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CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 giugno 2025

Cassazione n. 00967/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 705-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 392/2024 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/07/2024 R.G.N. 623/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa: Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.705/2025 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC

1. La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico erogato con decorrenza ottobre 2006, in ragione della violazione del principio del cd. pro rata per l'illegittimità del sistema di calcolo della pensione di cui all'art. 10 ed all'art. 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della [OSCURATO:PERSONA] di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, come modificati con delibere approvate con Decreto Interministeriale del 14.7.2000.

1.1. La Corte territoriale dichiarava, pertanto, il diritto alla quota retributiva della pensione di vecchiaia nella più favorevole misura risultante dall’applicazione della normativa previgente al regime previdenziale, approvato il 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive sino al 31 dicembre 2003 e, per l'effetto, condannava la Cassa alla corresponsione della pensione di vecchiaia secondo le modalità di calcolo del sistema retributivo antecedenti al predetto regolamento e, quindi, a corrispondere il trattamento pensionistico calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31 dicembre 2003 sulla base della normativa previgente, con condanna alla restituzione degli arretrati nel termine di prescrizione decennale.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.

3. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

4. Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. in data 24/05/2025.

5. La parte ricorrente ha depositato istanza di decisione in data 20/06/2025

6. [OSCURATO:PERSONA] ha anche depositato memorie illustrative.

7. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 09/12/2025.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d.Lgs. n. 509/1994, anche in combinato disposto con l’art. 10 e con l’art. 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC; violazione dell’art.3, comma 12, L. n. 335/1995 e successive modifiche ed integrazioni; contraddittorietà ed insufficienza della motivazione (violazione degli artt. 112, 132, c.p.c. e dell’art. 118, disp. att. c.p.c.); violazione artt. 1362 e ss., c.c., tutti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata illegittimamente ritenuto violato l’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, quando invece tale disposizione è stata rispettata».

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia «violazione artt. 2946 e 2948, cod. civ.; violazione art. 129, R.D.L n. 1827/1935 ed art. 47-bis, D.P.R. n. 639/1970; violazione art. 1282, cod. civ., tutti in relazione all’art. 360, primo comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabile il termine prescrizionale decennale (anziché quinquennale) in assenza di presupposti normativi»

3. Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha fatto puntuale applicazione di principi di diritto costanti nella giurisprudenza di questa Corte con i quali si è già accertata l’illegittimità del metodo di calcolo applicato dalla Cassa.

4. Vale richiamare in tal senso Cass. 04/09/2023, n. 25737 e i precedenti ulteriori ivi citati, che sostituiscono orientamento dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi non avendo la parte ricorrente rassegnato argomentazioni nuove e decisive.

La pronuncia da ultimo citata, decidendo su analoghi strumenti di impugnazione afferma: «il primo motivo è infondato, dovendo al riguardo ribadirsi quanto già espresso da Cass. nn. 6701 e 12339 del 2016 nonché da Cass. n. 24616 del 2018, che – in continuità con Cass.

S.U. nn. 17742 e 18136 del 2015 –hanno circoscritto alle pensioni decorrenti da data successiva al 1°.1.2007 l’efficacia delle modifiche peggiorative introdotte dal Regolamento invocato dalla Cassa quanto alla base di calcolo della quota reddituale della pensione (da ultimo, Cass. n 25385 del 2023);(..) del pari infondato è il secondo motivo, dovendo ribadirsi che, inmateria di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509/1994, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., così come dall'art. 129, r.d.l. n. 1827/1935, richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cass.,Sez.Un., n. 17742 del 2015, cit., seguita da innumerevoli successive conformi, da ultimo, Cass. n. 25385 del 2023 cit.)».

5. Il ricorso deve, allora, essere dichiarato inammissibile sulla scorta delle medesime argomentazioni già spese nella proposta di definizione anticipata.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

7. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c., stante l’esito giudiziale del tutto conforme alla proposta di definizione accelerata, sussistono i presupposti per l’applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c..

Alla presente pronuncia di inammissibilità del ricorso fa seguito, quindi, la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché della sanzione di cui al successivo quarto comma, da versare alla Cassa delle Ammende, liquidata come in dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; condanna altresì il ricorrente al pagamento della ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore del controricorrente, ed al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 2.500,00; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 705-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 392/2024 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/07/2024 R.G.N. 623/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa: Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.705/2025 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC 1. La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico erogato con decorrenza ottobre 2006, in ragione della violazione del principio del cd. pro rata per l'illegittimità del sistema di calcolo della pensione di cui all'art. 10 ed all'art. 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della [OSCURATO:PERSONA] di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, come modificati con delibere approvate con Decreto Interministeriale del 14.7.2000. 1.1. La Corte territoriale dichiarava, pertanto, il diritto alla quota retributiva della pensione di vecchiaia nella più favorevole misura risultante dall’applicazione della normativa previgente al regime previdenziale, approvato il 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive sino al 31 dicembre 2003 e, per l'effetto, condannava la Cassa alla corresponsione della pensione di vecchiaia secondo le modalità di calcolo del sistema retributivo antecedenti al predetto regolamento e, quindi, a corrispondere il trattamento pensionistico calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31 dicembre 2003 sulla base della normativa previgente, con condanna alla restituzione degli arretrati nel termine di prescrizione decennale. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti. 3. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. 4. Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. in data 24/05/2025. 5. La parte ricorrente ha depositato istanza di decisione in data 20/06/2025 6. [OSCURATO:PERSONA] ha anche depositato memorie illustrative. 7. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 09/12/2025. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d.Lgs. n. 509/1994, anche in combinato disposto con l’art. 10 e con l’art. 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC; violazione dell’art.3, comma 12, L. n. 335/1995 e successive modifiche ed integrazioni; contraddittorietà ed insufficienza della motivazione (violazione degli artt. 112, 132, c.p.c. e dell’art. 118, disp. att. c.p.c.); violazione artt. 1362 e ss., c.c., tutti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata illegittimamente ritenuto violato l’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, quando invece tale disposizione è stata rispettata». 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia «violazione artt. 2946 e 2948, cod. civ.; violazione art. 129, R.D.L n. 1827/1935 ed art. 47-bis, D.P.R. n. 639/1970; violazione art. 1282, cod. civ., tutti in relazione all’art. 360, primo comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabile il termine prescrizionale decennale (anziché quinquennale) in assenza di presupposti normativi» 3. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha fatto puntuale applicazione di principi di diritto costanti nella giurisprudenza di questa Corte con i quali si è già accertata l’illegittimità del metodo di calcolo applicato dalla Cassa. 4. Vale richiamare in tal senso Cass. 04/09/2023, n. 25737 e i precedenti ulteriori ivi citati, che sostituiscono orientamento dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi non avendo la parte ricorrente rassegnato argomentazioni nuove e decisive. La pronuncia da ultimo citata, decidendo su analoghi strumenti di impugnazione afferma: «il primo motivo è infondato, dovendo al riguardo ribadirsi quanto già espresso da Cass. nn. 6701 e 12339 del 2016 nonché da Cass. n. 24616 del 2018, che – in continuità con Cass. S.U. nn. 17742 e 18136 del 2015 –hanno circoscritto alle pensioni decorrenti da data successiva al 1°.1.2007 l’efficacia delle modifiche peggiorative introdotte dal Regolamento invocato dalla Cassa quanto alla base di calcolo della quota reddituale della pensione (da ultimo, Cass. n 25385 del 2023);(..) del pari infondato è il secondo motivo, dovendo ribadirsi che, inmateria di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509/1994, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., così come dall'art. 129, r.d.l. n. 1827/1935, richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cass.,Sez.Un., n. 17742 del 2015, cit., seguita da innumerevoli successive conformi, da ultimo, Cass. n. 25385 del 2023 cit.)». 5. Il ricorso deve, allora, essere dichiarato inammissibile sulla scorta delle medesime argomentazioni già spese nella proposta di definizione anticipata. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario. 7. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c., stante l’esito giudiziale del tutto conforme alla proposta di definizione accelerata, sussistono i presupposti per l’applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c.. Alla presente pronuncia di inammissibilità del ricorso fa seguito, quindi, la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché della sanzione di cui al successivo quarto comma, da versare alla Cassa delle Ammende, liquidata come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; condanna altresì il ricorrente al pagamento della ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore del controricorrente, ed al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 2.500,00; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre
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