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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 18556/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOtrarecàvviso a le—p-artii-'j udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Milano il 25/01/2021 che ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino per il reato di cui agli artt. 99, 110, 624, 625, comma 2, n. 4, cod. pen.

Il ricorso è inammissibile perché tardivo, atteso che esso è stato proposto in data 09/05/2022, mentre la sentenza impugnata è passata in giudicato in data 12/03/2022, come si evince dalla attestazione di irrevocabilità apposta in data 29/03/2022.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOtrarecàvviso a le—p-artii-'j udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Milano il 25/01/2021 che ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino per il reato di cui agli artt. 99, 110, 624, 625, comma 2, n. 4, cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché tardivo, atteso che esso è stato proposto in data 09/05/2022, mentre la sentenza impugnata è passata in giudicato in data 12/03/2022, come si evince dalla attestazione di irrevocabilità apposta in data 29/03/2022. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18556/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris