CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09671/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-controdall'avvocata [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viaGiuseppe Avezzana n.31, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alle PEC: [OSCURATO:EMAIL] ealessandraflauti@ordineavvocatiroma.org--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 694/2020 depositatail 29/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17999/2020Numero sezionale 2574/2025Numero di raccolta generale 9671/2026Data pubblicazione 15/04/2026Il [OSCURATO:SOCIETA]. aveva convenuto ingiudizio avanti al Tribunale di Pavia l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ilragioniere [OSCURATO:PERSONA] per far dichiarare la risoluzione dei contrattid’opera con essi conclusi in data 8.6.2015 per loro grave inadempimento eper ottenere la restituzione dei comensi versati. A fondamento delladomanda il Fallimento aveva esposto che: i due professionisti avevanoricevuto ognuno incarico da [OSCURATO:SOCIETA]., in bonis, dipredisporre proposta di concordato preventivo, dandosi esplicitamentedifficoltà e che era necessario trovare una soluzione della crisi; i compensiprevisti per i professionisti, pari a € 30.000,00 più accessori perl’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e a € 40.000,00 più accessori per il ragioniereAndrea Fogarini (quale attestatore), erano stati interamente versati dallasocietà alla stipula dei contratti; in data 21.9.2015 era stata depositatauna proposta di concordato in bianco, ex art.161 LF, rispetto alla quale ilTribunale aveva assegnato termine di giorni sessanta (che sarebbe statopossibile prorogare una sola volta per un periodo corrispondente) per ildeposito della proposta concordataria, corredata dal piano concordatario edalla relativa documentazione; la prima nota informativa da parte diMatteo Gandolfi (nota il cui deposito era stato prorogato dal Tribunale al15.10, nonostante nel provvedimento di ammissione alla procedura inbianco fosse stato indicato il 5 di ogni mese per il deposito di unarelazione finanziaria aggiornata) era stata ritenuta insufficiente dalCommissario giudiziale nominato che, con PEC del 24.10.2015, avevamesso in luce una serie di criticità (tra le quali l’indicazione di un immobilein proprietà, mentre lo stesso era condotto in leasing dalla società;l’incompletezza dell’elenco dei creditori e dei rispettivi crediti); intanto erastata proposta istanza di fallimento nei confronti di altra società collegatacon [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva quindi proposto domanda di fallimento inNumero registro generale 17999/2020Numero sezionale 2574/2025Numero di raccolta generale 9671/2026Data pubblicazione 15/04/2026proprio, accolta il 12.11.2015. Entrambi i professionisti si erano costituiticontestando le pretese del Fallimento attore.Il Tribunale di Pavia aveva accolto le domande del Fallimento e laCorte d’Appello di Milano, adita in sede di impugnazione da MatteoGandolfi e [OSCURATO:PERSONA], aveva confermato la pronuncia di primo gradoper le seguenti ragioni:-risultando entrambi i professionisti obbligati verso lo stesso soggettocon prestazioni da considerarsi complementari, si valutano le rispettiveposizioni nel contesto di un’analisi unitaria, dovendosi pretendere daentrambi un eguale standard qualitativo per ritenere esattamenteadempiute le prestazioni negoziate;-nel merito, la domanda di risoluzione per inadempimento èaccompagnata solo da una domanda restitutoria, senza richiesta dirisarcimento dei danni;-sotto il profilo degli oneri probatori, il Fallimento ha individuato lafonte negoziale delle obbligazioni assunte dalle controparti e le ragioniprospettate per affermare gravemente inadempienti i due professionisti, afronte del completo adempimento delle prestazioni incombenti sullasocietà poi fallita che aveva già interamente pagato il dovuto ad entrambi;nell’ottica della dimostrazione del rispettivo adempimento (predisposizionedel piano quanto al legale [OSCURATO:PERSONA], redazione della attestazione diveridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano, quantoall’attestatore [OSCURATO:PERSONA]) i professionisti, specializzati in materia,avrebbero dovuto dimostrare lo svolgimento di un’onesta, accurata eprecisa attività tecnica, essenziale per rendere edotto il Giudice delfallimento della veritiera situazione contabile e finanziaria della società e dicome questa intendesse realisticamente eseguire la cessio bonorum perristrutturare i propri debiti e soddisfare i creditori; detti obblighi avrebberodovuto essere assolti diligentemente anche rispetto al concordato inbianco;Numero registro generale 17999/2020Numero sezionale 2574/2025Numero di raccolta generale 9671/2026Data pubblicazione 15/04/2026-la valutazione concreta della gravità dell’inadempimento si deveconcentrare soprattutto sulla diligenza assunta dai professionisti nellapreparazione della documentazione necessaria, richiesta dal Tribunale cheaveva ammesso la procedura concorsuale in bianco, inadeguata perché:quanto predisposto dai professionisti il 15.10.2015 era stato ritenutoinsufficiente, come si riscontra dai molteplici rilievi operati con la PEC24.10.2015 del Commissario giudiziale, evidenzianti errori eincompletezze (sui beni mobili; nell’esposizione di beni immobili come inproprietà mentre erano in leasing; sui beni immobili dei soci, per i qualinon era stato segnalato che si trattava di beni non di proprietà esclusivama in comproprietà con terzi, gravati altresì da ipoteche); non erano staticonsiderati i notevoli costi del mantenimento in operatività dei molteplicipunti vendita, costi che sarebbero stati in prededuzione a danno deicreditori concordatari; l’elenco con i nominativi dei creditori e dei relativicrediti non era completo ed era altresì carente dell’indicazione degliindirizzi di posta elettronica; notevoli erano le imprecisioni e gli errorigrossolani denotanti, nell’insieme, mancanza di perizia e diligenzanell’attività consulenziale prestata;-pur non potendosi escludere del tutto l’operatività dell’intervenutofallimento come fatto imprevedibile, la prestazione dei professionisti non èdi risultato ma di mezzi; sotto il profilo probatorio i professionistiavrebbero dovuto quindi dimostrare non solo l’inizio dell’esecuzione delleprestazioni rispettivamente a loro carico ma anche la loro diligenzaadeguata alla natura delle stesse; questo non era però avvenuto.Ricorrono per cassazione il Gandolfi e il Fogarini proponendo quattromotivi di critica.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative dellerispettive difese.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 17999/2020Numero sezionale 2574/2025Numero di raccolta generale 9671/2026Data pubblicazione 15/04/20261. Con il primo motivo si lamenta la Violazione e falsa applicazionedell’art.67 co 3 lett.g) della legge fallimentare, rilevante ex art.360 co 1n.3 c.p.c. Secondo i ricorrenti, i loro crediti non sarebbero revocabili perchèrelativi a servizi strumentali per l’accesso alle procedure concorsuali. LaCorte di merito non avrebbe minimamente considerato il richiamato art.67co 3 lett. g) RD n.267/1942 né avrebbe tenuto conto che i crediti maturatidai professionisti, a prescindere dall’esito della procedura concordataria,non sarebbero più stati contestabili e sarebbero stati comunqueprededucibili. Il preteso inadempimento dei professionisti sarebbe statoinoltre ritenuto ingiustificatamente grave, dato che nella relazionedepositata il 15.10.2015 nell’interesse della società poi fallita vi eraesplicita riserva sia di successive integrazioni, sia di ulteriori produzionidocumentali, sia di aggiornamento per le trattative in corso con i creditori.Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto domanda di risoluzione del contratto perinadempimento della controparte, con condanna alla restituzione deicorrispettivi versati. Nulla di diverso emerge dalla sentenza d’appello e iricorrenti non offrono alcuna indicazione, come sarebbe stato necessarioper il rispetto della specificità dei motivi di ricorso enucleabile dall’art.366n.6 c.p.c., in ordine agli atti con i quali avrebbero sollevato la questionedella revocatoria nel corso del giudizio, alla tempestività dei rilievi e allaloro coltivazione nella fase dell’impugnazione. Ne consegue che, in questasede, il solo rilievo possibile è che non risulta essere mai stato effettuato,per fondare la domanda del Fallimento, alcun riferimento alla revocatoria,fallimentare o ordinaria, presupponente un’attività negoziale valida, pur seinefficace, con diverse modulazioni a seconda delle ipotesi disciplinatedalla norma richiamata, nei confronti della procedura concorsuale, tantoda giustificare anche la ripetizione di pagamenti dovuti (da ottenere, inconcreto, attraverso l’insinuazione al passivo). Non risulta essere maiNumero registro generale 17999/2020Numero sezionale 2574/2025Numero di raccolta generale 9671/2026Data pubblicazione 15/04/2026stata nemmeno allegata tempestivamente, nelle fasi di merito, unaasserita prededucibilità dei crediti dei professionisti nel caso di specie -nulla risulta dalla sentenza, nulla hanno precisato i ricorrenti sul se, sulquando e sul dove e come la questione sarebbe stata sollevata nel corsodel giudizio, come l’art.366 n.6 c.p.c. avrebbe richiesto-.2. Con il secondo motivo di ricorso i due professionisti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art.1176 co 2 c.c. e dell’art.2236c.c., rilevante ex art.360 co 1 n.3 c.p.c. .3. Con un terzo motivo si denunzia la violazione e falsaapplicazione dell’art.1453, 1455, 1463, 1464 sulla risolubilità del contrattoper inadempimento, rilevante ex art.360 co 1 n.3 c.p.c. Rilevano i ricorrenti che la gravità dell’inadempimento deve esseredeterminata considerando la posizione di entrambe le parti e la risoluzionenon può operare quando l’inadempienza di una parte, pur provocando undanno al creditore, non impedisce la realizzabilità dell’intento perseguitodalle parti con il contratto. Se fosse stato applicato correttamente ildisposto delle norme di cui agli art.1453 e s. c.c., da interpretare nelsenso appena indicato, si sarebbe dovuta rilevare la mancanza di danniper il creditore, tale non potendo essere il compenso, che è stato onorato giusti termini contrattuali, senza alcuna contestazione dei mandanti almomento dell’esecuzione dell’attività .4. Il quarto ed ultimo motivo di ricorso si focalizza sulla omessapronuncia circa la richiesta di ammissione delle prove testimoniali,rilevante ex art.360 co 1 n.4 c.p.c.; art.112 c.p.c. Secondo i ricorrenti, la Corte di merito non si sarebbe pronunciata conriferimento ai capi di prova per testi indicati e alle altre prove richieste(interrogatorio formale della curatrice, acquisizione dell’istanza presentataal Giudice delegato per ottenere l’autorizzazione a stare in giudizio -perverificare le motivazioni del curatore-), nonostante l’esplicita censura diomessa istruttoria.Numero registro generale 17999/2020Numero sezionale 2574/2025Numero di raccolta generale 9671/2026Data pubblicazione 15/04/2026Quest’ultimo motivo, da cui occorre partire per ragioni di priorità logicaè fondato.Premesso, nell’ottica del rispetto dell’art.366 n.4 e 6 c.p.c., che icapitoli di prova orale, solo enunciati, sono presenti nella sentenzaimpugnata, che contiene per esteso le conclusioni, anche istruttorie, delleparti, la Corte di merito non ha espresso alcuna valutazione sulle istanzeistruttorie riproposte dai professionisti, pure se in ordine alla loro omessaconsiderazione era stato formulato una specifica doglianza nell’atto diappello. In detto atto, alle pag.18/19 e 30, si lamenta in modo esplicitoche il primo Giudice aveva in più punti della sentenza pronunciataaffermato l’assenza di supporto probatorio per le tesi dei convenutiappellanti, che invece non solo avevano prodotto documentazione, maavevano in stato senza successo per l’ammissione di attività istruttoriaorale, articolata in cinquantanove capitoli -con indicazione di nove testi econ richiesta di interrogatorio formale-, il cui esito si assumeva avrebbedato il necessario riscontro alle loro tesi difensive.Sulla critica al deciso di primo grado per l’affermato inadempimentodell’onere probatorio a carico dei professionisti, senza alcunaconsiderazione -non solo per la documentazione prodotta ma anche -per imezzi di prova richiesti e non ammessi e per la loro concreta valenza asostegno delle tesi degli appellanti ricorrenti, la Corte d’Appello di Milanoha omesso qualsiasi valutazione -non rinvenibile nemmeno per implicitonella motivazione della sentenza- con violazione del disposto dell’art.112c.p.c. per omesso esame di un motivo di appello pur formulato ex art.342c.p.c. -cfr. Cass. n.1532/2018-.Appare opportuno ribadire che l’omessa pronuncia, lamentata con ilmotivo di ricorso in esame e ritenuta fondata, non riguarda il profilo dellavalutazione delle istanze istruttorie operata in sede di merito, ma l’omessapronunzia su un motivo di gravame, pur avente ad oggetto la mancataammissione, in primo grado e a fronte della carenza di prova imputata aiNumero registro generale 17999/2020Numero sezionale 2574/2025Numero di raccolta generale 9671/2026Data pubblicazione 15/04/2026ricorrenti, di istanze istruttorie affermate rilevanti e idonee a supportare letesi difensive degli istanti.L’error in procedendo è evidente e rende necessaria la cassazione dellasentenza per un nuovo esame in sede di rinvio per porvi rimedio.A questo punto, restano logicamente assorbiti il secondo e il terzomotivo di ricorso, che concernono sostanzialmente l’esistenza e, in ipotesidi riscontro affermativo, la gravità dell’inadempimento dei professionisti,anche in rapporto alla posizione della società poi fallita, ex art.1455 c.c.,nonché le conseguenze da trarne sotto il profilo giuridico: la valutazionedelle questioni poste presuppone infatti la verifica della completezzadell’istruttoria svolta, all’esito del vaglio (che può essere positivo onegativo ma che deve effettivo e motivato) delle istanze istruttorieoggetto del quarto motivo di ricorso -fermo, quanto al terzo motivo diricorso, il rilievo della mancata proposizione da parte del Fallimento GIVALs.n.c. di domande di risarcimento dei danni nei confronti dei professionisti,avendo la Curatela agito per ottenere la sola restituzione di quantoversato ai professionisti, quale conseguenza della declaratoria dirisoluzione dei contratti delli 8.6.2015 pure formulata.Il giudice di rinvio – che si individua nella Corte d’Appello di Milano indiversa composizione - provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiaraassorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Milano che, in diversacomposizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 29 ottobre 2025.Numero registro generale 17999/2020Numero sezionale 2574/2025Numero di raccolta generale 9671/2026Data pubblicazione 15/04/2026Il PresidenteLorenzo Orilia