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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2025

Cassazione n. 27618/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2352/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 16929/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Dato avviso al difensore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettato l’istanza di affidamento in prova ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) avanzate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], formulando una prognosi negativa per le pendenze giudiziarie relative a reati commessi in epoca recente e per l’inadeguato percorso di revisione critica e per le condotte illecite e le frequentazioni con soggetti collegati alla criminalità organizzata (decorrenza pena 30/10/2023; fine pena 18/6/2028; agli arresti domiciliari per uno dei titoli cumulati dal 5/6/2024 al 30/4/2025).

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata, denunciando: - la violazione di legge, in riferimento all'articolo 47-ter, comma 1-bis e 69, comma 1, lettera c.) ord. pen., poiché la pena da espiare, pur superiore a tre anni di reclusione, non preclude di per sé la possibilità di accesso alla misura della detenzione domiciliare, mentre il Tribunale si è limitato a rilevare la ostatività della pena residua (primo motivo); - il vizio di motivazione poiché il Tribunale di sorveglianza, pur a fronte di un giudizio positivo sul lungo periodo (quasi un anno) di arresti domiciliari per i fatti che hanno poi condotto alla condanna definitiva — durante i quali il condannato è stato anche autorizzato a svolgere attività lavorativa —, e in presenza di positive valutazioni dell’UEPE, si è limitato a citare delle pendenze giudiziarie (secondo motivo); - la violazione di legge, in riferimento all'articolo 47 ord. pen., per l'omessa adozione delle prescrizioni idonee a contenere il rischio di recidiva; la misura dell'affidamento deve essere valutata non in astratto, ma in considerazione delle specifiche prescrizioni che possono essere applicate per evitare il rischio di recidiva: il Tribunale non ha effettuato tale valutazione (terzo motivo); [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27618/2025 Roma, lì, 28/07/2025 - la violazione di legge, in riferimento agli articoli 3 e 27 Costituzione, in quanto il provvedimento impugnato è palesemente discriminatorio rispetto a casi analoghi nei quali altri imputati, con precedenti specifici, sono stati ammessi alle misure alternative (quarto motivo). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato poiché non ricorre affatto l'ipotesi indicata all'articolo 47-ter, comma 1-bis, ord. pen, in quanto la pena residua è superiore a due anni di reclusione.

Non è dedotta, del resto, la sussistenza di altre ipotesi di detenzione domiciliare, sicché il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile poiché prospettato in termini assolutamente generici con riguardo a una presunta disparità di trattamento con altri detenuti che, ferma la genericità della deduzione, non rileva neppure in questa sede, in considerazione delle valutazioni specificamente formulate dal Tribunale di sorveglianza nel provvedimento impugnato.

4. Il secondo e il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente.

4.1. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, l’avvio del reinserimento sociale, mediante i quali è possibile saggiare l’affidabilità del condannato.

4.2. Con riguardo alla condotta successiva ai fatti, il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente valorizzato, nella prospettiva della scarsa o inesistente risocializzazione e del conseguente permanere della pericolosità sociale, gli elementi relativi ai comportamenti assunti in epoca recente: durante il periodo di carcerazione, infatti, il detenuto è stato varie volte denunciato per atti minacciosi e violenti e danneggiamento; del resto, le informazioni di polizia, non smentite dal ricorso, testimoniano della permanenza di stabili contatti con ambienti criminali di significativo livello, a dimostrazione della incompleta revisione critica, pur dichiarata dal condannato nei colloqui con l’UEPE.

4.3. La giurisprudenza di legittimità da tempo chiarito che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale il giudizio prognostico del Tribunale non può basarsi esclusivamente sui precedenti penali e giudiziari del condannato, ma deve essere compiuto tenendo conto anche di ogni altro possibile elemento di giudizio e, in particolare, del più attuale comportamento del condannato rilevato, quando questi sia rimasto agli arresti domiciliari, attraverso l'osservazione del servizio sociale e delle forze di polizia addette alla sua vigilanza» (Sez. 1, n. 5548 del 18/11/1994, Falcone, Rv. 200291).

Sotto tale angolo visuale, dunque, il periodo di arresti domiciliari non è stato logicamente ritenuto sufficiente a fugare i dubbi sul percorso intrapreso e sulla persistente tendenza a delinquere.

Il ricorso è, sul punto, meramente confutativo.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 08/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2352/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 16929/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Dato avviso al difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettato l’istanza di affidamento in prova ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) avanzate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], formulando una prognosi negativa per le pendenze giudiziarie relative a reati commessi in epoca recente e per l’inadeguato percorso di revisione critica e per le condotte illecite e le frequentazioni con soggetti collegati alla criminalità organizzata (decorrenza pena 30/10/2023; fine pena 18/6/2028; agli arresti domiciliari per uno dei titoli cumulati dal 5/6/2024 al 30/4/2025). 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata, denunciando: - la violazione di legge, in riferimento all'articolo 47-ter, comma 1-bis e 69, comma 1, lettera c.) ord. pen., poiché la pena da espiare, pur superiore a tre anni di reclusione, non preclude di per sé la possibilità di accesso alla misura della detenzione domiciliare, mentre il Tribunale si è limitato a rilevare la ostatività della pena residua (primo motivo); - il vizio di motivazione poiché il Tribunale di sorveglianza, pur a fronte di un giudizio positivo sul lungo periodo (quasi un anno) di arresti domiciliari per i fatti che hanno poi condotto alla condanna definitiva — durante i quali il condannato è stato anche autorizzato a svolgere attività lavorativa —, e in presenza di positive valutazioni dell’UEPE, si è limitato a citare delle pendenze giudiziarie (secondo motivo); - la violazione di legge, in riferimento all'articolo 47 ord. pen., per l'omessa adozione delle prescrizioni idonee a contenere il rischio di recidiva; la misura dell'affidamento deve essere valutata non in astratto, ma in considerazione delle specifiche prescrizioni che possono essere applicate per evitare il rischio di recidiva: il Tribunale non ha effettuato tale valutazione (terzo motivo); [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27618/2025 Roma, lì, 28/07/2025 - la violazione di legge, in riferimento agli articoli 3 e 27 Costituzione, in quanto il provvedimento impugnato è palesemente discriminatorio rispetto a casi analoghi nei quali altri imputati, con precedenti specifici, sono stati ammessi alle misure alternative (quarto motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato poiché non ricorre affatto l'ipotesi indicata all'articolo 47-ter, comma 1-bis, ord. pen, in quanto la pena residua è superiore a due anni di reclusione. Non è dedotta, del resto, la sussistenza di altre ipotesi di detenzione domiciliare, sicché il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile poiché prospettato in termini assolutamente generici con riguardo a una presunta disparità di trattamento con altri detenuti che, ferma la genericità della deduzione, non rileva neppure in questa sede, in considerazione delle valutazioni specificamente formulate dal Tribunale di sorveglianza nel provvedimento impugnato. 4. Il secondo e il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente. 4.1. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, l’avvio del reinserimento sociale, mediante i quali è possibile saggiare l’affidabilità del condannato. 4.2. Con riguardo alla condotta successiva ai fatti, il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente valorizzato, nella prospettiva della scarsa o inesistente risocializzazione e del conseguente permanere della pericolosità sociale, gli elementi relativi ai comportamenti assunti in epoca recente: durante il periodo di carcerazione, infatti, il detenuto è stato varie volte denunciato per atti minacciosi e violenti e danneggiamento; del resto, le informazioni di polizia, non smentite dal ricorso, testimoniano della permanenza di stabili contatti con ambienti criminali di significativo livello, a dimostrazione della incompleta revisione critica, pur dichiarata dal condannato nei colloqui con l’UEPE. 4.3. La giurisprudenza di legittimità da tempo chiarito che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale il giudizio prognostico del Tribunale non può basarsi esclusivamente sui precedenti penali e giudiziari del condannato, ma deve essere compiuto tenendo conto anche di ogni altro possibile elemento di giudizio e, in particolare, del più attuale comportamento del condannato rilevato, quando questi sia rimasto agli arresti domiciliari, attraverso l'osservazione del servizio sociale e delle forze di polizia addette alla sua vigilanza» (Sez. 1, n. 5548 del 18/11/1994, Falcone, Rv. 200291). Sotto tale angolo visuale, dunque, il periodo di arresti domiciliari non è stato logicamente ritenuto sufficiente a fugare i dubbi sul percorso intrapreso e sulla persistente tendenza a delinquere. Il ricorso è, sul punto, meramente confutativo. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 08/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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