CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 ottobre 1989
Cassazione n. 12915/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0490H5L) nato il 24/10/1989 avverso l'ordinanza del 07/07/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. y [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 13 luglio 2021 il Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 13 ottobre 2014, dal Tribunale di Bologna e, in data 14, febbraio 2013, 23 ottobre 2018 e 12 febbraio 2019, dalla Corte di appello di Bologna, determinando la pena in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed C 11.000 di multa. Con la stessa ordinanza è stata riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 22 maggio 2019, dal Tribunale di Bologna e, in data 22 marzo 2019, dalla Corte di appello di Bologna, determinando la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 2.300 di multa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge nella commisurazione della pena. Il giudice dell'esecuzione aveva omesso di applicare la diminuzione prevista per i riti così detti premiali. In particolare, la sentenza in data 14 febbraio 2013 dalla Corte di appello di Bologna era stata pronunciata con rito abbreviato, mentre la sentenza in data 22 maggio 2019 del Tribunale di Bologna era stata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Inoltre, con riguardo ai reati giudicati con sentenze pronunciate, in data 14 febbraio 2013 e 23 ottobre 2018, dalla Corte di appello di Bologna e, in data 22 maggio 2019, dal Tribunale di Bologna non era stata applicata la diminuzione di pena per le attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.,r 1. Si deve premettere che la giurisprudenza (Sez. U, n. 47127 del 24.06.2021, Pizzone) ha definito l'obbligo per il giudice della continuazione, sia esso in sede di cognizione come nella fase esecutiva, di indicare e motivare i singoli passaggi, compresi quelli che riguardano le circostanze e le diminuenti processuali, del giudizio di commisurazione della pena, laddove sia riconosciuta una specifica discrezionalità del giudice. In particolare, in sede esecutiva la determinazione della pena base del reato più grave è fissata ex lege - in quella del reato per il quale sia stata inflitta la pena più grave nella cognizione -, ma la determinazione degli aumenti di pena per i reati così detti satellite, pur sottoposta al duplice limite previsto dall'art. 81 cod. pen. e dalla quantificazione operata nel giudizio di cognizione, è rimessa alla discrezionalità giudiziale. 1. Con riguardo alla continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 13 ottobre 2014, dal Tribunale di Bologna e, in data 14 febbraio 2013, 23 ottobre 2018 e 12 febbraio 2019, dalla Corte di appello di Bologna, la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed C 11.000 di multa è stata così determinata: la pena base (quella inflitta dalla sentenza 12 febbraio 2019) di anni due di reclusione ed C 5.000 di multa è stata aumentata: - di mesi dieci di reclusione ed C 2.000 di multa per il reato giudicato dalla sentenza in data 13 ottobre 2014; - di mesi tre di reclusione ed C 2000 di multa per il reato giudicato dalla sentenza in data 14 febbraio 2013; - di anni uno e mesi tre di reclusione ed C 2.000 di multa per il reato giudicato dalla sentenza in data 23 ottobre 2018. 1.1. Con riguardo all'aumento di pena relativo al reato, così detto satellite, della sentenza in data 14 febbraio 2013 - rispetto al quale il ricorso denuncia l'omessa applicazione della diminuzione di pena per le attenuanti generiche e per la scelta del rito abbreviato - si deve rilevare che la carenza motivazionale, sul punto, non consente di verificare l'effettiva applicazione delle diminuzioni dovute, trattandosi di reato, giudicato con rito abbreviato, in relazione al quale erano state riconosciute le attenuanti generiche. Il giudice dell'esecuzione, dato atto che il reato era già stato unito nel vincolo della continuazione con altro reato, quello giudicato con sentenza 13 ottobre 2014, ha ritenuto congruo un aumento pari a mesi tre di reclusione ed C 2.000 di multa. Così operando, se è stato rispettato il principio che vieta una rideterminazione in pejus, peraltro non è stato specificato il calcolo della pena, come invece aveva fatto la precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva determinato un aumento di mesi quattro di reclusione ed C 2.000 di multa, partendo da un aumento-base di mesi nove di reclusione ed C 4.500 di multa, diminuito di un terzo per le attenuanti generiche e di un terzo per la scelta del rito abbreviato. 1.2. L'aumento di pena per il reato giudicato con sentenza in data 23 ottobre 2018 è stato determinato in anni uno e mesi tre di reclusione ed C 2.000 di multa, ma senza specificare se fosse stata applicata la diminuzione conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche, operato dal giudice della cognizione. 2. Con riguardo alla continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 22 maggio 2019, dal Tribunale di Bologna e, in data 22 marzo 2019, dalla Corte di appello di Bologna, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 2.300 di multa è stata così determinata: la pena base (quella inflitta dalla sentenza 22 marzo 2019) di anni uno di reclusione ed C 2.000 di multa è stata aumentata: - di mesi quattro di reclusione ed C 300 di multa per il reato giudicato dalla sentenza in data 22 maggio 2019. Con riguardo all'aumento di pena relativo al reato così detto satellite, rispetto al quale il ricorso denuncia l'omessa applicazione della diminuzione di pena per le attenuanti generiche e per la scelta del rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., si deve rilevare che la carenza motivazionale, sul punto, non consente di verificare l'effettiva applicazione della diminuzione per il rito, mentre quella per le attenuanti generiche non è dovuta avendo il giudice della cognizione, conformemente alle richieste delle parti, ritenuto l'equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva. Il giudice dell'esecuzione - a fronte dì una sentenza che aveva applicato la pena di mesi sei di reclusione ed C 800 di multa, previa diminuzione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. della pena base di mesi nove di reclusione ed C 1.200 di multa - ha ritenuto congruo un aumento pari a mesi tre di reclusione ed C 2.000 di multa; così operando, se è stato rispettato il principio che vieta una rideterminazione in pejus, peraltro non è stato specificato il calcolo della pena, e dunque non è consentito il controllo sull'effettiva applicazione della dovuta diminuente processuale.3. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna, diversa persona fisica, affinchè proceda alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In sede di rinvio, il giudice, senza vincoli nel merito, dovrà provvedere a rinnovare il giudizio sul trattamento sanzionatorio da applicare in relazione alle due fattispecie di reato continuato riconosciute, evitando le carenze motivazionali censurate ai superiori punti 1. e 2. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio