CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36972/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA Sul ricorso n. 9825-2015, proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del direttore p.t., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis - Ricorrente e resistente incidentale [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentane p.t., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia n. 66, presso lo studio Fantozzi & Associati, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 355/04/2014 della Commissione tributaria regionale della Sardegna, depositata il 17.10.2014; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che A seguito di un controllo sulla posizione fiscale della società l'Agenzia delle entrate notificò l'avviso d'accertamento, relativo all'anno 2005, con cui, RW1982512015 COnSirereLFederld A C, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fu rettificato l'imponibile della contribuente ai fini Ires, Irap ed Iva. Furono inoltre comminate sanzioni. Seguì il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari, che con sentenza n. 197/05/2011 rigettò il ricorso introduttivo. La società propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, che con sentenza 355/04/2014 ne accolse in parte le ragioni, annullando le sanzioni. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la pronuncia dinanzi a questa Corte, affidandosi a due motivi. La società ha resistito con controricorso, a sua volta censurando la sentenza con sei motivi. Nelle more del giudizio la società ha depositato istanza con cui ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie, disciplinata dall'art. 6, commi 12 e 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni in I. 17 dicembre 2018, n. 136. Nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2022 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che La società ha dimostrato di aver presentato la dichiarazione di definizione agevolata ed ha allegato la documentazione da cui risultano gli importi dovuti e quelli versati. L'Agenzia delle entrate ha riconosciuto la validità del condono, comunicando la regolarità della definizione della lite. La causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata. D'altronde l'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018 prevede che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali...» e, ai sensi del successivo comma 13, «in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto...». Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. RGN 9825/2015 Consigliere r i. Federici • 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Spese a carico di chi le ha sostenute. Così