CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41437/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Messina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche, rideterminava la pena in anni uno di reclusione. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità. Il ricorrente lamenta la mancata considerazione dei motivi di appello senza affatto indicare quali argomentazioni dell'atto di appello fossero stati tralasciati dalla Corte territoriale. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle OAA spese processuali e EnzzarnWto della somma di euro 3.000 la Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settemb