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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 08234/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22586/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 28/2018 pubblicata il07/03/2018, R.G. n. 907/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 28 depositata il 7.3.2018, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo, ha dichiarato che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal settembre 2004 al 12 gennaio 2012 ed ha condannato il Pallottini al pagamento delle differenze retributivi pari a complessivi euro 35.627,36, oltre accessori di legge.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che le prove raccolte (di fonte documentale e testimoniale) dimostrassero il carattere subordinato del rapporto di lavoro svolto tra le parti, continuità dell’attività di impiegata addetta allo studio professionale, con orario pomeridiano (15,00-20,00) ed ha incaricato un consulente tecnico per l’elaborazione delle differenze retributive corrispondenti al IV livello di cui al c.c.n.l.

Studi professionali.

3. Avverso tale sentenza il Pallottini ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La lavoratrice ha resistito con controricorso.

Lacausa, fissata inizialmente per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata rinviata per impedimento del Relatore.

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza poi rinviata e parte ricorrente ha prodotto nuova memoria per l’udienza odierna.

CONSIDERATOCHE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod.proc.civ. e 342 e 434 cod.proc.civ., avendo trascurato, la Corte territoriale, di valutare l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dalla Campisi, motivato solo apparentemente in quanto riproponeva le medesime argomentazioni difensive già formulate nel ricorso introduttivo del giudizio.

2. Con il secondo motivo è denunziata la violazione, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, degli artt. 2094, 2697 cod.civ. nonché 115, 116, 414 cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, non avendo, di contro, la lavoratrice assolto al suo onere probatorio circa la ricorrenza di una eterodirezione, della continuità dell’attività e dell’orario di lavoro osservato, avendo – i testimoni – reso dichiarazioni senza avere la conoscenza diretta dei fatti di causa.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., avendo, la Corte territoriale trascurato di valutare l’eccezione di prescrizione dei crediti sollevata sia in primo che in secondo grado.

4. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

4.2. Questa Corte ha affermato che non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e sensodella critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata (Cass. n. 7675 del 2019).

4.3. Va, inoltre, rammentato che, quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un "error in procedendo", il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto.

4.4. Ebbene, l’esame del ricorso in appello proposto dalla Campisi dimostra –come rilevato dalla stessa sentenza impugnata – che la lavoratrice aveva lamentato “l’erronea valutazione da parte del Tribunale del materiale istruttorio”, sottoponendo al giudice di appello la errata valutazione del materiale probatorio in ordine alla ricorrenza degli indici sintomatici del vincolo della subordinazione, così focalizzando esattamente la critica avverso la pronuncia di primo grado.

4.5. Non ricorre l'ipotesi dell'omesso esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’appellato in quanto, pur in mancanza di espresso esame dell’eccezione, la sentenza ha sottolineato che la lavoratrice aveva lamentato “l’erronea valutazione da parte del Tribunale del materiale istruttorio”; ciò implica necessariamente il giudizio positivo sulla correttezza dei motivi di appello.

5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

5.1. La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod.proc.civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020), mentre nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante su chi intendeva far accertare la sussistenza della natura subordinata di un rapporto di lavoro (Cass. n.1427 del 1997).

5.2. Questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass.

S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile né nel paradigma dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 5, né in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 cod.proc.civ., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016).

6. il terzo motivo di ricorso è fondato.

6.1. La sentenza impugnata non ha adottato alcuna statuizione in ordine al profilo della prescrizione dei crediti accertati a favore della lavoratrice, a fronte della tempestiva eccezione sollevata, sia in primo che in secondo grado, dal Pallottini; il vizio di omessa pronuncia comporta l’accoglimento del motivo che censura tale omissione.

7. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo; la sentenza va cassata e rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22586/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 28/2018 pubblicata il07/03/2018, R.G. n. 907/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 28 depositata il 7.3.2018, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo, ha dichiarato che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal settembre 2004 al 12 gennaio 2012 ed ha condannato il Pallottini al pagamento delle differenze retributivi pari a complessivi euro 35.627,36, oltre accessori di legge. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che le prove raccolte (di fonte documentale e testimoniale) dimostrassero il carattere subordinato del rapporto di lavoro svolto tra le parti, continuità dell’attività di impiegata addetta allo studio professionale, con orario pomeridiano (15,00-20,00) ed ha incaricato un consulente tecnico per l’elaborazione delle differenze retributive corrispondenti al IV livello di cui al c.c.n.l. Studi professionali. 3. Avverso tale sentenza il Pallottini ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La lavoratrice ha resistito con controricorso. Lacausa, fissata inizialmente per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata rinviata per impedimento del Relatore. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza poi rinviata e parte ricorrente ha prodotto nuova memoria per l’udienza odierna. CONSIDERATOCHE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod.proc.civ. e 342 e 434 cod.proc.civ., avendo trascurato, la Corte territoriale, di valutare l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dalla Campisi, motivato solo apparentemente in quanto riproponeva le medesime argomentazioni difensive già formulate nel ricorso introduttivo del giudizio. 2. Con il secondo motivo è denunziata la violazione, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, degli artt. 2094, 2697 cod.civ. nonché 115, 116, 414 cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, non avendo, di contro, la lavoratrice assolto al suo onere probatorio circa la ricorrenza di una eterodirezione, della continuità dell’attività e dell’orario di lavoro osservato, avendo – i testimoni – reso dichiarazioni senza avere la conoscenza diretta dei fatti di causa. 3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., avendo, la Corte territoriale trascurato di valutare l’eccezione di prescrizione dei crediti sollevata sia in primo che in secondo grado. 4. Il primo motivo di ricorso non è fondato. 4.2. Questa Corte ha affermato che non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e sensodella critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata (Cass. n. 7675 del 2019). 4.3. Va, inoltre, rammentato che, quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un "error in procedendo", il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto. 4.4. Ebbene, l’esame del ricorso in appello proposto dalla Campisi dimostra –come rilevato dalla stessa sentenza impugnata – che la lavoratrice aveva lamentato “l’erronea valutazione da parte del Tribunale del materiale istruttorio”, sottoponendo al giudice di appello la errata valutazione del materiale probatorio in ordine alla ricorrenza degli indici sintomatici del vincolo della subordinazione, così focalizzando esattamente la critica avverso la pronuncia di primo grado. 4.5. Non ricorre l'ipotesi dell'omesso esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’appellato in quanto, pur in mancanza di espresso esame dell’eccezione, la sentenza ha sottolineato che la lavoratrice aveva lamentato “l’erronea valutazione da parte del Tribunale del materiale istruttorio”; ciò implica necessariamente il giudizio positivo sulla correttezza dei motivi di appello. 5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 5.1. La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod.proc.civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020), mentre nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante su chi intendeva far accertare la sussistenza della natura subordinata di un rapporto di lavoro (Cass. n.1427 del 1997). 5.2. Questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass. S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile né nel paradigma dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 5, né in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 cod.proc.civ., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016). 6. il terzo motivo di ricorso è fondato. 6.1. La sentenza impugnata non ha adottato alcuna statuizione in ordine al profilo della prescrizione dei crediti accertati a favore della lavoratrice, a fronte della tempestiva eccezione sollevata, sia in primo che in secondo grado, dal Pallottini; il vizio di omessa pronuncia comporta l’accoglimento del motivo che censura tale omissione. 7. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo; la sentenza va cassata e rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizi
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