CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14004/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ACIREALE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 30/09/2021 il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame, rigettava l'impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv, 644 comma V n. 4 c.p. nonchè 56-629 e 416 bis.l. c.p. 2. Avverso la suddetta ordinanza la difesa dell'indagato propone ricorso per cassazione, formulando due motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto ai reati contestati.Deduce che il tribunale aveva omesso di valutare le circostanze favorevoli alla tesi difensiva non motivando in relazione a tutti gli elementi dedotti quanto all' inattendibilità del narrato della persona offesa soggetto aduso a mentire,ed al fatto che lo stesso sapeva di essere intercettato sicché occorreva valutare il dato per cui, nel caso in esame, le conversazioni captate non erano state eseguite fra soggetti ignari di essere ascoltati ma il denunziante era a conoscenza di essere intercettato. Assume, ancora, che i giudici del riesame non avevano considerato l'assenza di qualunque elemento indiziario derivante dalle intercettazioni ambientali e telefoniche disposte presso la casa circondariale ove era detenuto [OSCURATO:PERSONA] (figlio del ricorrente) / né il fatto che nessuna lettera era stata spedita dal carcere di Catanzaro ie non si erano confrontati con la ricostruzione alternativa fornita dall' indagato quanto ai prestito de quo. Rileva, ancora, che, comunque, andava esclusa l'aggravante contestata ex art. 416 bis.l. c.p. in quanto non risultava che la famiglia Abbruzzese fosse stata riconosciuta come associazione criminale e per altro verso il tribunale del riesame non aveva in alcun modo chiarito quali erano gli elementi univoci idonei a dimostrare che l' azione del ricorrente fosse finalizzata a favorire l'associazione criminale de qua. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all' art. 275 c.p.p. Lamenta, altresì., che la motivazione era gravemente carente in tema di esigenze cautelari, specie in considerazione del fatto che i precedenti del ricorrente non rilevavano in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari,e che i giudici di merito non avevano considerato che la carcerazione si pone quale extrema ratio, dovendosi nel caso in esame tenere conto dei dati temporali afferenti il tempus commissi delicti, la data delle richiesta della misura cautelare e l' epoca di applicazione della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va osservato che con il primo motivo si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Nella specie, il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che in realtà appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione.2.1. Deve, invero, rilevarsi che i giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittuosa del ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, tratto dalle univoche e circostanziate dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - la cui attendibilità sia intrinseca che estrinseca è stata adeguatamente vagliata anche in relazione alla circostanza che una pregressa denunzia del predetto era stata ritenuta non attendibile dal medesimo Tribunale del riesame di Catania - riscontrate in forza di un video e di una ripresa audio che la persona offesa aveva consegnato a tale [OSCURATO:PERSONA]; vice Presidente dell' [OSCURATO:PERSONA] "libera impresa" e da questi consegnate alle forze dell' ordine. I giudici del riesame hanno chiarito, con argomentazioni adeguate e priva di aporie logiche, come dalla conversazione ripresa emergeva il riferimento da parte degli interlocutori (Ambra e Puglisi) ad un prestito usurario, che risultava che il Puglisi per ottenere la restituzione delle somme aveva inviato alla vittima degli intermediari per riscuotere le somme dovute fra cui tale [OSCURATO:PERSONA] il quale nel corso di una conversazione captata aveva fatto esplicito riferimento a somme date ad usura (" Tu lo sai come funziona l' usura tu non hai pagato per diversi mesi e comunque mi impegnerò per mediare in tuo favore, cercando di far diminuire la cifra che devi pagare a euro 6.000,00"), evidenziando, ancora, con argomentazioni congrue e prive di aporie logiche che a nulla rilevava la generica contestazione secondo cui il tribunale non aveva t' A tm(ibe considerato che allorquando le dichiarazioni della vittima erano state registrate elj(Sapeva di essere registrato sicché era lecito dubitare della genuinità delle stesse. Il tribunale del riesame ha, pure, evidenziato, con una motivazione che non risulta né carente né illogica né contraddittoria, come la tesi difensiva della liceità del prestito non appariva né credibile né verosimile avendo l' indagato dichiarato di non avere elevate disponibilità economiche - elemento questo che rendeva inverosimile che il Puglisi avesse prestato delle somme a titolo gratuito - e considerato che lo stesso non era stato in grado di indicare l' esatto ammontare delle somme concesse e aveva dichiarato di non avere conservato alcuna traccia scritta del prestito e delle periodiche restituzioni, dati questo ancor più inverosimili posto che, secondo quanto emerso dalle indagini, il versamento del dovuto avveniva tramite la gratuita apprensione dei beni Viel supermercato dell' Ambra. E i giudici di merito hanno pure adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza a carico del ricorrente di un grave quadro indiziario in ordine alla commissione del reato di tentata estorsione aggravata evidenziando come, a fronte del rifiuto dell' Ambra di restituire ulteriori somme sulla scorta del saldo del debito tramite il prelievo di merce presso il supermercato della vittima, per ottenere le maggiorazioni usurarie il Puglisi aveva cercato di intimorire il predetto evocando l' intervento del figlio al momento dei fatti detenuto presso il carcere di Catanzaro e, successivamente, agli arresti domiciliari per reati connessi alla sua partecipazione al clan mafioso Santapaola. Il tribunale ha congrua mente motivato circa la sussistenza della contestata aggravante ex art. 416 bis.l. c.p. sub specie di utilizzo del metodo mafioso rilevando come l'appartenenza del congiunto dell' indagato, [OSCURATO:PERSONA], al clan Santapaola era un fatto notorio per cui il disvalore della minaccia era insito nella promessa del Puglisi di fare ricorso al potere decisionale del figlio che, per la posizione che questi rivestiva all' interno del sodalizio criminoso sopra indicato, era idoneo ad ingenerare nella vittima uno stato di paura per il rischio di eventuali ripercussioni. 2.2. Da tutte le circostanze di fatto indicate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del ricorrente una solida piattaforma indiziaria con riferimento alle condotte contestate di usura e tentata estorsione aggravata ed ha ancorato il proprio giudizio a elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione dei reati de quibus al predetto, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame. 4. L' ultimo motivo, relativo ai requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura è, all' evidenza, privo di fondamento alcuno. Sul punto il tribunale del riesame, muovendo dal meccanismo presuntivo di sussistenza del pericolo della recidiva e della adeguatezza della misura in ragione della contestazione ex art. 416 bis..1. c.p., ha puntualmente evocato in modo specifico con una motivazione congrua (ff. 12-10) e, pertanto, non censurabile in questa sede, gli elementi concludenti atti a cogliere l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati logicamente desunti dalla specifiche modalità delle condotte delittuose in questione ,dettagliatamente richiamate, e dalla personalità dell' indagato responsabile di fatti fortemente allarmanti tepazte(non aveva esitato ad evocare l' intervento del figlio [OSCURATO:PERSONA], legato al noto clan mafioso Santapaola, per incutere particolare timore nella vittima), spiegando le ragioni per le quali non poteva essere adottata una misura meno afflittiva. A fronte di una motivazione adeguata e logica, la difesa dell'indagato nel ricorso in questione si è sostanzialmente limitato, a manifestare un' "opinione" opposta a quella del Tribunale circa la insussistenza di esigenze cautelari ed alla non adeguatezza delle misura carceraria senza addurre, tuttavia, elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila 5.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co-1-ter disp.-att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, in d