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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2001

ECLI:EU:T:2001:13
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 62000B0342 - IT Avis juridique important | 62000B0342 Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 17 gennaio 2001. - Petrolessence e Société de gestion de restauration routière (SG2R) contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. - Procedimento sommario - Concorrenza - Concentrazione - Ricevibilità - Urgenza - Ponderazione degli interessi. - [OSCURATO:PERSONA]342/00 R. raccolta della giurisprudenza 2001 pagina II-00067 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] chiave Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] in materia di controllo delle operazioni di concentrazione - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Danno di carattere finanziario - Ponderazione di tutti gli interessi contrapposti [Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89]

[OSCURATO:PERSONA]

$$Nell'ambito di una domanda di sospensione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che rifiuta di accettare talune imprese come cessionari di determinati attivi trasferiti in occasione di una procedura di cessione effettuata in virtù degli impegni assunti dalle parti di un'operazione di concentrazione, il danno derivante dal fatto di essere escluse dalla detta procedura consiste in un lucro cessante causato dal fatto che quelle imprese non hanno accesso a un mercato determinato.

Un simile danno, essendo di carattere finanziario, non può essere considerato, in linea di principio, come irreparabile né difficilmente riparabile se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria.

La sospensiva richiesta sarebbe giustificata, in tal caso, soltanto se risultasse che, in mancanza di un provvedimento siffatto, le imprese interessate si troverebbero in una situazione idonea a mettere a rischio la loro stessa esistenza, ovvero a modificare in modo irrimediabile le loro parti di mercato.

Del resto, anche se i danni fatti valere, consistenti principalmente nell'esclusione definitiva dalla procedura di cessione di cui trattasi e nell'impossibilità di poter ottenere una parte di un mercato determinato, potessero rappresentare un danno grave e irreparabile, la ponderazione, da un lato, dell'interesse delle imprese interessate a ottenere i provvedimenti provvisori richiesti e, dall'altro, dell'interesse pubblico collegato all'esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito del regolamento n. 4064/89 e degli interessi dei terzi che sarebbero direttamente interessati da un'eventuale sospensione della decisione impugnata deve condurre al rigetto di una simile domanda. ( v. punti 46-48, 51 ) [OSCURATO:PERSONA] procedimento T-342/00 R, Petrolessence, Société de gestion de restauration routière (SG2R), con sede in Nancy (Francia), rappresentata dagli avv.ti F. Puel e M. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal sig.

W. Mölls, in qualità di agente, e dalla sig.ra F. Siredey-Garnier, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto, da un lato, ad ottenere che venga sospesa l'esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 settembre 2000, che respinge la proposta della TotalFina Elf relativa all'accettazione delle ricorrenti come cessionarie di sei stazioni di servizio autostradali e, dall'altro, a far ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di ordinare alla TotalFina Elf di sospendere l'esecuzione dell'impegno riportato al punto 36 dell'allegato «impegni proposti dalla TotalFina» della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 febbraio 2000, che autorizza l'acquisto dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] da parte della TotalFina, nella parte attinente alle sei stazioni di servizio la cui cessione alle ricorrenti era stata proposta alla [OSCURATO:PERSONA] dalla TotalFina Elf il 12 agosto 2000,

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Fatti all'origine della controversia 1 Con decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 febbraio 2000, adottata ai sensi dell'art. 8, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1990, L 257, pag. 13), l'acquisto della [OSCURATO:PERSONA] da parte della TotalFina è stato dichiarato compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo a condizione che venissero interamente rispettati numerosi impegni, riportati in un allegato alla detta decisione. 2 Ai sensi del punto 1 degli impegni assunti dalla parte notificante, la TotalFina, quest'ultima doveva procedere a cessioni di attivi per mantenere una concorrenza effettiva sui mercati interessati.

Si trattava, in particolare, di cedere entro un termine prefissato 70 stazioni di servizio appartenenti ai marchi Elf, Total e Fina e situati sulle autostrade. 3 Le cessionarie delle stazioni di servizio dovevano essere riconosciute dalla [OSCURATO:PERSONA] e soddisfare, a tal fine, i requisiti elencati al punto 1 dei detti impegni.

Tali requisiti sono redatti nel modo seguente: «(a) i gruppi TotalFina e Elf non potranno avere interessi sostanziali, diretti o indiretti, presso il cessionario o presso i cessionari; Tale disposizione non osta tuttavia a che le società in cui la TotalFina o la Elf hanno interessi sostanziali, interessi che la parte notificante si impegna a dismettere integralmente ai sensi del presente impegno di cessione, possano acquistare in tutto o in parte attivi [oggetto del presente impegno].

La parte notificante s'impegna, al riguardo, a non opporsi direttamente o indirettamente al fatto che una o l'altra di tali società presenti un atto di candidatura e possa adottare le misure necessarie alla loro realizzazione; (b) il cessionario o i cessionari dovranno essere operatori validi, potenzialmente o effettivamente presenti sul mercato di cui trattasi, idonei a mantenere o a sviluppare una concorrenza effettiva; (c) il cessionario o i cessionari avranno ottenuto, o saranno ragionevolmente in grado di ottenere, tutte le autorizzazioni necessarie all'acquisto e alla gestione degli attivi [oggetto del presente impegno]». 4 Per conformarsi a tale impegno, la TotalFina Elf ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA], il 12 agosto 2000, una domanda di accettazione per gli acquirenti di tutte le 70 stazioni di servizio di cui trattasi.

Tra gli acquirenti proposti, la TotalFina Elf aveva previsto, per l'acquisto di sei stazioni di servizio, le Mirabellier, impresa commerciale della società Petrolessence e della Société de gestion de restauration routière (SG2R). 5 Con decisione 13 settembre 2000, notificata alla TotalFina Elf (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le Mirabellier non soddisfacesse, in particolare, uno dei requisiti riportati al punto 1, lett. b), dell'impegno per ottenere l'accettazione prevista dato che, nell'ambito del gruppo degli acquirenti proposto, la sua candidatura non consentiva di mantenere o sviluppare una concorrenza effettiva, in particolare nei confronti della TotalFina Elf (punto 32 della decisione impugnata). 6 Il 20 ottobre 2000, la TotalFina Elf ha sottoposto all'accettazione della [OSCURATO:PERSONA] un altro gruppo di potenziali acquirenti che non includeva le ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] ha concesso la sua accettazione a tali acquirenti il 7 novembre 2000.

Procedimento 7 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 novembre 2000, le ricorrenti hanno proposto al Tribunale, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all'annullamento della decisione impugnata. 8 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, le ricorrenti hanno proposto la domanda in esame, diretta, da un lato, ad ottenere che venga sospesa l'esecuzione della decisione nella parte in cui essa respinge la proposta della TotalFina Elf relativa alla loro accettazione come cessionarie di sei stazioni di servizio autostradali e, dall'altro, a far ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di ordinare alla TotalFina Elf di sospendere l'esecuzione dell'impegno riportato al punto 36 dell'allegato «impegni proposti dalla TotalFina» della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 febbraio 2000, nella parte attinente alle sei stazioni di servizio di cui trattasi. 9 Il 24 novembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue osservazioni in merito alla domanda di provvedimenti provvisori in esame. 10 Le spiegazioni delle parti sono state sentite il 30 novembre 2000.

Al termine dell'audizione, il giudice dell'urgenza ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a comunicargli l'identità degli acquirenti delle sei stazioni di servizio autostradali di cui trattasi ed a precisare se gli accordi di cessione conclusi avevano un carattere irrevocabile. 11 Il 7 dicembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito le informazioni richieste, dalle quali risulta che la TotalFina Elf ha concluso gli accordi relativi alle sei stazioni di servizio di cui trattasi alla sola condizione sospensiva dell'accettazione degli acquirenti da parte delle società concessionarie autostradali o dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì precisato, nella sua risposta, che le sei stazioni di servizio sono state assegnate a cinque diversi acquirenti. 12 Il 13 dicembre 2000, le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sulle informazioni di cui trattasi, osservazioni alle quali la [OSCURATO:PERSONA] la risposto il 21 dicembre seguente.

Dalla risposta della [OSCURATO:PERSONA] risulta che, per una delle sei stazioni di servizio reclamate dalla ricorrente, il procedimento di accettazione era concluso. 13 Il 22 dicembre 2000, le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni su queste ultime informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]. 14 Il 10 gennaio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua risposta su tali osservazioni.

In diritto 15 Ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, in combinato disposto, e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/Euratom, CECA, CEE, che istituisce un Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 319, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o ordinare i provvedimenti provvisori necessari. 16 In forza delle disposizioni di cui all'art. 104, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, una domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale.

Tale norma non rappresenta una mera formalità, bensì presuppone che il merito del ricorso possa essere esaminato dal Tribunale. 17 Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, statuire sulla ricevibilità nella fase del procedimento sommario allorché questa non è, prima facie, totalmente esclusa corrisponderebbe a pregiudicare la decisione del Tribunale nel procedimento principale (ordinanza del presidente del Tribunale 4 febbraio 1999, causa T-196/98 R, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

PI pag.

I-A-5 e II-15, punto 10). 18 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura prevede che le domande relative a provvedimenti provvisori debbono precisare l'oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

Questi presupposti sono cumulativi, di modo che la domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P (R), SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4971, punto 30].

Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 29 giugno 1999, causa C-107/99 R, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4011, punto 59).

Argomenti delle parti Sulla ricevibilità 19 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la domanda delle ricorrenti diretta a che il Tribunale le ingiunga di ordinare alla TotalFina Elf di sospendere l'esecuzione dell'impegno, per quanto attiene alle sei stazioni di servizio, è irricevibile. 20 Innanzi tutto, poiché, se fosse accolta, tale domanda condurrebbe la [OSCURATO:PERSONA] a prorogare i termini della realizzazione dell'impegno previsto nella sua decisione 9 febbraio 2000, e non rientrerebbe nell'ambito della decisione finale sul ricorso principale (ordinanza del presidente del Tribunale 27 febbraio 1996, causa T-235/95 R, Goldstein/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 38), in quanto quest'ultimo è diretto solo all'annullamento della decisione impugnata. 21 Supponendo, poi, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia il potere di ordinare alla parte notificante la sospensione dell'esecuzione dell'impegno, risulterebbe dall'ordinanza del presidente del Tribunale 2 dicembre 1994, causa T-322/94 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1159, punto 27), che la domanda formulata dalle ricorrenti è comunque irricevibile in quanto oltrepassa l'ambito del sindacato giurisdizionale che può essere svolto dal Tribunale. 22 In secondo luogo, nei limiti in cui la sospensione dell'esecuzione riguarda un atto negativo e, in particolare, non ha la conseguenza di obbligare l'istituzione interessata ad adottare i provvedimenti auspicati, da ultimo, dalle ricorrenti, essa non presenterebbe alcun interesse per queste ultime e non potrebbe quindi essere ordinata dal giudice dell'urgenza (ordinanza del presidente del Tribunale 2 ottobre 1997, causa T-213/97 R, Eurocoton e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1609, punto 41). 23 In terzo luogo, la domanda di provvedimenti urgenti sarebbe irricevibile in quanto lo sarebbe manifestamente il ricorso principale.

Infatti, poiché la decisione impugnata non ha l'effetto di escludere definitivamente le ricorrenti dal mercato di cui trattasi, essa non arrecherebbe pregiudizio a queste ultime. 24 Le ricorrenti, dal canto loro, fanno valere che la domanda di provvedimenti urgenti è ricevibile.

Sull'urgenza e sulla ponderazione degli interessi 25 Le ricorrenti fanno valere che la continuazione della procedura di cessione avrà la conseguenza di impiegare risorse rilevanti da parte della TotalFina Elf e delle imprese accettate.

Le ricorrenti, a causa della decisione impugnata, che ha impedito loro di acquistare le sei stazioni di servizio di cui trattasi, sarebbero quindi nell'impossibilità di accedere immediatamente al mercato della vendita di carburanti su autostrada.

Esse sarebbero altresì nell'impossibilità di entrarvi in futuro, dato che si tratta di un mercato poco accessibile con un tasso di rinnovo inferiore all'1,5 %.

La valutazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata sarebbe la causa diretta dell'esclusione delle ricorrenti. 26 Risulterebbe, in particolare, dall'ordinanza del presidente del Tribunale 16 giugno 1992, cause riunite T-24/92 R e T-28/92 R, Langnese-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1839), che il fatto di essere definitivamente escluso da un mercato poco aperto, come nel caso di specie, costituisce un danno grave e irreparabile.

Al riguardo, il fatto che le ricorrenti non si trovino in una situazione idonea a mettere a rischio la loro esistenza sarebbe inconferente. 27 Le ricorrenti hanno altresì fatto valere, in sede di audizione, di aver subito un danno finanziario, rappresentato dalle spese resesi necessarie per coprire risorse amministrative impiegate invano ai fini della partecipazione alla procedura di cessione delle sei stazioni di servizio di cui trattasi.

Tale danno sarebbe pari ad un importo compreso tra FRF 150 000 e FRF 500 000 per ciascuna delle stazioni di servizio. 28 La ponderazione degli interessi tenderebbe a favore della concessione dei provvedimenti richiesti.

Infatti, la concessione di siffatte misure non inciderebbe né sugli interessi della [OSCURATO:PERSONA], né su quelli della TotalFina Elf.

Quanto agli interessi della [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti fanno osservare che i provvedimenti richiesti riguardano solo sei stazioni di servizio, il che non modificherebbe, da un punto di vista comunitario, le condizioni di concorrenza sul mercato di cui trattasi. 29 Neanche gli interessi della TotalFina sarebbero lesi, in quanto le ricorrenti erano state proposte da quest'ultima come cessionarie delle dette sei stazioni di servizio. 30 Invece, per le ricorrenti, il fatto di avere sei stazioni di servizio consentirebbe loro di entrare sul mercato, il che potrebbe dare loro la possibilità, quando saranno bandite le gare d'appalto, nel 2005, per il rinnovo delle concessioni, di ottenere stazioni di servizio supplementari.

Ciò contribuirebbe così a rafforzare la concorrenza in Europa.

Al contrario, la mancanza di provvedimenti urgenti impedirebbe alle ricorrenti di ottenere le sei stazioni di servizio di cui trattasi.

Inoltre, le ricorrenti sostengono che le imprese di ristorazione che non hanno stazioni di servizio collegate ad un punto di ristorazione su autostrada scompariranno dal mercato. 31 Infine, limitare la portata dei provvedimenti sollecitati a quanto strettamente necessario affinché le ricorrenti non subiscano un danno grave e irreparabile condurrebbe la ponderazione degli interessi a tendere a favore di queste ultime. 32 [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che, anche se il tasso di rinnovo delle concessioni di stazioni di servizio autostradali è modesto, è fuori luogo sostenere, come fanno le ricorrenti, un'esclusione definitiva dal mercato della vendita di carburanti sull'autostrada.

Nel peggiore dei casi, si tratterebbe di un ritardo nell'accesso al detto mercato.

In una siffatta ipotesi, il lucro cessante che eventualmente ne risulterebbe rappresenterebbe un danno finanziario che può formare l'oggetto di un risarcimento danni. 33 Inoltre, la dimostrazione indispensabile di un nesso di causalità tra la decisione impugnata e il danno fatto valere non può essere apportata nel caso di specie.

Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione impugnata non comportava l'esclusione definitiva delle ricorrenti, le quali avrebbero potuto, come l'Agip, l'altro cessionario al quale è stata negata l'accettazione con la decisione impugnata, essere nuovamente proposte dalla TotalFina Elf nel nuovo gruppo di acquirenti presentato alla [OSCURATO:PERSONA]. 34 La candidatura delle ricorrenti potrebbe essere valutata solo nell'ambito del gruppo di acquirenti proposto dalla TotalFina Elf.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe impossibile esaminare individualmente le candidature degli acquirenti, mentre si potrebbe valutare se, nell'ambito del gruppo, la candidatura dei ricorrenti, tenuto conto degli altri acquirenti proposti, avrebbe potuto soddisfare il requisito fondamentale di ripristinare una situazione concorrenziale almeno analoga a quella esistente prima dell'operazione di concentrazione. 35 Il requisito relativo all'urgenza non sarebbe quindi soddisfatto. 36 Quanto alla ponderazione degli interessi, l'interesse delle ricorrenti non potrebbe, con tutta evidenza, essere paragonato a quello della [OSCURATO:PERSONA], delle parti interessate dalla concentrazione e dei terzi accettati come cessionari (ordinanza del presidente del Tribunale 15 dicembre 1992, causa T-96/92 R, CCE de la Societé générale des Grandes sources e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-2579, punti 38-40). 37 Per la [OSCURATO:PERSONA] si tratterebbe di vigilare per garantire il ripristino di una concorrenza effettiva.

Per la TotalFina Elf, i provvedimenti provvisori richiesti potrebbero causare gravi conseguenze.

Essa non sarebbe più in grado di rispettare i suoi impegni nei confronti degli attuali cessionari delle sei stazioni di servizio di cui trattasi e con i quali essa ha concluso accordi sottoposti alla sola condizione sospensiva della loro accettazione da parte delle società concessionarie o dello Stato.

Le condizioni di autorizzazione della concentrazione non sarebbero così rispettate.

La TotalFina Elf si esporrebbe quindi ad una messa in discussione dell'operazione di concentrazione.

Valutazione del giudice dell'urgenza 38 Nel caso di specie, occorre constatare che la ricevibilità del ricorso principale non può essere del tutto esclusa in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata, prima facie, arreca pregiudizio alle ricorrenti.

Infatti, la detta decisione, da un lato, respinge la domanda di accettazione delle ricorrenti come cessionarie delle sei stazioni di servizio di cui trattasi.

Dall'altro, è a causa della motivazione della decisione impugnata, secondo cui le ricorrenti non avrebbero la capacità di mantenere e di sviluppare una concorrenza effettiva, in particolare nei confronti della TotalFina Elf, che quest'ultima ha escluso le ricorrenti dal gruppo di cessionari oggetto della seconda domanda di accettazione, sulla quale ha deciso la [OSCURATO:PERSONA]. 39 Pertanto, poiché non occorre, nelle circostanze del caso di specie, pronunciarsi sui motivi attinenti al rigetto della domanda di provvedimenti urgenti diversi da quello relativo ad una irricevibilità manifesta del ricorso principale, si deve esaminare se sia soddisfatto il requisito dell'urgenza. 40 Risulta da una giurisprudenza costante che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile.

Quest'ultimo è tenuto a provare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire un siffatto danno (ordinanze del presidente del Tribunale 15 luglio 1998, causa T-73/98 R, Prayon-Rupel/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-2769, punto 36, 20 luglio 2000, causa T-169/00 R, Esedra/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-2951, punto 43, e del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-278/00 R, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-8787, punto 14). 41 I danni fatti valere dalle ricorrenti sono rappresentati, in primo luogo, dall'esclusione di queste ultime dalla procedura di cessione di cui trattasi e dall'impossibilità nella quale esse si trovano di accedere al mercato, in secondo luogo, dalle spese causate dalla loro partecipazione alla detta procedura e, in terzo luogo, dalla loro sostanziale esclusione dal mercato della vendita di carburanti su autostrada per il futuro. 42 Per quanto riguarda, in primo luogo, il danno attinente alla loro sostanziale esclusione dal mercato della vendita di carburanti su autostrada per il futuro, occorre ricordare che, anche se il tasso di rinnovo delle concessioni su tale mercato è modesto, su tratti autostradali in costruzione saranno create nuove stazioni di servizio.

Così, risulta dai punti 208-210 della decisione 9 febbraio 2000 che, per gli anni 1995-1999 sono state bandite dai gestori autostradali 33 gare d'appalto per nuove stazioni di servizio, e che undici sono state senza esito ovvero rinviate.

Ora, le ricorrenti non hanno provato di essere impedite a partecipare alle future gare d'appalto da svolgere nell'ambito del rinnovo delle concessioni o per la creazione di nuove stazioni di servizio.

Pertanto, non si può escludere, nonostante il fatto che la candidatura delle ricorrenti non è stata infine presa in considerazione dalla TotalFina Elf, che le ricorrenti possano entrare, anche prima del 2005, sul mercato della vendita di carburanti su autostrada. 43 Per quanto attiene, in secondo luogo, al danno asseritamente costituito dalle spese causate dalla partecipazione alla detta procedura di cessione, si tratta di un danno quantificabile di natura strettamente finanziaria, che può quindi formare oggetto di una compensazione finanziaria successiva se le ricorrenti saranno vittoriose nella causa principale. 44 In terzo luogo, per quanto riguarda il danno attinente alla loro esclusione definitiva dalla procedura di cessione di cui trattasi, occorre osservare che le ricorrenti non hanno dimostrato che la decisione impugnata ha causato loro un danno grave e irreparabile.

Al riguardo, la partecipazione ad una procedura di cessione di attivi nell'ambito di una concentrazione come quella del caso di specie implicava necessariamente rischi per tutti i partecipanti e l'eliminazione di un candidato non è sufficiente, di per sé, a dimostrare un'urgenza. 45 Ora, si deve rilevare che, dopo l'accoglimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] della sua seconda domanda di accettazione degli acquirenti (v. supra, punto 6), la TotalFina Elf ha concluso accordi relativi alle sei stazioni di servizio di cui trattasi alla sola condizione sospensiva dell'accettazione degli acquirenti da parte delle società cessionarie o dello Stato.

Se la procedura di cessione prosegue senza che vengano ordinate le sospensioni richieste, la situazione potrebbe, di fatto, essere irrevocabile per le ricorrenti.

Tuttavia, spetta sempre alle parti che richiedono il provvedimento provvisorio produrre la prova di cui al punto 40, supra, del carattere urgente della domanda di sospensiva. 46 Al riguardo, l'asserito danno derivante dal fatto di essere escluse dalla procedura di cessione controversa può essere circoscritto alla sola cessione delle sei stazioni di servizio di cui trattasi.

A tal proposito, come ammesso dalle ricorrenti durante l'audizione, tale presunto danno consiste in un lucro cessante causato dal fatto che esse non hanno avuto accesso al mercato interessato.

Anche a supporre che le ricorrenti abbiano subito un siffatto danno, questo è di carattere finanziario.

Secondo una giurisprudenza consolidata, un simile danno non può essere considerato, in linea di principio, come irreparabile né difficilmente riparabile se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria (ordinanze del presidente della Corte 18 ottobre 1991, causa C-213/91 R, Abertal e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-5109, punto 24, e del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T-70/99 R, Alpharma/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-2027, punto 128, e Esedra/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 44). 47 La sospensiva richiesta sarebbe giustificata, nel caso di specie, soltanto se risultasse che, in mancanza di un provvedimento siffatto, le ricorrenti si troverebbero in una situazione idonea a mettere a rischio la loro stessa esistenza, ovvero a modificare in modo irrimediabile le loro parti di mercato.

Al riguardo, risulta dalle risposte ai quesiti posti durante l'audizione dal giudice dell'urgenza, che le ricorrenti non si trovano affatto in una situazione siffatta. 48 Quanto all'asserito danno dovuto all'impossibilità di poter ottenere una parte del mercato della vendita di carburanti su autostrada, si deve sottolineare che i fatti, nel caso di specie, sono diversi da quelli che hanno condotto all'ordinanza Langnese-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, poiché in quest'ultima causa le parti che richiedevano il provvedimento provvisorio erano già presenti sul mercato interessato e agivano affinché le condizioni di esso non fossero modificate dall'esecuzione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA].

Invece, nella presente causa la situazione delle ricorrenti sul mercato della vendita di carburanti su autostrada è interessata soltanto eventualmente, in quanto esse non sono attive su quest'ultimo mercato. 49 Alla luce di quanto precede, le ricorrenti non sono riuscite a dimostrare che l'asserito danno di carattere finanziario derivante dalla loro esclusione definitiva dalla procedura di cessione di cui trattasi deve essere considerato grave e irreparabile. 50 Discende da quanto precede che le ricorrenti non sono riuscite a dimostrare che, in mancanza della concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, esse subirebbero un danno grave e irreparabile. 51 Comunque, anche se i danni fatti valere potessero rappresentare un danno grave e irreparabile, la ponderazione, da un lato, dell'interesse delle ricorrenti a ottenere i provvedimenti provvisori richiesti, e, dall'altro, dell'interesse pubblico collegato all'esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito del regolamento n. 4064/89 e degli interessi dei terzi che sarebbero direttamente interessati da un'eventuale sospensione della decisione impugnata conduce al rigetto della domanda in esame. 52 Occorre al riguardo rammentare, in primo luogo, che il regolamento n. 4069/89 è stato emanato con lo scopo principale di garantire l'efficacia del controllo delle operazioni di concentrazione tra le imprese, per preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune, e la certezza del diritto alle imprese soggette alla sua applicazione (v., in tal senso, ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 36). 53 Inoltre, è opportuno ricordare che, in una situazione come quella del caso di specie, in cui i provvedimenti richiesti al giudice del procedimento sommario possono incidere gravemente sui diritti e sugli interessi di terzi, in particolare della TotalFina Elf e degli acquirenti delle sei stazioni di servizio di cui trattasi, i quali non sono parti nella controversia e non hanno potuto quindi essere sentiti, siffatto provvedimento potrebbe comunque giustificarsi soltanto qualora risultasse che, altrimenti, i richiedenti sarebbero esposti a una situazione atta a minacciare la loro stessa esistenza (ordinanza del presidente del Tribunale 6 luglio 1993, causa T-12/93 R, CCE Vittel e CE Pierval/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] pag.

II-785, punto 20). 54 Nel caso di specie, è pacifico, come risulta dal punto 47, supra, che le ricorrenti non sono esposte a una siffatta situazione. 55 Poiché il requisito relativo all'urgenza non è soddisfatto e la ponderazione degli interessi propende in favore della mancata sospensione della decisione impugnata, occorre respingere la domanda in esame senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti fatti valere dalle ricorrenti per giustificare la concessione dei provvedimenti richiesti. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

[OSCURATO:PERSONA]

così provvede: 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62000B0342 - IT Avis juridique important | 62000B0342 Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 17 gennaio 2001. - Petrolessence e Société de gestion de restauration routière (SG2R) contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. - Procedimento sommario - Concorrenza - Concentrazione - Ricevibilità - Urgenza - Ponderazione degli interessi. - [OSCURATO:PERSONA]342/00 R. raccolta della giurisprudenza 2001 pagina II-00067 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] chiave Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] in materia di controllo delle operazioni di concentrazione - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Danno di carattere finanziario - Ponderazione di tutti gli interessi contrapposti [Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89] [OSCURATO:PERSONA] $$Nell'ambito di una domanda di sospensione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che rifiuta di accettare talune imprese come cessionari di determinati attivi trasferiti in occasione di una procedura di cessione effettuata in virtù degli impegni assunti dalle parti di un'operazione di concentrazione, il danno derivante dal fatto di essere escluse dalla detta procedura consiste in un lucro cessante causato dal fatto che quelle imprese non hanno accesso a un mercato determinato. Un simile danno, essendo di carattere finanziario, non può essere considerato, in linea di principio, come irreparabile né difficilmente riparabile se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria. La sospensiva richiesta sarebbe giustificata, in tal caso, soltanto se risultasse che, in mancanza di un provvedimento siffatto, le imprese interessate si troverebbero in una situazione idonea a mettere a rischio la loro stessa esistenza, ovvero a modificare in modo irrimediabile le loro parti di mercato. Del resto, anche se i danni fatti valere, consistenti principalmente nell'esclusione definitiva dalla procedura di cessione di cui trattasi e nell'impossibilità di poter ottenere una parte di un mercato determinato, potessero rappresentare un danno grave e irreparabile, la ponderazione, da un lato, dell'interesse delle imprese interessate a ottenere i provvedimenti provvisori richiesti e, dall'altro, dell'interesse pubblico collegato all'esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito del regolamento n. 4064/89 e degli interessi dei terzi che sarebbero direttamente interessati da un'eventuale sospensione della decisione impugnata deve condurre al rigetto di una simile domanda. ( v. punti 46-48, 51 ) [OSCURATO:PERSONA] procedimento T-342/00 R, Petrolessence, Société de gestion de restauration routière (SG2R), con sede in Nancy (Francia), rappresentata dagli avv.ti F. Puel e M. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal sig. W. Mölls, in qualità di agente, e dalla sig.ra F. Siredey-Garnier, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto, da un lato, ad ottenere che venga sospesa l'esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 settembre 2000, che respinge la proposta della TotalFina Elf relativa all'accettazione delle ricorrenti come cessionarie di sei stazioni di servizio autostradali e, dall'altro, a far ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di ordinare alla TotalFina Elf di sospendere l'esecuzione dell'impegno riportato al punto 36 dell'allegato «impegni proposti dalla TotalFina» della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 febbraio 2000, che autorizza l'acquisto dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] da parte della TotalFina, nella parte attinente alle sei stazioni di servizio la cui cessione alle ricorrenti era stata proposta alla [OSCURATO:PERSONA] dalla TotalFina Elf il 12 agosto 2000, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Fatti all'origine della controversia 1 Con decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 febbraio 2000, adottata ai sensi dell'art. 8, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1990, L 257, pag. 13), l'acquisto della [OSCURATO:PERSONA] da parte della TotalFina è stato dichiarato compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo a condizione che venissero interamente rispettati numerosi impegni, riportati in un allegato alla detta decisione. 2 Ai sensi del punto 1 degli impegni assunti dalla parte notificante, la TotalFina, quest'ultima doveva procedere a cessioni di attivi per mantenere una concorrenza effettiva sui mercati interessati. Si trattava, in particolare, di cedere entro un termine prefissato 70 stazioni di servizio appartenenti ai marchi Elf, Total e Fina e situati sulle autostrade. 3 Le cessionarie delle stazioni di servizio dovevano essere riconosciute dalla [OSCURATO:PERSONA] e soddisfare, a tal fine, i requisiti elencati al punto 1 dei detti impegni. Tali requisiti sono redatti nel modo seguente: «(a) i gruppi TotalFina e Elf non potranno avere interessi sostanziali, diretti o indiretti, presso il cessionario o presso i cessionari; Tale disposizione non osta tuttavia a che le società in cui la TotalFina o la Elf hanno interessi sostanziali, interessi che la parte notificante si impegna a dismettere integralmente ai sensi del presente impegno di cessione, possano acquistare in tutto o in parte attivi [oggetto del presente impegno]. La parte notificante s'impegna, al riguardo, a non opporsi direttamente o indirettamente al fatto che una o l'altra di tali società presenti un atto di candidatura e possa adottare le misure necessarie alla loro realizzazione; (b) il cessionario o i cessionari dovranno essere operatori validi, potenzialmente o effettivamente presenti sul mercato di cui trattasi, idonei a mantenere o a sviluppare una concorrenza effettiva; (c) il cessionario o i cessionari avranno ottenuto, o saranno ragionevolmente in grado di ottenere, tutte le autorizzazioni necessarie all'acquisto e alla gestione degli attivi [oggetto del presente impegno]». 4 Per conformarsi a tale impegno, la TotalFina Elf ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA], il 12 agosto 2000, una domanda di accettazione per gli acquirenti di tutte le 70 stazioni di servizio di cui trattasi. Tra gli acquirenti proposti, la TotalFina Elf aveva previsto, per l'acquisto di sei stazioni di servizio, le Mirabellier, impresa commerciale della società Petrolessence e della Société de gestion de restauration routière (SG2R). 5 Con decisione 13 settembre 2000, notificata alla TotalFina Elf (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le Mirabellier non soddisfacesse, in particolare, uno dei requisiti riportati al punto 1, lett. b), dell'impegno per ottenere l'accettazione prevista dato che, nell'ambito del gruppo degli acquirenti proposto, la sua candidatura non consentiva di mantenere o sviluppare una concorrenza effettiva, in particolare nei confronti della TotalFina Elf (punto 32 della decisione impugnata). 6 Il 20 ottobre 2000, la TotalFina Elf ha sottoposto all'accettazione della [OSCURATO:PERSONA] un altro gruppo di potenziali acquirenti che non includeva le ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] ha concesso la sua accettazione a tali acquirenti il 7 novembre 2000. Procedimento 7 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 novembre 2000, le ricorrenti hanno proposto al Tribunale, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all'annullamento della decisione impugnata. 8 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, le ricorrenti hanno proposto la domanda in esame, diretta, da un lato, ad ottenere che venga sospesa l'esecuzione della decisione nella parte in cui essa respinge la proposta della TotalFina Elf relativa alla loro accettazione come cessionarie di sei stazioni di servizio autostradali e, dall'altro, a far ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di ordinare alla TotalFina Elf di sospendere l'esecuzione dell'impegno riportato al punto 36 dell'allegato «impegni proposti dalla TotalFina» della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 febbraio 2000, nella parte attinente alle sei stazioni di servizio di cui trattasi. 9 Il 24 novembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue osservazioni in merito alla domanda di provvedimenti provvisori in esame. 10 Le spiegazioni delle parti sono state sentite il 30 novembre 2000. Al termine dell'audizione, il giudice dell'urgenza ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a comunicargli l'identità degli acquirenti delle sei stazioni di servizio autostradali di cui trattasi ed a precisare se gli accordi di cessione conclusi avevano un carattere irrevocabile. 11 Il 7 dicembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito le informazioni richieste, dalle quali risulta che la TotalFina Elf ha concluso gli accordi relativi alle sei stazioni di servizio di cui trattasi alla sola condizione sospensiva dell'accettazione degli acquirenti da parte delle società concessionarie autostradali o dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì precisato, nella sua risposta, che le sei stazioni di servizio sono state assegnate a cinque diversi acquirenti. 12 Il 13 dicembre 2000, le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sulle informazioni di cui trattasi, osservazioni alle quali la [OSCURATO:PERSONA] la risposto il 21 dicembre seguente. Dalla risposta della [OSCURATO:PERSONA] risulta che, per una delle sei stazioni di servizio reclamate dalla ricorrente, il procedimento di accettazione era concluso. 13 Il 22 dicembre 2000, le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni su queste ultime informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]. 14 Il 10 gennaio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua risposta su tali osservazioni. In diritto 15 Ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, in combinato disposto, e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/Euratom, CECA, CEE, che istituisce un Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 319, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o ordinare i provvedimenti provvisori necessari. 16 In forza delle disposizioni di cui all'art. 104, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, una domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale. Tale norma non rappresenta una mera formalità, bensì presuppone che il merito del ricorso possa essere esaminato dal Tribunale. 17 Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, statuire sulla ricevibilità nella fase del procedimento sommario allorché questa non è, prima facie, totalmente esclusa corrisponderebbe a pregiudicare la decisione del Tribunale nel procedimento principale (ordinanza del presidente del Tribunale 4 febbraio 1999, causa T-196/98 R, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pag. I-A-5 e II-15, punto 10). 18 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura prevede che le domande relative a provvedimenti provvisori debbono precisare l'oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che la domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P (R), SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 29 giugno 1999, causa C-107/99 R, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4011, punto 59). Argomenti delle parti Sulla ricevibilità 19 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la domanda delle ricorrenti diretta a che il Tribunale le ingiunga di ordinare alla TotalFina Elf di sospendere l'esecuzione dell'impegno, per quanto attiene alle sei stazioni di servizio, è irricevibile. 20 Innanzi tutto, poiché, se fosse accolta, tale domanda condurrebbe la [OSCURATO:PERSONA] a prorogare i termini della realizzazione dell'impegno previsto nella sua decisione 9 febbraio 2000, e non rientrerebbe nell'ambito della decisione finale sul ricorso principale (ordinanza del presidente del Tribunale 27 febbraio 1996, causa T-235/95 R, Goldstein/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 38), in quanto quest'ultimo è diretto solo all'annullamento della decisione impugnata. 21 Supponendo, poi, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia il potere di ordinare alla parte notificante la sospensione dell'esecuzione dell'impegno, risulterebbe dall'ordinanza del presidente del Tribunale 2 dicembre 1994, causa T-322/94 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1159, punto 27), che la domanda formulata dalle ricorrenti è comunque irricevibile in quanto oltrepassa l'ambito del sindacato giurisdizionale che può essere svolto dal Tribunale. 22 In secondo luogo, nei limiti in cui la sospensione dell'esecuzione riguarda un atto negativo e, in particolare, non ha la conseguenza di obbligare l'istituzione interessata ad adottare i provvedimenti auspicati, da ultimo, dalle ricorrenti, essa non presenterebbe alcun interesse per queste ultime e non potrebbe quindi essere ordinata dal giudice dell'urgenza (ordinanza del presidente del Tribunale 2 ottobre 1997, causa T-213/97 R, Eurocoton e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1609, punto 41). 23 In terzo luogo, la domanda di provvedimenti urgenti sarebbe irricevibile in quanto lo sarebbe manifestamente il ricorso principale. Infatti, poiché la decisione impugnata non ha l'effetto di escludere definitivamente le ricorrenti dal mercato di cui trattasi, essa non arrecherebbe pregiudizio a queste ultime. 24 Le ricorrenti, dal canto loro, fanno valere che la domanda di provvedimenti urgenti è ricevibile. Sull'urgenza e sulla ponderazione degli interessi 25 Le ricorrenti fanno valere che la continuazione della procedura di cessione avrà la conseguenza di impiegare risorse rilevanti da parte della TotalFina Elf e delle imprese accettate. Le ricorrenti, a causa della decisione impugnata, che ha impedito loro di acquistare le sei stazioni di servizio di cui trattasi, sarebbero quindi nell'impossibilità di accedere immediatamente al mercato della vendita di carburanti su autostrada. Esse sarebbero altresì nell'impossibilità di entrarvi in futuro, dato che si tratta di un mercato poco accessibile con un tasso di rinnovo inferiore all'1,5 %. La valutazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata sarebbe la causa diretta dell'esclusione delle ricorrenti. 26 Risulterebbe, in particolare, dall'ordinanza del presidente del Tribunale 16 giugno 1992, cause riunite T-24/92 R e T-28/92 R, Langnese-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1839), che il fatto di essere definitivamente escluso da un mercato poco aperto, come nel caso di specie, costituisce un danno grave e irreparabile. Al riguardo, il fatto che le ricorrenti non si trovino in una situazione idonea a mettere a rischio la loro esistenza sarebbe inconferente. 27 Le ricorrenti hanno altresì fatto valere, in sede di audizione, di aver subito un danno finanziario, rappresentato dalle spese resesi necessarie per coprire risorse amministrative impiegate invano ai fini della partecipazione alla procedura di cessione delle sei stazioni di servizio di cui trattasi. Tale danno sarebbe pari ad un importo compreso tra FRF 150 000 e FRF 500 000 per ciascuna delle stazioni di servizio. 28 La ponderazione degli interessi tenderebbe a favore della concessione dei provvedimenti richiesti. Infatti, la concessione di siffatte misure non inciderebbe né sugli interessi della [OSCURATO:PERSONA], né su quelli della TotalFina Elf. Quanto agli interessi della [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti fanno osservare che i provvedimenti richiesti riguardano solo sei stazioni di servizio, il che non modificherebbe, da un punto di vista comunitario, le condizioni di concorrenza sul mercato di cui trattasi. 29 Neanche gli interessi della TotalFina sarebbero lesi, in quanto le ricorrenti erano state proposte da quest'ultima come cessionarie delle dette sei stazioni di servizio. 30 Invece, per le ricorrenti, il fatto di avere sei stazioni di servizio consentirebbe loro di entrare sul mercato, il che potrebbe dare loro la possibilità, quando saranno bandite le gare d'appalto, nel 2005, per il rinnovo delle concessioni, di ottenere stazioni di servizio supplementari. Ciò contribuirebbe così a rafforzare la concorrenza in Europa. Al contrario, la mancanza di provvedimenti urgenti impedirebbe alle ricorrenti di ottenere le sei stazioni di servizio di cui trattasi. Inoltre, le ricorrenti sostengono che le imprese di ristorazione che non hanno stazioni di servizio collegate ad un punto di ristorazione su autostrada scompariranno dal mercato. 31 Infine, limitare la portata dei provvedimenti sollecitati a quanto strettamente necessario affinché le ricorrenti non subiscano un danno grave e irreparabile condurrebbe la ponderazione degli interessi a tendere a favore di queste ultime. 32 [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che, anche se il tasso di rinnovo delle concessioni di stazioni di servizio autostradali è modesto, è fuori luogo sostenere, come fanno le ricorrenti, un'esclusione definitiva dal mercato della vendita di carburanti sull'autostrada. Nel peggiore dei casi, si tratterebbe di un ritardo nell'accesso al detto mercato. In una siffatta ipotesi, il lucro cessante che eventualmente ne risulterebbe rappresenterebbe un danno finanziario che può formare l'oggetto di un risarcimento danni. 33 Inoltre, la dimostrazione indispensabile di un nesso di causalità tra la decisione impugnata e il danno fatto valere non può essere apportata nel caso di specie. Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione impugnata non comportava l'esclusione definitiva delle ricorrenti, le quali avrebbero potuto, come l'Agip, l'altro cessionario al quale è stata negata l'accettazione con la decisione impugnata, essere nuovamente proposte dalla TotalFina Elf nel nuovo gruppo di acquirenti presentato alla [OSCURATO:PERSONA]. 34 La candidatura delle ricorrenti potrebbe essere valutata solo nell'ambito del gruppo di acquirenti proposto dalla TotalFina Elf. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe impossibile esaminare individualmente le candidature degli acquirenti, mentre si potrebbe valutare se, nell'ambito del gruppo, la candidatura dei ricorrenti, tenuto conto degli altri acquirenti proposti, avrebbe potuto soddisfare il requisito fondamentale di ripristinare una situazione concorrenziale almeno analoga a quella esistente prima dell'operazione di concentrazione. 35 Il requisito relativo all'urgenza non sarebbe quindi soddisfatto. 36 Quanto alla ponderazione degli interessi, l'interesse delle ricorrenti non potrebbe, con tutta evidenza, essere paragonato a quello della [OSCURATO:PERSONA], delle parti interessate dalla concentrazione e dei terzi accettati come cessionari (ordinanza del presidente del Tribunale 15 dicembre 1992, causa T-96/92 R, CCE de la Societé générale des Grandes sources e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2579, punti 38-40). 37 Per la [OSCURATO:PERSONA] si tratterebbe di vigilare per garantire il ripristino di una concorrenza effettiva. Per la TotalFina Elf, i provvedimenti provvisori richiesti potrebbero causare gravi conseguenze. Essa non sarebbe più in grado di rispettare i suoi impegni nei confronti degli attuali cessionari delle sei stazioni di servizio di cui trattasi e con i quali essa ha concluso accordi sottoposti alla sola condizione sospensiva della loro accettazione da parte delle società concessionarie o dello Stato. Le condizioni di autorizzazione della concentrazione non sarebbero così rispettate. La TotalFina Elf si esporrebbe quindi ad una messa in discussione dell'operazione di concentrazione. Valutazione del giudice dell'urgenza 38 Nel caso di specie, occorre constatare che la ricevibilità del ricorso principale non può essere del tutto esclusa in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata, prima facie, arreca pregiudizio alle ricorrenti. Infatti, la detta decisione, da un lato, respinge la domanda di accettazione delle ricorrenti come cessionarie delle sei stazioni di servizio di cui trattasi. Dall'altro, è a causa della motivazione della decisione impugnata, secondo cui le ricorrenti non avrebbero la capacità di mantenere e di sviluppare una concorrenza effettiva, in particolare nei confronti della TotalFina Elf, che quest'ultima ha escluso le ricorrenti dal gruppo di cessionari oggetto della seconda domanda di accettazione, sulla quale ha deciso la [OSCURATO:PERSONA]. 39 Pertanto, poiché non occorre, nelle circostanze del caso di specie, pronunciarsi sui motivi attinenti al rigetto della domanda di provvedimenti urgenti diversi da quello relativo ad una irricevibilità manifesta del ricorso principale, si deve esaminare se sia soddisfatto il requisito dell'urgenza. 40 Risulta da una giurisprudenza costante che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Quest'ultimo è tenuto a provare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire un siffatto danno (ordinanze del presidente del Tribunale 15 luglio 1998, causa T-73/98 R, Prayon-Rupel/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2769, punto 36, 20 luglio 2000, causa T-169/00 R, Esedra/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2951, punto 43, e del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-278/00 R, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8787, punto 14). 41 I danni fatti valere dalle ricorrenti sono rappresentati, in primo luogo, dall'esclusione di queste ultime dalla procedura di cessione di cui trattasi e dall'impossibilità nella quale esse si trovano di accedere al mercato, in secondo luogo, dalle spese causate dalla loro partecipazione alla detta procedura e, in terzo luogo, dalla loro sostanziale esclusione dal mercato della vendita di carburanti su autostrada per il futuro. 42 Per quanto riguarda, in primo luogo, il danno attinente alla loro sostanziale esclusione dal mercato della vendita di carburanti su autostrada per il futuro, occorre ricordare che, anche se il tasso di rinnovo delle concessioni su tale mercato è modesto, su tratti autostradali in costruzione saranno create nuove stazioni di servizio. Così, risulta dai punti 208-210 della decisione 9 febbraio 2000 che, per gli anni 1995-1999 sono state bandite dai gestori autostradali 33 gare d'appalto per nuove stazioni di servizio, e che undici sono state senza esito ovvero rinviate. Ora, le ricorrenti non hanno provato di essere impedite a partecipare alle future gare d'appalto da svolgere nell'ambito del rinnovo delle concessioni o per la creazione di nuove stazioni di servizio. Pertanto, non si può escludere, nonostante il fatto che la candidatura delle ricorrenti non è stata infine presa in considerazione dalla TotalFina Elf, che le ricorrenti possano entrare, anche prima del 2005, sul mercato della vendita di carburanti su autostrada. 43 Per quanto attiene, in secondo luogo, al danno asseritamente costituito dalle spese causate dalla partecipazione alla detta procedura di cessione, si tratta di un danno quantificabile di natura strettamente finanziaria, che può quindi formare oggetto di una compensazione finanziaria successiva se le ricorrenti saranno vittoriose nella causa principale. 44 In terzo luogo, per quanto riguarda il danno attinente alla loro esclusione definitiva dalla procedura di cessione di cui trattasi, occorre osservare che le ricorrenti non hanno dimostrato che la decisione impugnata ha causato loro un danno grave e irreparabile. Al riguardo, la partecipazione ad una procedura di cessione di attivi nell'ambito di una concentrazione come quella del caso di specie implicava necessariamente rischi per tutti i partecipanti e l'eliminazione di un candidato non è sufficiente, di per sé, a dimostrare un'urgenza. 45 Ora, si deve rilevare che, dopo l'accoglimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] della sua seconda domanda di accettazione degli acquirenti (v. supra, punto 6), la TotalFina Elf ha concluso accordi relativi alle sei stazioni di servizio di cui trattasi alla sola condizione sospensiva dell'accettazione degli acquirenti da parte delle società cessionarie o dello Stato. Se la procedura di cessione prosegue senza che vengano ordinate le sospensioni richieste, la situazione potrebbe, di fatto, essere irrevocabile per le ricorrenti. Tuttavia, spetta sempre alle parti che richiedono il provvedimento provvisorio produrre la prova di cui al punto 40, supra, del carattere urgente della domanda di sospensiva. 46 Al riguardo, l'asserito danno derivante dal fatto di essere escluse dalla procedura di cessione controversa può essere circoscritto alla sola cessione delle sei stazioni di servizio di cui trattasi. A tal proposito, come ammesso dalle ricorrenti durante l'audizione, tale presunto danno consiste in un lucro cessante causato dal fatto che esse non hanno avuto accesso al mercato interessato. Anche a supporre che le ricorrenti abbiano subito un siffatto danno, questo è di carattere finanziario. Secondo una giurisprudenza consolidata, un simile danno non può essere considerato, in linea di principio, come irreparabile né difficilmente riparabile se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria (ordinanze del presidente della Corte 18 ottobre 1991, causa C-213/91 R, Abertal e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5109, punto 24, e del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T-70/99 R, Alpharma/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2027, punto 128, e Esedra/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 44). 47 La sospensiva richiesta sarebbe giustificata, nel caso di specie, soltanto se risultasse che, in mancanza di un provvedimento siffatto, le ricorrenti si troverebbero in una situazione idonea a mettere a rischio la loro stessa esistenza, ovvero a modificare in modo irrimediabile le loro parti di mercato. Al riguardo, risulta dalle risposte ai quesiti posti durante l'audizione dal giudice dell'urgenza, che le ricorrenti non si trovano affatto in una situazione siffatta. 48 Quanto all'asserito danno dovuto all'impossibilità di poter ottenere una parte del mercato della vendita di carburanti su autostrada, si deve sottolineare che i fatti, nel caso di specie, sono diversi da quelli che hanno condotto all'ordinanza Langnese-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, poiché in quest'ultima causa le parti che richiedevano il provvedimento provvisorio erano già presenti sul mercato interessato e agivano affinché le condizioni di esso non fossero modificate dall'esecuzione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Invece, nella presente causa la situazione delle ricorrenti sul mercato della vendita di carburanti su autostrada è interessata soltanto eventualmente, in quanto esse non sono attive su quest'ultimo mercato. 49 Alla luce di quanto precede, le ricorrenti non sono riuscite a dimostrare che l'asserito danno di carattere finanziario derivante dalla loro esclusione definitiva dalla procedura di cessione di cui trattasi deve essere considerato grave e irreparabile. 50 Discende da quanto precede che le ricorrenti non sono riuscite a dimostrare che, in mancanza della concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, esse subirebbero un danno grave e irreparabile. 51 Comunque, anche se i danni fatti valere potessero rappresentare un danno grave e irreparabile, la ponderazione, da un lato, dell'interesse delle ricorrenti a ottenere i provvedimenti provvisori richiesti, e, dall'altro, dell'interesse pubblico collegato all'esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito del regolamento n. 4064/89 e degli interessi dei terzi che sarebbero direttamente interessati da un'eventuale sospensione della decisione impugnata conduce al rigetto della domanda in esame. 52 Occorre al riguardo rammentare, in primo luogo, che il regolamento n. 4069/89 è stato emanato con lo scopo principale di garantire l'efficacia del controllo delle operazioni di concentrazione tra le imprese, per preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune, e la certezza del diritto alle imprese soggette alla sua applicazione (v., in tal senso, ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 36). 53 Inoltre, è opportuno ricordare che, in una situazione come quella del caso di specie, in cui i provvedimenti richiesti al giudice del procedimento sommario possono incidere gravemente sui diritti e sugli interessi di terzi, in particolare della TotalFina Elf e degli acquirenti delle sei stazioni di servizio di cui trattasi, i quali non sono parti nella controversia e non hanno potuto quindi essere sentiti, siffatto provvedimento potrebbe comunque giustificarsi soltanto qualora risultasse che, altrimenti, i richiedenti sarebbero esposti a una situazione atta a minacciare la loro stessa esistenza (ordinanza del presidente del Tribunale 6 luglio 1993, causa T-12/93 R, CCE Vittel e CE Pierval/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] pag. II-785, punto 20). 54 Nel caso di specie, è pacifico, come risulta dal punto 47, supra, che le ricorrenti non sono esposte a una siffatta situazione. 55 Poiché il requisito relativo all'urgenza non è soddisfatto e la ponderazione degli interessi propende in favore della mancata sospensione della decisione impugnata, occorre respingere la domanda in esame senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti fatti valere dalle ricorrenti per giustificare la concessione dei provvedimenti richiesti. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, [OSCURATO:PERSONA] così provvede: 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.
Sentenza Corte di giustizia UE/2001 — Fons Iuris — Fons Iuris