CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26172/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06QXRJL ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 13 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Lucca il 10 giugno 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 30.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 73, comma 1 e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Altopascio il 6 settembre 2023. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata, nella quale, alle pagine 5 e 6, è stata ragionevolmente valorizzata la circostanza che l'imputato aveva nella sua disponibilità 114 kg. di hashish, suddivisi in 1.112 distinti panetti, da cui sono risultati ricavabili ben 9.944 dosi medie singole, risultando integrato oltre ogni ragionevole dubbio il superamento della quantità di principio attivo non inferiore a 4.000 volte. Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la statuizione della confisca dell'orologio Rolex matr. 78488 e del telefono cellulare in sequestro, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato al riguardo (pagina 7 della sentenza impugnata) la mancata prova del percepimento di redditi idonei da fonte lecita idonei a giustificare la disponibilità di tali beni, a fronte degli ingenti quantitativi di droga trafficati, in quanto la confisca, qualificata come facoltativa dal primo giudice, è stata legittimamente disposta in appello ai sensi dell'art. 85 bis del d.P.R. n. 309 del 1990 (cd. per sproporzione), dovendosi richiamare in proposito il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023, Rv. 284494 - 02), secondo cui, non viola il divieto di "reformatio in pejus" la qualificazione come obbligatoria in grado di appello, in quanto relativa al prezzo del reato (ma lo stesso discorso vale per la confisca ex art. 85 bis del d.P.R. n. 309 del 1990), della confisca per equivalente disposta in primo grado, costituendo l'attribuzione alla misura di una diversa qualificazione giuridica un'operazione istituzionalmente spettante al giudice, anche se di secondo grado. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni non illogiche, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M