CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39080/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di legge e di motivazione, rispettivamente, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, comma primo, n.4, cod. pen., e in ordine all'eccessività della pena e della determinazione della stessa, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto meramente reiterativi, oltre che manifestamente infondati, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità considerando che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che la fissazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen; che, nel caso di specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti rilevanti e decisivi con riferimento ad entrambi i profili di censura mossi dall'odierno ricorrente (si vedano pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); che, inoltre, tenendo conto della tipologia dei reati ascritti all'odierno ricorrente, la decisione dei giudici di appello risulta conforme al principio affermato da questa Corte, in base al quale ai fini della configurabilità dell'attenuante della speciale tenuità nei delitti di rapina (ed estorsione) non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura pluri -offensiva dei suddetti reati, che ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto; ne consegue che l'attenuante va riconosciuta solo se la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2. n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle sp,ese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembr