CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 31913/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 24 settembre 2019, la Corte di Assise di Roma dichiarava Ottavio SPADA classe '89 responsabile dei reati di cui ai capi A), B), C), E), F), H), N), Q) e S) della rubrica e lo condannava alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi. 2. Pronunciandosi sull'impugnazione dell'imputato, la Corte di Assise di Appello di Roma, con sentenza del 12 gennaio 2022, assolveva lo SPADA dal reato di cui al capo N), confermando, nel resto, la decisione di primo grado e la pena con essa inflitta. 3. La Corte di cassazione, in esito al giudizio di legittimità promosso dall'imputato avverso la decisione di secondo grado, annullava detta decisione limitatamente ai reati di cui ai capi B), C), E), F) e H), rigettando, nel resto, il ricorso dello SPADA, con la conseguente definitività della condanna del predetto per i reati di cui ai capi A), Q) e S) e dell'assoluzione dal reato di cui al capo N). 4. A questo punto, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma promuoveva incidente di esecuzione al fine di ottenere - non avendovi provveduto i giudici della cognizione - la determinazione della pena inflitta a Ottavio SPADA (e al coimputato [OSCURATO:PERSONA] SPADA) per il reato associativo aggravato di cui al capo A), in modo tale da consentirne l'esecuzione. 5. Con ordinanza resa in data 8 febbraio 2022, la Prima Corte di Assise di Appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, determinava per entrambi gli imputati la pena da eseguirsi in aumento, per la continuazione relativa al reato di cui al capo A), nella misura di cinque anni di reclusione ciascuno. 6. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Ottavio SPADA classe '89, per il tramite del difensore, sviluppando due motivi. 6.1. Con il primo motivo di impugnazione, si deduce violazione della legge processuale in relazione agli artt. 130 e 665 cod. proc. pen.: da un lato, per avere provveduto la Corte territoriale a correggere l'asserito "errore di calcolo" della sentenza di secondo grado nelle forme di cui all'art. 130, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo all'omessa determinazione della pena per il reato associativo (su cui, al più, in presenza di un mero errore materiale, secondo il difensore, avrebbe dovuto provvedere la Corte di cassazione); dall'altro, e soprattutto, per essere funzionalmente incompetente, quale giudice dell'esecuzione, la medesima Corte che aveva emesso la sentenza annullata, essendo, viceversa, competente il giudice del rinvio (quindi, altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Roma), a nulla valendo le argomentazioni adottate clElla Corte di merito ai fini del riconoscimento della propria competenza e fondate, in particolare, sull'omesso deposito della motivazione della sentenza rescindente della Corte di cessazione, sull'assenza del fascicolo processuale e sulla mancata individuazione del giudice del rinvio. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denunciano violazione di legge processuale e mancanza di motivazione per la non eseguibilità della pena eventualmente determinata con riferimento al capo A, in presenza di un giudicato solo "parziale" sulla responsabilità dell'imputato, non utilizzabile come titolo esecutivo ex art. 624 cod. proc. pen. 7. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, in adesione alle ragioni del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 1. Sono fondati entrambi i motivi di ricorso, ma riveste carattere assorbente in toto l'accoglimento del secondo motivo. 2. Il giudice dell'esecuzione, pur avendola citata con un fugace cenno in motivazione, ha mostrato di non aver compreso appieno la portata del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3423 del 29/10/2020, Gialluisi, Rv. 280261-03, che qui si trascrive: «In caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici». Nel corpo della motivazione, per quel che qui interessa, il [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito che «...l'attributo dell'esecutività non può essere riconosciuto alla pena relativa a un capo, pur irrevocabile quanto all'affermazione di responsabilità, qualificato dalla sentenza come in continuazione con i reati di cui ad altri capi, qualora sia ancora sub iudice l'individuazione della violazione più grave, posto che la modificabilità della struttura del reato continuato priva la determinazione della pena dei connotati della "completezza" e della "certezza"...». Tale rilievo - proseguono le Sezioni Unite - non può essere superato «facendo riferimento alla determinabilità della pena risultante da «un ragionamento in ipotesi», poiché il fatto che il risultato finale non potrà consistere in una pena inferiore a quella ora posta in esecuzione non significa che la pena sia stata già definita (Sez. 1, n. 30780 del 2018, Fiesoli, cit.). [...] invece, la pena acquista il crisma dell'esecutività quando il rinvio disposto dal giudice di legittimità su questioni attinenti ai reati collegati a quello più grave dal vincolo della continuazione (c.d. reati satelliti) e, segnatamente, alle addizioni di pena, non incide sulla immediata eseguibilità delle statuizioni già passate in cosa giudicata (Sez. 1, n. 2071 del 2000, Soldano, cit.; conf. Sez. 5, n. 2541 del 2004, dep. 2005, Pipitone, cit.). In altri termini, quando la decisione sia passata in giudicato in ordine alla pena stabilita per il reato qualificato - irrevocabilmente - come violazione più grave nell'ambito del reato continuato (ed eventualmente anche per alcuni dei reati-satellite), l'annullamento con rinvio disposto per i reati (eventualmente) posti in continuazione con esso non incide sull'immediata esecutività del giudicato parziale (Sez. 6, n. 3216 del 1997, Maddaluno, cit.)...». L'insegnamento del massimo organo nomofilattico, in definitiva, è nel senso che va esclusa l'eseguibilità della pena relativa a un capo, pur irrevocabile quanto all'affermazione di responsabilità, qualificato dalla sentenza come in continuazione con i reati di cui ad altri capi, qualora sia ancora sub iudice l'individuazione della violazione più grave.Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha tradito l'enunciato principio, perché, essendo ancora pacificamente sub iudice l'individuazione del reato più grave, costituito dall'omicidio di cui al capo B) della rubrica, attinto dalla sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte, non avrebbe potuto, determinandone la relativa pena in aumento ex art. 81 cod. pen. come reato- satellite, accogliere la richiesta del Procuratore generale territoriale per consentire la messa in esecuzione della pena con riguardo al reato associativo aggravato di cui al capo A). 3. L'errore di diritto in cui è incorso il giudice a quo assume carattere assorbente rispetto all'ulteriore errore in cui è incorsa la Corte di merito nella individuazione del giudice dell'esecuzione funzionalmente competente, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen. Giova rammentare, al riguardo, che la disposizione contenuta nell'art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. fissa una speciale e autonoma regola attributiva della competenza "in executivis" che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell'esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, o non, confermato la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 29045 del 28/2/2018, Sinesi, Rv. 273104). Nel caso in esame, quindi, non avrebbe potuto fungere da giudice dell'esecuzione la Prima Sezione della Corte di Assise di Appello di Roma, in quanto giudice emittente la sentenza di secondo grado annullata in sede di legittimità. Tuttavia, un eventuale annullamento con rinvio del provvedimento impugnato al giudice dell'esecuzione funzionalmente competente sarebbe inutiliter datum, poiché neppure il giudice competente potrebbe emettere un'ordinanza nei termini richiesti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, essendo essa assolutamente preclusa in diritto per quanto già detto. 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio. P.Q.M