensile di 950 euro; -da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente padre e nonna paterna del proprio coniuge, i quali negli anni 2006-2007- 2008 avevano entrambi dichiarato redditi imponibili. Assume, inoltre, che in corso di causa era pure stata fornita la prova documentale dell’attività lavorativa da lui prestata dal 5 luglio 2007 al 25 febbraio 2010, in assenza di regolare contratto, alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Casa dello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei confronti delle quali era poi stato costretto a promuovere azione legale per veder riconosciuto il suo diritto alle retribuzioni maturate e non percepite: da tale circostanza si sarebbe dovuto inferire che nell’indicato arco temporale egli avesse provveduto al proprio mantenimento e a quello dei beni in suo possesso soltanto grazie all’apporto economico dei predetti familiari. 3.3 Orbene, gli elementi probatori innanzi indicati sono stati tutti presi in considerazione dalla Commissione regionale, la quale, dopo averli singolarmente richiamati nella parte narrativa della sentenza, li ha poi giudicati nel loro complesso inidonei a sostenere le ragioni addotte dal contribuente, rilevando che «il titolo di comproprietà dei beni immobili e il mutuo rappresentano indici reddituali che, nella fattispecie, non possono essere contrastati da mere argomentazioni riconducibili al contributo di sostegno da parte di parenti, prive di riscontri contabili», e quindi soggiungendo che «altrettanto ininfluente ai fini di causa è la circostanza -assunta dal sig. [OSCURATO:PERSONA]- riguardante la mancata percezione di stipendi, tanto più se si tiene conto della inesistenza di contratti di lavoro e, quindi, della impossibilità di definirne un quantum in termini legali». 3.4 Dietro il velo dell’apparente denuncia di un preteso error in iudicando, il ricorrente mira, quindi, in realtà, a sollecitare una diversa ricostruzione della quaestio facti e ad ottenere un riesame del materiale probatorio, allo scopo di farne derivare una decisione diversa da quella cui è pervenuto il giudice d’appello e conforme alle proprie aspettative. Si tenta, per questa via, di realizzare la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito (cfr. Cass. n. 12465/2022, Cass. n. 11261/2022, Cass. n. 8758/2017), così totalmente obliterandosi che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 33186/2023, Cass. n. 32398/2022, Cass. n. 15568/2020, Cass. n. 27475/2019). 3.5 Per il resto, con la censura in disamina vengono prospettate questioni che non sono state trattate dalla pronuncia impugnata, sicchè ciò di cui effettivamente si duole il ricorrente è l’insufficienza della motivazione sorreggente il decisum, per non essere state esaminate tutte le argomentazioni da lui sviluppate con l’atto di appello a sostegno dell’esperito gravame (non potendo nemmeno astrattamente configurarsi violazione di legge in mancanza di affermazioni in diritto contenute nella sentenza che in tesi si pongano in contrastocon le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina). 3.6 Trattasi, tuttavia, di vizio non più deducibile in cassazione a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dall’art. 54 D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, per effetto della quale deve ormai ritenersi escluso in sede di legittimità ogni sindacato sulla insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Oltretutto, per consolidato orientamento di questa Corte, al fine di assolvere l’onere di adeguatezza dellamotivazione, il giudice di appello non ètenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate leargomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr. Cass. n. 35752/2023, Cass. n. 28448/2023, Cass. n. 28133/2022, Cass. n. 3126/2021, Cass. n. 25509/2014). 4. Il secondo mezzo è infondato. 4.1 Come si è già detto, la C.T.R. ha giudicato «ininfluente ai fini di causa… la circostanza -assunta dal sig. [OSCURATO:PERSONA]- riguardante la mancata percezione di stipendi»(scilicet: quelli a lui asseritamente dovuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla Casa dello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.). 4.2 Tale affermazione deve intendersi svolta anche (se non prevalentemente) per giustificare la ritenuta inapplicabilità al caso di specie dell’esimente di cui all’art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 472 del 1997, invocata dalla parte privata. 4.3 Ciò posto, la decisione assunta sul punto dal giudice di secondo grado appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente avuto modo di chiarire: -che, in tema di sanzioni tributarie, laforza maggiore deve essere intesa secondo la sua accezione penalistica e va, pertanto, riferita a un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta; -che, conseguentemente, la crisi di liquidità, persino quando derivante dal grave e reiterato inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, non risponde a tale nozione (cfr. Cass. n. 987/2023, Cass. n. 35360/2022, Cass. n. 30760/2022, Cass. n. 11111/2022); -che, in una simile evenienza, ove intenda giovarsi in concreto dell’esimente della forza maggiore per giustificare l’omesso versamento delle imposte dovute, il contribuente deve dare prova di non aver potuto altrimenti reperire le risorse necessarie per far fronte al corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili (cfr. Cass. n. 15415/2021). 4.4 Alla luce del surriferito insegnamento giurisprudenziale, al quale si intende qui dare continuità, il motivo in esame risulta privo di pregio, non emergendo dalla ricostruzione fattuale della vicenda operata dal giudice a quo - soltanto entro questi limiti potendo apprezzarsi la ricorrenza del denunciato vizio ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. (cfr. Cass. n. 26399/2022, Cass. n. 10992/2020, Cass. n. 16746/2019, Cass. Sez. Un. n. 21301/2017)- che il [OSCURATO:PERSONA] abbia offerto la prova di cui era onerato. 5. In definitiva, sulla scorta di quanto precede, il ricorso proposto contro l’Agenzia delle Entrate deve essere respinto. 6. Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 6.1 Non v’è luogo a provvedere in ordine alle dette spese nei confronti del M.E.F., rimasto intimato. 7. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei riguardi del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e lo rigetta nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate; condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi 4.100 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contrib