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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 10472/2026

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ente e controricorrente incidentale –contro[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA] ASI) difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della [OSCURATO:PERSONA].DIST.

DISALERNO n. 1496/2022 depositata il 08/02/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22589/2022Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 10472/2026Data pubblicazione 21/04/2026Udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStanislao [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, principale eincidentale.Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] per il Comune ricorrente, che ha chiestol’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale e AnitaRusso per il [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorsoprincipale e l’accoglimento del ricorso incidentale.Il Comune, odierno ricorrente principale, notificò al [OSCURATO:PERSONA] ASI di Avellinodiversi avvisi d’accertamento emessi il 27 dicembre 2016 per omessadenuncia e omesso versamento ICI/IMU per gli anni di imposta dal 2010 al2015 in relazione a impianti e opere infrastrutturali di proprietà delConsorzio site nell’area industriale del Comune medesimo.

Le opere eranostate trasferite al [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 10, comma 5, della legge n.266/1997, unitamente agli importi residui dei contributi assegnati e concessione delle funzioni amministrative, demandando la norma al Consorziocessionario stesso la volturazione e intestazione dei suoli (art. 3 del D.M.Industria 2 luglio 1999).[OSCURATO:PERSONA], che contestava la qualificazione di tali beni quali imponibilinonché la corretta determinazione della base imponibile medesima, proposericorsi avverso gli avvisi e avanti alla [OSCURATO:PERSONA] diAvellino che, nel contraddittorio con il Comune e riuniti i ricorsi, con lasentenza n. 320 del 5 aprile 2019 li accolse parzialmente rideterminandol’imposta come da risultanze d’una consulenza tecnica d’ufficio.Il Comune propose appello e il [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in secondo grado,propose altresì appello incidentale contestando tanto la qualificazione dellapropria natura giuridica che la sussistenza del presupposto impositivo.Con la sentenza indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] respinse entrambi gli appelli, principale e incidentale,Numero registro generale 22589/2022Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 10472/2026Data pubblicazione 21/04/2026richiamando le risultanze della CTU in relazione alla proprietà delle opereinfrastrutturali e del lotto n. 1 sino al 13 febbraio 2017, quando il lotto fualienato, concordando con i primi giudici sulla necessità d’assoggettare aimposta le opere infrastrutturali, tenuto conto della loro natura e dellaindispensabile strumentalità agli opifici, nonché sull’applicazione d’uncoefficiente riduttivo sul valore delle opere assoggettate all’imposizioneICI/IMU, tenuto conto della vetustà del bene che non consentiva divalorizzare il mero costo d’acquisto di cui al bilancio del [OSCURATO:PERSONA].Ricorre per cassazione il Comune sulla base di due motivi, integrati dasuccessiva memoria.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] che propone altresì ricorsoincidentale, anch’esso sulla base di due motivi.Il Comune ha depositato un controricorso al ricorso incidentale.Il Procuratore Generale ha depositato il 14/3/2026 una memoriaconcludendo per il rigetto di entrambi i ricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va innanzi tutto respinta l’eccezione d’inammissibilità ex art. 366, commaprimo, n. 6 c.p.c. formulata dal [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrenteincidentale.

Se infatti è vero che i due motivi di ricorso principale nonrichiamano e trascrivono documenti di causa, in relazione al loro contenutonon appare rilevante la trascrizione di specifici documenti né illustrarne ilcontenuto.

Si tratta, infatti e come si vedrà infra, della contestazionedell’utilizzo di un valore rispetto ad altro e del richiamo di poste di bilancioche non sono per nulla contestate in quanto tali.2.

Non può inoltre condividersi analoga osservazione formulata dalProcuratore Generale nella sua memoria riguardo al fatto che il Comunericorrente avrebbe omesso d’indicare ove il ricorrente avesse formulato leproprie censure e perché dovessero ritenersi decisive.Numero registro generale 22589/2022Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 10472/2026Data pubblicazione 21/04/2026Entrambi i motivi di ricorso principale fanno infatti riferimento a precisevalutazioni insite nell’avviso impugnato e che quindi non necessitavano diesplicita enunciazione nel giudizio di primo grado.

Il ricorso principale indicapoi come tali elementi siano stati, tra l’altro, oggetto del giudizio di secondogrado, avendo il Comune, ricorrente principale anche in quel gravame,eccepito: “l’errore..in relazione all’assoggettamento al tributo....e allaquantificazione dell’importo, tratto dai dati di bilancio” (pag. 5 ricorso percassazione).Appare opportuno il prioritario esame del ricorso incidentale.Ricorso incidentale.3.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] controricorrentelamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/92 edell’art.132, comma secondo, n. 4 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1,n. 4 c.p.c.Censura la nullità della sentenza perché la Corte di merito ha motivato perrelationem alla sentenza di primo grado non esaminando partitamente imotivi dell’appello incidentale.

Richiama, in particolare, l’affermazione di cuiall’arto d’appello secondo cui:- gli impianti a servizio dell’agglomerato sono correttamente accatastatiin categoria “E” e, pertanto, non assoggettati ad imposta ICI/IMU;- le strade pubbliche, i parcheggi e le aree destinate a verde pubblico, atutta evidenza, non sono né accatastate, né accatastabili, né,tantomeno, assoggettabili ad imposta ICI/IMU.3.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.3.2 Da un lato deve convenirsi con il Procuratore Generale in ordine al fattoche la pronuncia ha comunque motivato logicamente (vv.

Cass. 9105/17 eSSUU 8053/14), fornendo argomentazioni che si pongono ben oltre il c.d.minimo costituzionale e pertanto la motivazione non si palesa né assentené apparente, atteso che prende posizione criticamente sui motivi d’appelloe si confronta con la sentenza di primo grado, con propria argomentazioneNumero registro generale 22589/2022Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 10472/2026Data pubblicazione 21/04/2026in ordine alla tassazione delle opere infrastrutturali, per giungere aconclusioni logiche e comprensibili.3.3 La censura è comunque anche infondata atteso che la Corte di meritoha tenuto conto delle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] stesso secondo cui essopossiede solo una parte residuale dell’area essendo il resto in possesso delleaziende che ivi si sono insediate, ma ha ritenuto d’aderire alla valutazionedel CTU che ha accertato come il [OSCURATO:PERSONA] fosse proprietario delle opereinfrastrutturali e del Lotto 1, e ciò fosse sufficiente all’imposizione per leannate impositive di cui è processo.

Ha pertanto implicitamente aderito allagiurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5, 21/02/2020, n. 4649, Rv.657329 – 01 riguardante il medesimo [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui, ai finidell'assoggettabilità all'ICI/IMU delle infrastrutture quali strade,illuminazioni, parcheggi, aiuole eccetera, occorre verificare anzitutto se taliopere siano state realizzate e siano utilizzabili esclusivamente dagliassegnatari dei singoli lotti o siano state realizzate dai consorzi tra entiterritoriali, su terreno di loro esclusiva proprietà.

Ove non risulti che sianostate realizzate e siano utilizzabili esclusivamente dagli assegnatari, sarà ilConsorzio che ne è proprietario a essere tenuto al pagamento dell’imposta.Si tratta infatti di un consorzio costituito tra enti pubblici territoriali ed(eventualmente) altri enti, ha natura di ente pubblico economico, comeprevisto dall'art. 36, comma 4, della l. n. 317 del 1991, ed è pertanto tenutoal pagamento dell'ICI (oggi IMU), al pari di qualsiasi altro operatorecommerciale o industriale, in quanto l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1,lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, si applica agli immobili destinati in modoesclusivo ai compiti istituzionali degli enti locali, ipotesi che non si configuraqualora i medesimi beni siano utilizzati, sebbene in via non prevalente, perl'esercizio di attività di diritto privato (Cass. Sez. 5, 30/11/2018 n. 31037,Rv. 651647 – 01 e Cass. Sez. 5, 14/10/2016, n. 20797, Rv. 641463 – 01,tra le stesse parti).Numero registro generale 22589/2022Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 10472/2026Data pubblicazione 21/04/20264.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA] si duole dellaviolazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, del d.lgs.n. 504/92 e art. 53 Cost., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.Sostiene che, tra le opere indicate, gli impianti a servizio dell’agglomeratosono correttamente accatastati in categoria “E” e, pertanto, nonassoggettati ad imposta ICI/IMU; le strade pubbliche, i parcheggi e le areedestinate a verde pubblico, a tutta evidenza, non sono né accatastate, néaccatastabili, e pertanto non sarebbero assoggettabili ad imposta ICI/IMU.Pertanto, non sussisterebbe neppure il presupposto del tributo ICI/IMUdescritto dalla norma e il [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere tenuto alpagamento, in favore del Comune, d’alcuna imposta.4.1 Il motivo, che è una sostanziale riproposizione del precedente sotto ilprofilo della violazione di legge, è infondato per le stesse ragioni, avendochiarito la giurisprudenza di questa Corte come l’avvenuto accatastamentoe la natura di quei beni non li escluda dalla base imponibile.4.2 Mentre deve convenirsi sul fatto che ne siano escluse le unitàaccatastate in E, ricorre per le altre e nella specie la nozione legale di“strumentalità” ex art. 1 del d.lgs. 504/92 rispetto agli impianti consortili.Va a tal fine ribadito che la strumentalità all’attività del [OSCURATO:PERSONA] ècircostanza sufficiente per ritenere tali beni assoggettabili ad IMU (vv. le giàrichiamate pronunce Cass. 31037/2018, 20797/16, 4649/2020 nonché8545/19 e 11176/10).

È pacifico, a tal fine, che la legge 266/97 (art. 10,comma 5) succitata ha disposto il trasferimento alle [OSCURATO:PERSONA] eCampania delle funzioni normative e che il d.m. del Ministero dell’Industria2 luglio 1999 ha disposto il suindicato trasferimento al consorzio ASI, perciò che concerne la provincia di Avellino, con conseguente legittimazionepassiva all’imposta.Ne deriva che gli impianti e le opere infrastrutturali trasferite e nel possessodel [OSCURATO:PERSONA] devono ritenersi assoggettati ad IMU.Ricorso principaleNumero registro generale 22589/2022Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 10472/2026Data pubblicazione 21/04/20265.

Con il primo motivo di ricorso principale il Comune lamenta la violazionee falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992, in relazioneall’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, c.p.c.

Sostiene che il valore dacomputare ai fini del calcolo dell’imposta, sia quello corrispondente al costocomplessivo sopportato dallo Stato per l’acquisizione dell’intera area e dellasua urbanizzazione ammontante a € 11.812.900,72 (parte per le opereinfrastrutturali e parte per il depuratore), come riportate nel bilancio delConsorzio dal 1999 a oggi.

Contesta che sia applicabile un “coefficienteriduttivo” di tale valore, come operato dal CTU, pari al valore d’espropriodell’area che all’epoca aveva destinazione agricola.

Avrebbe errato ilconsulente a non prendere come riferimento il valore effettivo dei benitassabili ma il costo d’espropriazione di € 3,57 al mq, costituente solo il 3%circa (€ 312.753,00) del costo dell’intera area industriale ASI in quelComune.6.

Con il secondo motivo di ricorso principale il Comune si duole dellaviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360,comma primo n. 5 c.p.c.

Sostiene che il giudice dell’appello abbia errato nelnon attribuire rilevanza ai valori indicati nel bilancio del [OSCURATO:PERSONA], nella suaqualità di ente pubblico economico tenuto alla sua redazione.

Dalla notaintegrativa al medesimo emergerebbe infatti l’importo effettivo delle opereinfrastrutturali sul quale dovrebbe essere calcolata l’imposta.

Richiama a talfine la pronuncia di questa Corte n. 18101/2021, intervenuta tra lo stessoConsorzio ASI e altro Comune della medesima provincia.7.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente investendodiversi profili della medesima questione, sono fondati nei limiti di cui infra.Si è detto come la pronuncia 18101/21 abbia richiamato la rilevanza delvalore secondo quanto iscritto in bilancio, ma appare ulteriormentechiarificatrice, atteso che affronta ex professo la questione, la recentesentenza di questa Corte secondo cui anche le aree urbane il cuiNumero registro generale 22589/2022Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 10472/2026Data pubblicazione 21/04/2026classamento catastale esclude l’attribuzione di una rendita, a norma dell'art.3, comma 2, lett. d), del d.m. n. 28 del 1998:- non possono essere equiparate ai "fabbricati" - a causa della carenza diun'edificazione in senso tecnico, nel senso della realizzazione di costruzionicoperte su uno o più livelli;- né ai "terreni agricoli" - a causa dell'alterazione subita dallo stato naturaledel suolo per effetto delle opere ascrivibili all'intervento antropico madevono essere considerate alla stregua di "aree fabbricabili" nell'accezionedi cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 (come richiamatodall'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n.214 del 2011);con la conseguenza che l'imposta deve essere liquidata sulla base del"valore venale in comune commercio", tenendo conto dell'edificabilitàdesumibile dalle previsioni della pianificazione urbanistica (Cass. Sez. 5,03/10/2025, n. 26673, Rv. 676653 – 01).7.1 Non può in tal senso condividersi l’eccezione d’inammissibilità formulatasul punto dal [OSCURATO:PERSONA] controricorrente atteso che la censura non sollecitauna rivalutazione delle prove, ma contesta il criterio di valutazione delcompendio adottato dal giudice in difformità da quello legale.7.2 Se quindi può condividersi quanto indicato dal Procuratore Generale inordine ai fabbricati iscrivibili al catasto nel gruppo D, di cui all’art. 5, commi3 e 4 del d.lgs. 504/92, nel caso specifico occorre riferirsi ai criteri indicatinel comma 5 della medesima disposizione e accertare il valore venale incomune commercio, tenendo comunque conto del costo storico inserito inbilancio oltre che degli altri parametri previsti dal citato comma 5, econseguentemente l’imposta dovuta.

Il criterio contabile o di bilancio nonviene qui richiamato per la sua, inesistente, vincolatività legale, ma infunzione di supporto e complementare nel concorso con ogni altro elementoestimativo.Numero registro generale 22589/2022Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 10472/2026Data pubblicazione 21/04/2026Risulta pertanto errato il riferimento, implicito o meno, al valore d’esproprioo al mero valore agricolo, anche ottenuto mediante l’abbattimentopressoché totale dell’importo di cui a bilancio.8.

In accoglimento del ricorso principale, la sentenza va pertanto cassata eil procedimento rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado dellaCampania per la rivalutazione della base imponibile alla luce dei principisopra richiamati.

La Corte di rinvio deciderà altresì sulle spese della fase dilegittimità.9.

Per le ragioni suindicate va invece respinto il ricorso incidentale.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.

P.Q.Mrespinge il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di II grado dellaCampania, in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione dellespese della fase di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15/04/2026.Il Consigliere est.

Il PresidenteMarco [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente e controricorrente incidentale –contro[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA] ASI) difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della [OSCURATO:PERSONA].DIST. DISALERNO n. 1496/2022 depositata il 08/02/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22589/2022Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 10472/2026Data pubblicazione 21/04/2026Udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStanislao [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, principale eincidentale.Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] per il Comune ricorrente, che ha chiestol’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale e AnitaRusso per il [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorsoprincipale e l’accoglimento del ricorso incidentale.Il Comune, odierno ricorrente principale, notificò al [OSCURATO:PERSONA] ASI di Avellinodiversi avvisi d’accertamento emessi il 27 dicembre 2016 per omessadenuncia e omesso versamento ICI/IMU per gli anni di imposta dal 2010 al2015 in relazione a impianti e opere infrastrutturali di proprietà delConsorzio site nell’area industriale del Comune medesimo. Le opere eranostate trasferite al [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 10, comma 5, della legge n.266/1997, unitamente agli importi residui dei contributi assegnati e concessione delle funzioni amministrative, demandando la norma al Consorziocessionario stesso la volturazione e intestazione dei suoli (art. 3 del D.M.Industria 2 luglio 1999).[OSCURATO:PERSONA], che contestava la qualificazione di tali beni quali imponibilinonché la corretta determinazione della base imponibile medesima, proposericorsi avverso gli avvisi e avanti alla [OSCURATO:PERSONA] diAvellino che, nel contraddittorio con il Comune e riuniti i ricorsi, con lasentenza n. 320 del 5 aprile 2019 li accolse parzialmente rideterminandol’imposta come da risultanze d’una consulenza tecnica d’ufficio.Il Comune propose appello e il [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in secondo grado,propose altresì appello incidentale contestando tanto la qualificazione dellapropria natura giuridica che la sussistenza del presupposto impositivo.Con la sentenza indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] respinse entrambi gli appelli, principale e incidentale,Numero registro generale 22589/2022Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 10472/2026Data pubblicazione 21/04/2026richiamando le risultanze della CTU in relazione alla proprietà delle opereinfrastrutturali e del lotto n. 1 sino al 13 febbraio 2017, quando il lotto fualienato, concordando con i primi giudici sulla necessità d’assoggettare aimposta le opere infrastrutturali, tenuto conto della loro natura e dellaindispensabile strumentalità agli opifici, nonché sull’applicazione d’uncoefficiente riduttivo sul valore delle opere assoggettate all’imposizioneICI/IMU, tenuto conto della vetustà del bene che non consentiva divalorizzare il mero costo d’acquisto di cui al bilancio del [OSCURATO:PERSONA].Ricorre per cassazione il Comune sulla base di due motivi, integrati dasuccessiva memoria.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] che propone altresì ricorsoincidentale, anch’esso sulla base di due motivi.Il Comune ha depositato un controricorso al ricorso incidentale.Il Procuratore Generale ha depositato il 14/3/2026 una memoriaconcludendo per il rigetto di entrambi i ricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va innanzi tutto respinta l’eccezione d’inammissibilità ex art. 366, commaprimo, n. 6 c.p.c. formulata dal [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrenteincidentale. Se infatti è vero che i due motivi di ricorso principale nonrichiamano e trascrivono documenti di causa, in relazione al loro contenutonon appare rilevante la trascrizione di specifici documenti né illustrarne ilcontenuto. Si tratta, infatti e come si vedrà infra, della contestazionedell’utilizzo di un valore rispetto ad altro e del richiamo di poste di bilancioche non sono per nulla contestate in quanto tali.2. Non può inoltre condividersi analoga osservazione formulata dalProcuratore Generale nella sua memoria riguardo al fatto che il Comunericorrente avrebbe omesso d’indicare ove il ricorrente avesse formulato leproprie censure e perché dovessero ritenersi decisive.Numero registro generale 22589/2022Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 10472/2026Data pubblicazione 21/04/2026Entrambi i motivi di ricorso principale fanno infatti riferimento a precisevalutazioni insite nell’avviso impugnato e che quindi non necessitavano diesplicita enunciazione nel giudizio di primo grado. Il ricorso principale indicapoi come tali elementi siano stati, tra l’altro, oggetto del giudizio di secondogrado, avendo il Comune, ricorrente principale anche in quel gravame,eccepito: “l’errore..in relazione all’assoggettamento al tributo....e allaquantificazione dell’importo, tratto dai dati di bilancio” (pag. 5 ricorso percassazione).Appare opportuno il prioritario esame del ricorso incidentale.Ricorso incidentale.3. Con il primo motivo di ricorso incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] controricorrentelamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/92 edell’art.132, comma secondo, n. 4 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1,n. 4 c.p.c.Censura la nullità della sentenza perché la Corte di merito ha motivato perrelationem alla sentenza di primo grado non esaminando partitamente imotivi dell’appello incidentale. Richiama, in particolare, l’affermazione di cuiall’arto d’appello secondo cui:- gli impianti a servizio dell’agglomerato sono correttamente accatastatiin categoria “E” e, pertanto, non assoggettati ad imposta ICI/IMU;- le strade pubbliche, i parcheggi e le aree destinate a verde pubblico, atutta evidenza, non sono né accatastate, né accatastabili, né,tantomeno, assoggettabili ad imposta ICI/IMU.3.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.3.2 Da un lato deve convenirsi con il Procuratore Generale in ordine al fattoche la pronuncia ha comunque motivato logicamente (vv. Cass. 9105/17 eSSUU 8053/14), fornendo argomentazioni che si pongono ben oltre il c.d.minimo costituzionale e pertanto la motivazione non si palesa né assentené apparente, atteso che prende posizione criticamente sui motivi d’appelloe si confronta con la sentenza di primo grado, con propria argomentazioneNumero registro generale 22589/2022Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 10472/2026Data pubblicazione 21/04/2026in ordine alla tassazione delle opere infrastrutturali, per giungere aconclusioni logiche e comprensibili.3.3 La censura è comunque anche infondata atteso che la Corte di meritoha tenuto conto delle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] stesso secondo cui essopossiede solo una parte residuale dell’area essendo il resto in possesso delleaziende che ivi si sono insediate, ma ha ritenuto d’aderire alla valutazionedel CTU che ha accertato come il [OSCURATO:PERSONA] fosse proprietario delle opereinfrastrutturali e del Lotto 1, e ciò fosse sufficiente all’imposizione per leannate impositive di cui è processo. Ha pertanto implicitamente aderito allagiurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5, 21/02/2020, n. 4649, Rv.657329 – 01 riguardante il medesimo [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui, ai finidell'assoggettabilità all'ICI/IMU delle infrastrutture quali strade,illuminazioni, parcheggi, aiuole eccetera, occorre verificare anzitutto se taliopere siano state realizzate e siano utilizzabili esclusivamente dagliassegnatari dei singoli lotti o siano state realizzate dai consorzi tra entiterritoriali, su terreno di loro esclusiva proprietà. Ove non risulti che sianostate realizzate e siano utilizzabili esclusivamente dagli assegnatari, sarà ilConsorzio che ne è proprietario a essere tenuto al pagamento dell’imposta.Si tratta infatti di un consorzio costituito tra enti pubblici territoriali ed(eventualmente) altri enti, ha natura di ente pubblico economico, comeprevisto dall'art. 36, comma 4, della l. n. 317 del 1991, ed è pertanto tenutoal pagamento dell'ICI (oggi IMU), al pari di qualsiasi altro operatorecommerciale o industriale, in quanto l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1,lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, si applica agli immobili destinati in modoesclusivo ai compiti istituzionali degli enti locali, ipotesi che non si configuraqualora i medesimi beni siano utilizzati, sebbene in via non prevalente, perl'esercizio di attività di diritto privato (Cass. Sez. 5, 30/11/2018 n. 31037,Rv. 651647 – 01 e Cass. Sez. 5, 14/10/2016, n. 20797, Rv. 641463 – 01,tra le stesse parti).Numero registro generale 22589/2022Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 10472/2026Data pubblicazione 21/04/20264. Con il secondo motivo di ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA] si duole dellaviolazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, del d.lgs.n. 504/92 e art. 53 Cost., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.Sostiene che, tra le opere indicate, gli impianti a servizio dell’agglomeratosono correttamente accatastati in categoria “E” e, pertanto, nonassoggettati ad imposta ICI/IMU; le strade pubbliche, i parcheggi e le areedestinate a verde pubblico, a tutta evidenza, non sono né accatastate, néaccatastabili, e pertanto non sarebbero assoggettabili ad imposta ICI/IMU.Pertanto, non sussisterebbe neppure il presupposto del tributo ICI/IMUdescritto dalla norma e il [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere tenuto alpagamento, in favore del Comune, d’alcuna imposta.4.1 Il motivo, che è una sostanziale riproposizione del precedente sotto ilprofilo della violazione di legge, è infondato per le stesse ragioni, avendochiarito la giurisprudenza di questa Corte come l’avvenuto accatastamentoe la natura di quei beni non li escluda dalla base imponibile.4.2 Mentre deve convenirsi sul fatto che ne siano escluse le unitàaccatastate in E, ricorre per le altre e nella specie la nozione legale di“strumentalità” ex art. 1 del d.lgs. 504/92 rispetto agli impianti consortili.Va a tal fine ribadito che la strumentalità all’attività del [OSCURATO:PERSONA] ècircostanza sufficiente per ritenere tali beni assoggettabili ad IMU (vv. le giàrichiamate pronunce Cass. 31037/2018, 20797/16, 4649/2020 nonché8545/19 e 11176/10). È pacifico, a tal fine, che la legge 266/97 (art. 10,comma 5) succitata ha disposto il trasferimento alle [OSCURATO:PERSONA] eCampania delle funzioni normative e che il d.m. del Ministero dell’Industria2 luglio 1999 ha disposto il suindicato trasferimento al consorzio ASI, perciò che concerne la provincia di Avellino, con conseguente legittimazionepassiva all’imposta.Ne deriva che gli impianti e le opere infrastrutturali trasferite e nel possessodel [OSCURATO:PERSONA] devono ritenersi assoggettati ad IMU.Ricorso principaleNumero registro generale 22589/2022Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 10472/2026Data pubblicazione 21/04/20265. Con il primo motivo di ricorso principale il Comune lamenta la violazionee falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992, in relazioneall’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, c.p.c. Sostiene che il valore dacomputare ai fini del calcolo dell’imposta, sia quello corrispondente al costocomplessivo sopportato dallo Stato per l’acquisizione dell’intera area e dellasua urbanizzazione ammontante a € 11.812.900,72 (parte per le opereinfrastrutturali e parte per il depuratore), come riportate nel bilancio delConsorzio dal 1999 a oggi. Contesta che sia applicabile un “coefficienteriduttivo” di tale valore, come operato dal CTU, pari al valore d’espropriodell’area che all’epoca aveva destinazione agricola. Avrebbe errato ilconsulente a non prendere come riferimento il valore effettivo dei benitassabili ma il costo d’espropriazione di € 3,57 al mq, costituente solo il 3%circa (€ 312.753,00) del costo dell’intera area industriale ASI in quelComune.6. Con il secondo motivo di ricorso principale il Comune si duole dellaviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360,comma primo n. 5 c.p.c. Sostiene che il giudice dell’appello abbia errato nelnon attribuire rilevanza ai valori indicati nel bilancio del [OSCURATO:PERSONA], nella suaqualità di ente pubblico economico tenuto alla sua redazione. Dalla notaintegrativa al medesimo emergerebbe infatti l’importo effettivo delle opereinfrastrutturali sul quale dovrebbe essere calcolata l’imposta. Richiama a talfine la pronuncia di questa Corte n. 18101/2021, intervenuta tra lo stessoConsorzio ASI e altro Comune della medesima provincia.7. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente investendodiversi profili della medesima questione, sono fondati nei limiti di cui infra.Si è detto come la pronuncia 18101/21 abbia richiamato la rilevanza delvalore secondo quanto iscritto in bilancio, ma appare ulteriormentechiarificatrice, atteso che affronta ex professo la questione, la recentesentenza di questa Corte secondo cui anche le aree urbane il cuiNumero registro generale 22589/2022Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 10472/2026Data pubblicazione 21/04/2026classamento catastale esclude l’attribuzione di una rendita, a norma dell'art.3, comma 2, lett. d), del d.m. n. 28 del 1998:- non possono essere equiparate ai "fabbricati" - a causa della carenza diun'edificazione in senso tecnico, nel senso della realizzazione di costruzionicoperte su uno o più livelli;- né ai "terreni agricoli" - a causa dell'alterazione subita dallo stato naturaledel suolo per effetto delle opere ascrivibili all'intervento antropico madevono essere considerate alla stregua di "aree fabbricabili" nell'accezionedi cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 (come richiamatodall'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n.214 del 2011);con la conseguenza che l'imposta deve essere liquidata sulla base del"valore venale in comune commercio", tenendo conto dell'edificabilitàdesumibile dalle previsioni della pianificazione urbanistica (Cass. Sez. 5,03/10/2025, n. 26673, Rv. 676653 – 01).7.1 Non può in tal senso condividersi l’eccezione d’inammissibilità formulatasul punto dal [OSCURATO:PERSONA] controricorrente atteso che la censura non sollecitauna rivalutazione delle prove, ma contesta il criterio di valutazione delcompendio adottato dal giudice in difformità da quello legale.7.2 Se quindi può condividersi quanto indicato dal Procuratore Generale inordine ai fabbricati iscrivibili al catasto nel gruppo D, di cui all’art. 5, commi3 e 4 del d.lgs. 504/92, nel caso specifico occorre riferirsi ai criteri indicatinel comma 5 della medesima disposizione e accertare il valore venale incomune commercio, tenendo comunque conto del costo storico inserito inbilancio oltre che degli altri parametri previsti dal citato comma 5, econseguentemente l’imposta dovuta. Il criterio contabile o di bilancio nonviene qui richiamato per la sua, inesistente, vincolatività legale, ma infunzione di supporto e complementare nel concorso con ogni altro elementoestimativo.Numero registro generale 22589/2022Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 10472/2026Data pubblicazione 21/04/2026Risulta pertanto errato il riferimento, implicito o meno, al valore d’esproprioo al mero valore agricolo, anche ottenuto mediante l’abbattimentopressoché totale dell’importo di cui a bilancio.8. In accoglimento del ricorso principale, la sentenza va pertanto cassata eil procedimento rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado dellaCampania per la rivalutazione della base imponibile alla luce dei principisopra richiamati. La Corte di rinvio deciderà altresì sulle spese della fase dilegittimità.9. Per le ragioni suindicate va invece respinto il ricorso incidentale.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.Mrespinge il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di II grado dellaCampania, in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione dellespese della fase di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15/04/2026.Il Consigliere est. Il PresidenteMarco [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10472/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris