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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 1981

Cassazione n. 07621/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 40579/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con il rito abbreviato alle pene di legge per violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, sostenendo che dal giudizio era piuttosto emersa la prova che egli aveva venduto e non aveva acquistato lo stupefacente; Rilevato che si tratta di una censura fattuale e rivalutativa: i Giudici di merito hanno accertato, sulla base delle testimonianze degli operanti, che l'imputato era certamente uno spacciatore, tant'era vero che, al momento dell'intervento, dopo l'osservazione dello scambio, consistente nel prelievo di qualcosa in bocca e nella consegna all'acquirente verso corrispettivo, era stato trovato con tre ovuli di cocaina in bocca, 115 euro in tasca e 2 o 3 dosi di hashish a casa; Rilevato che esorbita dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito: il controllo sulla motivazione è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo, e della non emersione di alcuni dei suddetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, R v. 284556-01); Rilevato che, nello specifico, il ricorrente non ha dedotto elementi decisivi per sovvertire la ricostruzione dei fatti a base dell'accertamento di responsabilità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 40579/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con il rito abbreviato alle pene di legge per violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, sostenendo che dal giudizio era piuttosto emersa la prova che egli aveva venduto e non aveva acquistato lo stupefacente; Rilevato che si tratta di una censura fattuale e rivalutativa: i Giudici di merito hanno accertato, sulla base delle testimonianze degli operanti, che l'imputato era certamente uno spacciatore, tant'era vero che, al momento dell'intervento, dopo l'osservazione dello scambio, consistente nel prelievo di qualcosa in bocca e nella consegna all'acquirente verso corrispettivo, era stato trovato con tre ovuli di cocaina in bocca, 115 euro in tasca e 2 o 3 dosi di hashish a casa; Rilevato che esorbita dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito: il controllo sulla motivazione è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo, e della non emersione di alcuni dei suddetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, R v. 284556-01); Rilevato che, nello specifico, il ricorrente non ha dedotto elementi decisivi per sovvertire la ricostruzione dei fatti a base dell'accertamento di responsabilità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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