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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 gennaio 2023

Cassazione n. 41564/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 3 gennaio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibili le istanze di [OSCURATO:PERSONA] di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ovvero alla semilibertà.

Premesso che: il detenuto era in espiazione - con fine pena al 21 marzo 2026 - di condanna per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990; - precedente analoga istanza era stata respinta, in via provvisoria, dal magistrato di sorveglianza in data 20 giugno 2022 e dal Tribunale di sorveglianza in data 27 ottobre 2022, sul rilievo del carattere ostativo del titolo di condanna, in assenza di collaborazione, l'ordinanza ha rilevato che il detenuto, con memoria in data 28 novembre 2022, aveva chiesto la rivalutazione della sua posizione in relazione alla recente riforma della normativa applicabile, deducendo che dalla cessazione della permanenza del reato associativo non aveva avuto più contatti con i sodalif né con altri soggetti esponenti di criminalità organizzata, contesto dal quale era estraneo anche il nucleo familiare, circostanze che, unitamente al rilievo dell'assenza di precedenti specifici, provavano l'assenza di rischio di ripresa di contatti, e che le condizioni economiche sue e del nucleo familiare rendevano impossibile l'adempimento di obbligazioni civili e condotte riparatorie, alle quali comunque era disponibile.

Il Tribunale di sorveglianza osservava che la parte non aveva - allegando la sola attestazione isee - provato l'impossibilità di provvedere agli obblighi risarcitori, né aveva allegato elementi specifici significativi dell'assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto del reato né l'assenza del pericolo di ripresa di tali contatti.

Il Tribunale di sorveglianza aggiungeva che non era disponibile una "esaustiva valutazione risultante dall'osservazione intramuraria", risultando solo attestata regolare condotta, ma non una valutazione della persona - pur già seguita dall'esperto psicologo - nel senso della idoneità all'accesso a permessi premio.

2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo vengono denunciati violazioni di legge e difetto di motivazione, in quanto la difesa aveva adempiuto all'onere di allegazione, indicando che: la permanenza del reato associativo era cessata sin dall'anno 2016; che la concessione degli arresti domiciliari era significativa del superamento della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere e dell'esclusione del pericolo di recidiva, confermato anche dalla autorizzazione a recarsi al lavoro; che le condizioni economiche precarie erano provate dalla attestazione isee.

Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto dar corso all'istruttoria per verificare le allegazioni del detenuto, sia con richieste di informazioni alla polizia giudiziaria sia con verifica della guardia di finanza sia con una compiuta osservazione della personalità.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

1. Il detenuto [OSCURATO:PERSONA], con richiesta presentata in data 28 novembre 2022, aveva chiesto l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ovvero alla semilibertà, In particolare, la parte aveva sostenuto la rilevanza della normativa introdotta con decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, che avrebbe fatto venir meno il carattere ostativo del titolo in espiazione (nella specie, art. 74 d.P.R. n. 309/1990), che era stata la ragione che aveva determinato un provvedimento negativo, su istanza dal medesimo contenuto, assunto dal Tribunale di sorveglianza di Palermo con ordinanza in data 27 ottobre 2022.

L'ordinanza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità della nuova istanza, motivando la decisione sotto due distinti profili.

Dal punto di vista processuale, ha rilevato che la parte non aveva ottemperato agli oneri introdotti dalla nuova normativa, mentre, nel merito, ha ritenuto che l'accesso alle misure alternative non risultasse, allo stato, idoneo al conseguimento dell'obiettivo rieducativo.

I provvedimento impugnato ha osservato che la parte non aveva assolto all'onere di allegare "un complesso valutativo accurato da cui possa ragionevolmente desumersi la fondatezza delle istanze proposte" e prospettare la volontà di allontanamento dagli ambienti della criminalità organizzata, indicando "riscontri esterni all'assunto della parte - primariamente costituiti dai compiuti esiti dell'osservazione trattamentale - che in modo delineino un quadro oggettivamente sondabile e valutabile ex se ...".Ha aggiunto che le descritte carenze della prospettazione della parte precludono l'accesso all'attività istruttoria del Tribunale di sorveglianza, che, nel caso in esame, avrebbe "carattere esclusivamente esplorativo".

Il Tribunale di sorveglianza ha, infine, rilevato che dalla relazione dell'equipe interna risultava una regolare condotta intra muraria, ma non l'emergere di un effettivo percorso di emenda compatibile con l'avvio di permessi premio, sinora mai richiesti.

La difesa, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 4-bis ord. pen., nel testo risultante dalla novella introdotta con decreto legge n. 162/2022, assumendo di aver dedotto l'assenza di contatti con la criminalità organizzata e l'insussistenza del pericolo di un ripresa di tali contatti, indicando a riscontro plurime circostanze, e di aver provato di versare in condizioni economiche disagiate.

Allegazioni che risponderebbero all'onere delineato dalla nuova disciplina a carico della parte istante, e in relazione alle quali il Tribunale di sorveglianza ha il dovere di verifica, anche mediante istruttoria, ai fini della decisione nel merito.

2. Il ricorso è, in parte, generico e, in parte, con contenuto di merito.

2.1. Con il decreto legge n. 162/2022, convertito in legge 30 dicembre 2022, n. 199, il legislatore ha proceduto ad una riforma della complessa disciplina relativa all'accesso ai così detti benefici penitenziari da parte dei condannati per determinati titoli di reato, indicati dal primo comma dell'art. 4-bis ord. pen., così detti ostativi.

La disciplina vigente sino alla menzionata riforma era incentrata, appunto, sulla ostatività di determinati titoli di reato, distinti in tre categorie che si differenziano per la diversa "intensità" del carattere ostativo.

Infatti, venivano previste fattispecie (così dette di prima fascia, fra le quali anche quella di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 rilevante in relazione alla posizione del ricorrente) che consentivano l'accesso ai benefici penitenziari solo nel caso di accertata collaborazione con la giustizia ovvero di collaborazione impossibile ovvero inutile; altre, di seconda fascia, che richiedevano l'accertamento dell'assenza di "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva"; altre, infine, che prescrivevano una "osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno".

La riforma, per quanto interessa in questa sede, ha modificato la disciplina concernente i reati così detti di prima fascia.In particolare, ora, in assenza di accertata collaborazione con la giustizia, per i reati di prima fascia, si richiede gli interessati "dimostrino" l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità dell'adempimento, e "alleghino" elementi specifici che consentano di escludere collegamenti attuali e il pericolo di ripresa di collegamenti con la criminalità organizzata o con il contesto del reato.

Dunque, in assenza di collaborazione con la giustizia non vengono più in rilievo le categorie della collaborazione impossibile o inutile, bensì quelle della riparazione del danno e del completo ed effettivo abbandono del contesto nel quale il reato era stato commesso, rispetto alle quali vengono delineati a carico dell'istante oneri di prova e di allegazione.

Si deve aggiungere che il legislatore ha previsto norma transitoria (art. 3) che determina l'ultra attività della pregressa disciplina applicabile nel caso di collaborazione impossibile o inutile con riguardo a chi è condannato per reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma.

2.2. Il ricorso, innanzitutto, non si è confrontato con la valutazione di merito operata dal primo giudice, limitandosi a rilevare, da una parte, che si tratta di rilievi attinenti al merito e dunque estranei ad una declaratoria di inammissibilità e, dall'altra, che l'eventuale incompletezza dell'osservazione avrebbe dovuto determinare un rinvio della decisione.

Ora, premesso che la parte non ha interesse all'esatta qualificazione della decisione negativa, ove non ne consegua uno specifico ed ulteriore pregiudizio per la sua posizione, si deve rilevare che il Tribunale di sorveglianza ha valutato gli esiti dell'osservazione condotta in istituto e li ha ritenuti tali da rendere la prospettiva di misure alternative non adeguata rispetto al percorso trattamentale sioqui compiuto, e rispetto a tale giudizio il ricorso non ha formulato alcuna censura nei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità.

Anche dal punto di vista processuale le deduzioni difensive si pongono al di fuori dei limiti del giudizio di cassazione.

Invero, a fronte del rilievo secondo il quale la parte non aveva adempiuto all'onere di provare il risarcimento del danno ovvero l'impossibilità di farlo in quanto si era limitata a depositare la dichiarazione isee, né aveva allegato elementi specifici a riscontro dell'abbandono dei rapporti con la criminalità organizzata, la difesa ha riproposto l'assunto circa l'adeguatezza, rispetto al dettato normativo introdotto dalla recente riforma, della prospettazione data con la nuova richiesta.

Deduzioni che il primo giudice ha valutato, osservando che si trattava di affermazioni della parte, prive, da una parte, della capacità dimostrativa richiest dalla norma e, dall'altra, della necessaria specificità rispetto al contesto del reato.

Sul punto, dunque, il motivo ripropone argomenti di merito già valutati con argomenti, rispetto ai quali la difesa non ha proposto censura nei limiti del consentito sindacato.

3. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 3 gennaio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibili le istanze di [OSCURATO:PERSONA] di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ovvero alla semilibertà. Premesso che: il detenuto era in espiazione - con fine pena al 21 marzo 2026 - di condanna per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990; - precedente analoga istanza era stata respinta, in via provvisoria, dal magistrato di sorveglianza in data 20 giugno 2022 e dal Tribunale di sorveglianza in data 27 ottobre 2022, sul rilievo del carattere ostativo del titolo di condanna, in assenza di collaborazione, l'ordinanza ha rilevato che il detenuto, con memoria in data 28 novembre 2022, aveva chiesto la rivalutazione della sua posizione in relazione alla recente riforma della normativa applicabile, deducendo che dalla cessazione della permanenza del reato associativo non aveva avuto più contatti con i sodalif né con altri soggetti esponenti di criminalità organizzata, contesto dal quale era estraneo anche il nucleo familiare, circostanze che, unitamente al rilievo dell'assenza di precedenti specifici, provavano l'assenza di rischio di ripresa di contatti, e che le condizioni economiche sue e del nucleo familiare rendevano impossibile l'adempimento di obbligazioni civili e condotte riparatorie, alle quali comunque era disponibile. Il Tribunale di sorveglianza osservava che la parte non aveva - allegando la sola attestazione isee - provato l'impossibilità di provvedere agli obblighi risarcitori, né aveva allegato elementi specifici significativi dell'assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto del reato né l'assenza del pericolo di ripresa di tali contatti. Il Tribunale di sorveglianza aggiungeva che non era disponibile una "esaustiva valutazione risultante dall'osservazione intramuraria", risultando solo attestata regolare condotta, ma non una valutazione della persona - pur già seguita dall'esperto psicologo - nel senso della idoneità all'accesso a permessi premio. 2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazioni di legge e difetto di motivazione, in quanto la difesa aveva adempiuto all'onere di allegazione, indicando che: la permanenza del reato associativo era cessata sin dall'anno 2016; che la concessione degli arresti domiciliari era significativa del superamento della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere e dell'esclusione del pericolo di recidiva, confermato anche dalla autorizzazione a recarsi al lavoro; che le condizioni economiche precarie erano provate dalla attestazione isee. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto dar corso all'istruttoria per verificare le allegazioni del detenuto, sia con richieste di informazioni alla polizia giudiziaria sia con verifica della guardia di finanza sia con una compiuta osservazione della personalità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 1. Il detenuto [OSCURATO:PERSONA], con richiesta presentata in data 28 novembre 2022, aveva chiesto l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ovvero alla semilibertà, In particolare, la parte aveva sostenuto la rilevanza della normativa introdotta con decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, che avrebbe fatto venir meno il carattere ostativo del titolo in espiazione (nella specie, art. 74 d.P.R. n. 309/1990), che era stata la ragione che aveva determinato un provvedimento negativo, su istanza dal medesimo contenuto, assunto dal Tribunale di sorveglianza di Palermo con ordinanza in data 27 ottobre 2022. L'ordinanza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità della nuova istanza, motivando la decisione sotto due distinti profili. Dal punto di vista processuale, ha rilevato che la parte non aveva ottemperato agli oneri introdotti dalla nuova normativa, mentre, nel merito, ha ritenuto che l'accesso alle misure alternative non risultasse, allo stato, idoneo al conseguimento dell'obiettivo rieducativo. I provvedimento impugnato ha osservato che la parte non aveva assolto all'onere di allegare "un complesso valutativo accurato da cui possa ragionevolmente desumersi la fondatezza delle istanze proposte" e prospettare la volontà di allontanamento dagli ambienti della criminalità organizzata, indicando "riscontri esterni all'assunto della parte - primariamente costituiti dai compiuti esiti dell'osservazione trattamentale - che in modo delineino un quadro oggettivamente sondabile e valutabile ex se ...".Ha aggiunto che le descritte carenze della prospettazione della parte precludono l'accesso all'attività istruttoria del Tribunale di sorveglianza, che, nel caso in esame, avrebbe "carattere esclusivamente esplorativo". Il Tribunale di sorveglianza ha, infine, rilevato che dalla relazione dell'equipe interna risultava una regolare condotta intra muraria, ma non l'emergere di un effettivo percorso di emenda compatibile con l'avvio di permessi premio, sinora mai richiesti. La difesa, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 4-bis ord. pen., nel testo risultante dalla novella introdotta con decreto legge n. 162/2022, assumendo di aver dedotto l'assenza di contatti con la criminalità organizzata e l'insussistenza del pericolo di un ripresa di tali contatti, indicando a riscontro plurime circostanze, e di aver provato di versare in condizioni economiche disagiate. Allegazioni che risponderebbero all'onere delineato dalla nuova disciplina a carico della parte istante, e in relazione alle quali il Tribunale di sorveglianza ha il dovere di verifica, anche mediante istruttoria, ai fini della decisione nel merito. 2. Il ricorso è, in parte, generico e, in parte, con contenuto di merito. 2.1. Con il decreto legge n. 162/2022, convertito in legge 30 dicembre 2022, n. 199, il legislatore ha proceduto ad una riforma della complessa disciplina relativa all'accesso ai così detti benefici penitenziari da parte dei condannati per determinati titoli di reato, indicati dal primo comma dell'art. 4-bis ord. pen., così detti ostativi. La disciplina vigente sino alla menzionata riforma era incentrata, appunto, sulla ostatività di determinati titoli di reato, distinti in tre categorie che si differenziano per la diversa "intensità" del carattere ostativo. Infatti, venivano previste fattispecie (così dette di prima fascia, fra le quali anche quella di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 rilevante in relazione alla posizione del ricorrente) che consentivano l'accesso ai benefici penitenziari solo nel caso di accertata collaborazione con la giustizia ovvero di collaborazione impossibile ovvero inutile; altre, di seconda fascia, che richiedevano l'accertamento dell'assenza di "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva"; altre, infine, che prescrivevano una "osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno". La riforma, per quanto interessa in questa sede, ha modificato la disciplina concernente i reati così detti di prima fascia.In particolare, ora, in assenza di accertata collaborazione con la giustizia, per i reati di prima fascia, si richiede gli interessati "dimostrino" l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità dell'adempimento, e "alleghino" elementi specifici che consentano di escludere collegamenti attuali e il pericolo di ripresa di collegamenti con la criminalità organizzata o con il contesto del reato. Dunque, in assenza di collaborazione con la giustizia non vengono più in rilievo le categorie della collaborazione impossibile o inutile, bensì quelle della riparazione del danno e del completo ed effettivo abbandono del contesto nel quale il reato era stato commesso, rispetto alle quali vengono delineati a carico dell'istante oneri di prova e di allegazione. Si deve aggiungere che il legislatore ha previsto norma transitoria (art. 3) che determina l'ultra attività della pregressa disciplina applicabile nel caso di collaborazione impossibile o inutile con riguardo a chi è condannato per reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma. 2.2. Il ricorso, innanzitutto, non si è confrontato con la valutazione di merito operata dal primo giudice, limitandosi a rilevare, da una parte, che si tratta di rilievi attinenti al merito e dunque estranei ad una declaratoria di inammissibilità e, dall'altra, che l'eventuale incompletezza dell'osservazione avrebbe dovuto determinare un rinvio della decisione. Ora, premesso che la parte non ha interesse all'esatta qualificazione della decisione negativa, ove non ne consegua uno specifico ed ulteriore pregiudizio per la sua posizione, si deve rilevare che il Tribunale di sorveglianza ha valutato gli esiti dell'osservazione condotta in istituto e li ha ritenuti tali da rendere la prospettiva di misure alternative non adeguata rispetto al percorso trattamentale sioqui compiuto, e rispetto a tale giudizio il ricorso non ha formulato alcuna censura nei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità. Anche dal punto di vista processuale le deduzioni difensive si pongono al di fuori dei limiti del giudizio di cassazione. Invero, a fronte del rilievo secondo il quale la parte non aveva adempiuto all'onere di provare il risarcimento del danno ovvero l'impossibilità di farlo in quanto si era limitata a depositare la dichiarazione isee, né aveva allegato elementi specifici a riscontro dell'abbandono dei rapporti con la criminalità organizzata, la difesa ha riproposto l'assunto circa l'adeguatezza, rispetto al dettato normativo introdotto dalla recente riforma, della prospettazione data con la nuova richiesta. Deduzioni che il primo giudice ha valutato, osservando che si trattava di affermazioni della parte, prive, da una parte, della capacità dimostrativa richiest dalla norma e, dall'altra, della necessaria specificità rispetto al contesto del reato. Sul punto, dunque, il motivo ripropone argomenti di merito già valutati con argomenti, rispetto ai quali la difesa non ha proposto censura nei limiti del consentito sindacato. 3. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag
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