CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25595/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti -contro2026 [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE3446 INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2658/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 25/09/2025 R.G.N. 3082/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23885/2025Numero sezionale 3446/2026Data pubblicazione 21/09/20261. I docenti in epigrafe, dipendenti del MIUR (ora MIM,Ministero dell’Istruzione e del Merito) in servizio all’estero aseguito di procedura di mobilità professionale, collocati fuoriruolo presso il MAECI (Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e dellaCooperazione Internazionale) ai sensi del CCNL Scuola e deld.lgs. n. 64/2017, adivano il Tribunale di Roma chiedendo chevenisse dichiarata l’illegittimità della trattenuta compiuta sullesomme loro corrisposte a titolo di assegno di sede estera;segnatamente, chiedevano che venisse dichiarata l’illegittimitàdella trattenuta mensile del cd. conglobamento, di € 46,52,corrispondente a una quota parte dell’indennità integrativaspeciale percepita, effettuata sull’assegno di sede, inapplicazione del disposto contenuto nell’art. 1, comma 37, dellalegge n. 549/1995.2. Il Tribunale respingeva il ricorso, con sentenzasuccessivamente confermata dalla Corte d’Appello di Roma.3. I docenti ricorrono per la cassazione della sentenzad’appello con un unico motivo, illustrato da memoria. Resistecon controricorso il MAECI.Ragioni della decisione1. Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., vienedenunciata violazione e falsa applicazione del d. lgs. n.64/2017 e del c.c.n.l. comparto scuola 2006/2009. Si sostieneche erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto applicabile airicorrenti, dipendenti del MIUR in servizio all’estero, il d.P.R. n.18/1967 e la legge n. 549/1995, normative queste ultimeriservate al solo personale MAECI.2. Il ricorso è fondato.Numero registro generale 23885/2025Numero sezionale 3446/20263. Questa Corte ha ripetutamente affermato (v. CNausmse.ro dni r.a ccolta generale 25595/2026Data pubblicazione 21/09/202617134/2013, n. 26617/2019, n. 28941/2019, n. 17517/2023,n. 20213/2025, nonché n. 1036/2025, n. 1037/2025, n.32735/2025, n. 34956/2025, n. 34961/2025, n. 34965/2025,n. 34967/ 2025, procedure, queste ultime, definite con decretidi estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. in senso favorevole ai docenti, depositati dai ricorrentiunitamente alla memoria conclusiva) che la clausolacontrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l.comparto scuola del 24 luglio 2003 (c.c.n.l. 2002/2005) vainterpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennitàintegrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personalein servizio all'estero deve ritenersi non applicabile conriferimento al successivo c.c.n.l. comparto scuola del 29novembre 2007 (c.c.n.l. 2006/2009), non essendo in talecontratto reiterata la relativa previsione). Il c.c.n.l. del 2018nulla innova sul tema, limitandosi a confermare ilconglobamento della i.i.s. nello stipendio tabellare.4. Pertanto, in tema di personale scolastico in servizioall'estero, a decorrere dal c.c.n.l. comparto scuola del 29novembre 2007 - il quale non prevede più la ritenutadell'indennità integrativa speciale sullo stipendio di cui alla notaa verbale dell'art. 76 del precedente c.c.n.l. del 24 luglio 2003- l'importo corrispondente a detta indennità, conglobata nellostipendio tabellare, si cumula con l'assegno di sede poiché,stante la funzione indennitaria e non retributiva di quest'ultimo,esso - se non espressamente stabilito - non è suscettibile diriduzioni in detrazione del trattamento retributivo.5. Né è applicabile alla fattispecie in esame l’art. 1, comma37, della legge n. 549/1995. Trattasi, infatti, di norma chetestualmente prevede: “Per il personale destinato a prestareNumero registro generale 23885/2025servizio all'estero, ai sensi del decreto del Presidente dellaN umero sezionale 3446/2026Numero di raccolta generale 25595/2026Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembreData pubblicazione 21/09/20261973, n. 838, del decreto del Presidente della Repubblica 27gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, edel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297 la quota di indennità integrativa speciale pari a lire1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigentidisposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorreredal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal (omissis),si intende portata in detrazione dall'indennità di servizioall'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze”.6. Tale disposizione fa riferimento a conglobamenti tuttiprecedenti il c.c.n.l. Scuola del 2003 e non considera che gliartt. 2 e 45 d.lgs. n. 165/2001 riservano alla contrattazionecollettiva la determinazione del trattamento economico deipubblici dipendenti e attribuiscono alla stessa il potere diderogare a previgenti disposizioni di legge, salve inderogabilitàespresse (cfr. Cass. n. 10064/2016).7. Risulta dunque erroneo continuare a valorizzare,nonostante la diversa volontà manifestata dalle parti collettive,la natura dell'indennità integrativa speciale, ormai priva disignificatività una volta mutato il titolo di corresponsionedell'importo, divenuto parte integrante del trattamentoretributivo.8. Invero, non si possono dire sussistenti norme che abbianomodificato tale assetto, in quanto il d.lgs. n. 64/2017 ha lasciatoinvariati i criteri di attribuzione e quantificazione dell’assegno disede e ha fatto rinvio al sistema precedente, il quale però, nelcombinarsi di contrattazione e normativa sull’assegno di sede,non prevedeva che al conglobamento dell’i.i.s. nello stipendioseguisse la detrazione di essa dallo stipendio, che, anzi, eraNumero registro generale 23885/2025Numero sezionale 3446/2026impedita dal conglobamento in esso, il tutto secondNoum euro ndia ra ccolta generale 25595/2026Data pubblicazione 21/09/2026configurazione che – in assenza nel d.lgs. 64 cit. di previsioniesplicite finalizzate a rimettere in discussione le caratteristichesopra precisate - è tuttora destinata a regolare la fattispecie.9. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, conrinvio alla Corte d’Appello indicata in dispositivo per il riesamedella fattispecie alla luce del principio di diritto sopra riportato(§ 4).10. Alla Corte di rinvio è demandato anche di provvedere sullespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, conrinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione,anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 10 settembre2026.La PresidenteCaterina Marotta