CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 febbraio 1987
Cassazione n. 39136/2025
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o la seguente sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 20/06/2025 della Corte d'Assise di Napoli letti gli atti e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. Luigi CUOMO, che conclude per l’annullamento del provvedimento impugnato; Dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’Assise di Napoli ha dichiarato la «nullità dell’udienza camerale del 6.5.2025 celebrata dal GIP e di tutti gli atti conseguenti, compresa l’ordinanza di inammissibilità del rito abbreviato adottata in esito alla stessa» e, per l’effetto, ha restituito gli atti al GIP «per nuova celebrazione dell’udienza ex art. 127 cod. proc. pen. deputata all’ammissione del giudizio speciale prescelto», ritenendo precluso al pubblico ministero di procedere alla contestazione suppletiva, rispetto al decreto di giudizio immediato emesso dal GIP nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di una circostanza aggravante a effetto speciale che comporta la pena dell’ergastolo dalla quale deriva l’inammissibilità del giudizio abbreviato medio tempore richiesto dall’imputato. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoliche chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata perché abnorme, evidenziando che si è illegittimamente verificata una indebita regressione del procedimento, in quanto alla richiesta di giudizio abbreviato non aveva ancora fatto seguito la formale ammissione del rito, sicché fino a quel momento, era possibile la modifica dell’imputazione, come effettivamente avvenuto, con conseguente inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato formulata dall’imputato dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato per un reato per il quale non è consentito procedere con il rito speciale. È dunque legittima l’ordinanza del GIP che, nel dare atto della modificazione dell’imputazione, ha confermato il decreto di giudizio immediato davanti alla Corte di Assise, mentre è illegittima la declaratoria di nullità pronunciata dalla Corte d’Assise dell’udienza camerale e della ordinanza del GIP che ha disposto il giudizio immediato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, come correttamente rilevato dal Procuratore generale. 2. Per migliore comprensione della questione sottoposta all'esame del Collegio è opportuno ripercorrere lo sviluppo del procedimento: - il pubblico ministero richiedeva l'emissione del decreto di giudizio immediato “custodiale” a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tra l’altro, per la imputazione di omicidio aggravato ex artt. 575, 61 n. 11 e 416-bis.1 cod. pen., per la quale non è prevista la pena dell’ergastolo; - il GIP emetteva il decreto di giudizio immediato per detta imputazione davanti alla Corte d’Assise; - nei termini di legge l’imputato [OSCURATO:PERSONA] depositava istanza di definizione con il giudizio abbreviato “secco” nonché, in via gradata, con il rito abbreviato “subordinato” ad attività probatoria; - il GIP fissava l’udienza camerale per il 6 maggio 2025; - in esordio dell’udienza camerale il PM modificava l’imputazione di omicidio, contestando anche l’aggravante della premeditazione ex art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen. che determina la punibilità con l’ergastolo. Il GIP rigettava l’eccezione difensiva sull’irritualità della modificazione dell’imputazione e ordinava la citazione davanti alla Corte d’Assise per la imputazione come modificata, dando atto che il rito abbreviato non era più consentito; - La Corte d’Assise, nel ritenere infondate le eccezioni difensive sulla presunta nullità del decreto di giudizio immediato per difetto dell’evidenza della prova e per il mancato interrogatorio dell’imputato, accoglieva le restanti eccezioni difensive sull’irritualità della modifica dell’imputazione, pronunciando l’ordinanza impugnata. 3. Tanto premesso, va anzitutto rilevato che l'ordinanza impugnata confonde la situazione processuale nella quale versava il procedimento davanti al GIP, ritenendo erroneamente che fosse già in essere il giudizio abbreviato, con la conseguenza che non era possibile la modificazione dell'imputazione se non in ragione di una richiesta di attività istruttoria da parte dell'imputato, richiesta che non sarebbe stata effettuata. In disparte quest'ultima questione, comunque irrilevante ai fini del decidere poiché la modificazione dell'imputazione non deriva dalla richiesta dell'imputato di integrazione probatoria in sede di giudizio abbreviato, quanto da una preliminare opzione per l'organo dell'accusa che ha inteso modificare, nella fase precedente all'ammissione del giudizio abbreviato, l'accusa contenuta nel decreto di giudizio immediato , deve essere rilevato che il momento processuale nel quale è stata modificata la imputazione è certamente anteriore all’adozione del provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato, peraltro mai adottato. 3.1. La distinzione, rilevante per la soluzione del caso oggetto del ricorso, è stata ben chiarita dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che: «il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, non può essere considerato già instaurato a seguito del decreto di fissazione dell'udienza, ma si apre soltanto con l'adozione dell'ordinanza di ammissione, con la conseguenza che, fino alla adozione di quest'ultima, non è precluso al pubblico ministero il potere di effettuare contestazioni suppletive (nella specie recidiva reiterata specifica) indipendentemente dai casi previsti dall'art. 441-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 23573 del 08/07/2020, Festante, Rv. 279481 – 01; in precedenza, Sez. 3, n. 14433 del 04/12/2013 - dep. 2014, Z., Rv. 259719 – 01). Del resto, sia nel rito abbreviato condizionato, sia in quello non condizionato, il decreto di fissazione dell'udienza e l'ordinanza ammissiva del rito assolvono a due funzioni diverse, tanto che all'udienza fissata l'imputato ha la possibilità di convertire la richiesta di abbreviato non condizionato in richiesta di abbreviato condizionato (Sez. U, n. 30200 del 28/04/2011, Ohonba, Rv. 250348), sicché risulta evidente che fino all’ammissione del rito è consentita la modifica dell’imputazione, alla quale conseguono le opzioni puntualmente previste dall’art. 458, comma 2, cod. proc. pen. D’altra parte, proprio il richiamato comma è chiaro nel precisare che, depositata la richiesta di giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio «per la valutazione della richiesta», non già per la celebrazione del giudizio abbreviato. 3.2. Tali principi riguardano anche il caso che si verifica allorché il GIP, prima di emanare l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato, abbia autorizzato la modificazione dell'imputazione. Infatti, una tale modificazione non è in questo caso disciplinata dall'art. 441-bis cod. proc. pen., che la consente nei soli casi, disciplinati dagli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5 cod. proc. pen, di integrazione probatoria effettuata su richiesta dell'imputato o d'ufficio. Il richiamato art. 441-bis cod. proc. pen. trova, infatti, applicazione solo nell'ambito del giudizio abbreviato e cioè solo dopo l'emanazione dell'ordinanza di ammissione del relativo giudizio speciale, e non anche dopo la semplice emanazione del decreto de plano con il quale viene fissata l'udienza per la delibazione della istanza di giudizio abbreviato. 4. Tanto premesso, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è abnorme. In disparte l’assoluta erroneità della formula adottata circa la nullità «dell’udienza camerale» poiché la Corte d’Assise non indica quale sia la causa di un tale supposto vizio , l’ordinanza impugnata dispone un’ingiustificata regressione del procedimento e una non consentita stasi processuale. 4.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il provvedimento abnorme è quello che si concreta «in una pronuncia che per la sua stranezza e la singolarità del contenuto si pone al di fuori delle norme e dell'intero ordinamento processuale, così da rendere indispensabile il rimedio del ricorso per cassazione al fine di rimuovere una situazione processuale altrimenti insanabile» (Sez. 6, n. 4121 del 19/11/1992, Bosca, Rv. 192943; Sez. 1, n. 1638 del 08/04/1991, Zanetti, Rv. 187546; Sez. 5, n. 1338 del 22/06/1992, P.M. in proc. Zinno, Rv. 191559). L’abnormità, pertanto, funge da rimedio di chiusura delle impugnazioni penali, consentendo il controllo della Corte di cassazione in relazione a fattispecie per le quali non è espressamente prevista l’impugnabilità, atteggiandosi essa abnormità a motivo del ricorso. Le Sezioni Unite, con plurime decisioni, hanno chiarito che «l’abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094). 4.2. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata assume entrambe le anzidette caratteristiche poiché si pone, per la sua intrinseca stravaganza e palese incoerenza, al di fuori del sistema processuale e determina una stasi del procedimento là dove risulta impossibile celebrare il giudizio abbreviato per un reato escluso dall’art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., reato validamente contestato in sede preliminare dal pubblico ministero, e, contemporaneamente, impedisce la celebrazione del giudizio ordinario per il medesimo reato. Va, inoltre, rilevato che l’abnormità del provvedimento di restituzione per la celebrazione del giudizio abbreviato risulta macroscopica ove si consideri che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato salva l'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018 – 01), mentre nessuna conseguenza si verifica per l’imputato che, a norma dell’art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., beneficia comunque della diminuente nel caso in cui la Corte d’Assise rilevi l’insussistenza della circostanza aggravante che aveva impedito l’accesso al rito abbreviato. 5. Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: «È abnorme il provvedimento con il quale la Corte d’Assise, investita del giudizio immediato per un reato punibile con la pena dell’ergastolo come derivante dalla modificazione dell’imputazione effettuata dal pubblico ministero a seguito della richiesta di giudizio abbreviato depositata dall’imputato, restituisca gli atti al giudice per le indagini preliminari affinché proceda alla celebrazione del giudizio con le forme del rito abbreviato, non essendo ammissibile la regressione del procedimento a una fase precedente già esauritasi e avendo il provvedimento di restituzione l'unico effetto di imporre la celebrazione del rito abbreviato in un caso non consentito». 5.1. L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rin