Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1998
ECLI:EU:C:1998:233
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997C0268 - IT
Avviso legale importante
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61997C0268
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 14 maggio 1998. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio. - Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 86/609/CEE. - [OSCURATO:PERSONA]268/97.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-06069
Conclusioni dell avvocato generale
1 La presente causa sorge da un ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, inteso a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, omettendo di adottare nel termine stabilito tutte le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1) (in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della direttiva e del Trattato.
2 L'art. 1 della direttiva illustra la finalità della stessa nei termini seguenti:
«Scopo della presente direttiva è il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, in modo da evitare che l'instaurazione e il funzionamento del mercato comune vengano compromessi, in particolare attraverso distorsioni di concorrenza od ostacoli agli scambi».
3 La presente causa riguarda le disposizioni necessarie per dare attuazione agli artt. 14 e 22 della direttiva.
4 L'art. 14 prevede:
«Le persone che effettuano esperimenti o vi prendono parte e le persone che si occupano direttivamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione e una formazione adeguata.
In particolare, le persone che eseguono gli esperimenti o ne hanno la supervisione devono avere una formazione scientifica attinente alle attività sperimentali di loro competenza e essere in grado di manipolare e curare gli animali di laboratorio; devono inoltre aver dimostrato all'autorità di aver raggiunto un sufficiente livello di formazione in proposito».
5 L'art. 22 prevede:
«1. Per evitare inutili ripetizioni degli esperimenti destinati ad ottemperare a disposizioni legislative nazionali o comunitarie relative alla salute o alla sicurezza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono per quanto è possibile la validità dei dati risultanti dagli esperimenti eseguiti nel territorio di un altro Stato membro, a meno che non siano necessarie ulteriori prove per proteggere la pubblica salute e la sicurezza.
2. A tal fine gli [OSCURATO:PERSONA] membri, ove sia possibile e fatte salve le disposizioni delle vigenti direttive comunitarie, forniscono alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni sulle rispettive legislazioni e pratiche amministrative relative agli esperimenti su animali, ivi compresi gli obblighi cui ottemperare prima di commercializzare i prodotti, nonché informazioni di fatto su tutti gli esperimenti svolti nei rispettivi territori e sulle autorizzazioni e su ogni altro elemento di ordine amministrativo concernente detti esperimenti.
3. [OSCURATO:PERSONA] istituisce un comitato consultivo permanente, nel cui ambito saranno rappresentati gli [OSCURATO:PERSONA] membri, il quale assisterà la [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione dello scambio di informazioni appropriate, osservando la necessaria riservatezza e che assisterà anche la [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda gli altri problemi sollevati dall'applicazione della presente direttiva».
6 L'art. 25 della direttiva stabilisce:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 novembre 1989. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].
2. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».
7 Per quanto riguarda l'art. 14 della direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] afferma di non essere stata informata dell'adozione da parte del Belgio della necessaria normativa. Nel controricorso fa riferimento alla preparazione di un progetto di regio decreto. Secondo la replica della [OSCURATO:PERSONA], questo progetto non è stato ancora adottato e in ogni caso non costituirebbe una completa trasposizione delle disposizioni dell'art. 14. Nella controreplica il Belgio afferma di essere pronto a tener conto delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] e a modificare di conseguenza il progetto.
8 Da quanto sopra esposto risulta che il Belgio non ha adottato nel termine stabilito i provvedimenti necessari per dare attuazione all'art. 14 della direttiva.
9 Per quanto riguarda l'art. 22 della direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] nella fase precontenziosa del procedimento ha sostenuto che il Belgio non aveva dato attuazione a questa disposizione. Solo nella sua risposta al parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] il Belgio ha fatto presente che all'art. 22 della direttiva era stata data attuazione e ha fatto riferimento a due regi decreti del 22 e 25 settembre 1992 (2).
10 Nel ricorso la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che quei decreti riguardavano l'attuazione di direttive diverse dalla direttiva 86/609. Nel controricorso, che contiene solo un'unica frase sulla sostanza, il Belgio fa riferimento alla direttiva sbagliata e fa valere solo un progetto di regio decreto. Nella controreplica, anch'essa quasi ugualmente succinta, il Belgio conferma, relativamente all'art. 2 della direttiva, che i decreti 22 e 25 settembre 1992 prevedono esplicitamente che gli esperimenti devono essere condotti in conformità alla direttiva 86/609. Esso conferma anche che l'art. 6 bis del regio decreto 1_ febbraio 1996, che modifica il regio decreto 3 luglio 1969, prevede un regime di reciproco riconoscimento nell'ambito di un sistema di registrazioni di casi trattati in un altro Stato membro (3).
11 Le affermazioni del governo belga, nello stato in cui si presentano, richiedono le seguenti osservazioni. Innanzi tutto i decreti fatti valere dal Belgio fanno riferimento nel loro preambolo alle varie direttive, ma non alla direttiva 86/609. In secondo luogo, per quanto riguarda le disposizioni sostanziali dei decreti 22 e 25 settembre 1992, il governo belga non si è degnato di indicare quale disposizione di questa normativa molto elaborata dia attuazione alla direttiva 86/609. In terzo luogo il governo belga sembra in ogni caso essere in errore nel confermare, in relazione all'art. 22 della direttiva, che questi decreti stabiliscono esplicitamente che gli esperimenti devono essere condotti in conformità alla direttiva 86/609, poiché l'art. 22 della direttiva non riguarda il modo in cui gli esperimenti vengono condotti. Infine, il decreto 1_ febbraio 1996 riguarda la registrazione di prodotti medicinali e mira esplicitamente a dare attuazione alle direttive relative a questi prodotti.
12 Gli argomenti del governo belga sono pertanto infondati nel loro insieme.
Conclusione
13 Di conseguenza ritengo che la Corte debba:
1) dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, omettendo di adottare nel termine stabilito tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato;
2) condannare il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio alle spese.
(1) - GU L 358, pag. 1.
(2) - Regio decreto che modifica il regio decreto 16 settembre 1995 sulle norme e protocolli applicabili ai test medici per uso umano; regio decreto che modifica il regio decreto 12 marzo 1985 su norme e protocolli applicabili ai testi veterinari.
(3) - Regio decreto che modifica il regio decreto 3 luglio 1969, relativo alla registrazione di medicine.