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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 30828/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21742/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - domicilio digitale: giancarlocontento@ordineavvocatiroma.org- -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 5 /C in [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL].it- -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n. 4341/2023 depositata il 26/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di due alloggi nel Condominio di via delle Rose n.5 in [OSCURATO:PERSONA], aveva proposto opposizione avanti al Giudice di Pace di Milano al decreto ingiuntivo ottenuto a suo carico dal Condominio: l’opponente aveva contestato per vari profili gli importi che le erano stati addebitati per le riparazioni, prospettate dalla controparte come conseguenti ad infiltrazioni d’acqua verificatesi negli appartamenti siti sotto le sue unità immobiliari. [OSCURATO:PERSONA] di Pace aveva respinto l’opposizione e il Tribunale di Milano, adito in sede di impugnazione da [OSCURATO:PERSONA], aveva respinto l’appello in base alle seguenti considerazioni: -è irrilevante quante fatture abbia inviato l’amministratore alla società assicuratrice per i danni di cui si discute, dato che la società aveva limitato l’indennizzo che riteneva dovuto ad uno specifico importo; dalla perizia assicurativa in atti si evince infatti che i danni ritenuti coperti dalla polizza erano pari a € 1.020,00 che, dedotta la franchigia residuavano in € 770,00; le somme non indennizzate sono state poste a carico dell’appellante dal Condominio, perché conseguenti a spargimento d’acqua dalla sua proprietà, non correlabile a rottura di elettrodomestici e relativi allacciamenti (per la quale avrebbe operato la copertura assicurativa); l’infiltrazione occorsa nel 2014 era infatti pacificamente derivata dalla rottura della tubazione orizzontale di carico dell’acqua calda dell’appartamento di parte appellante, rimanendo così esclusa dalla relativa copertura assicurativa; all’esito della ricostruzione operata dal Condominio, è pure da escludere la lamentata duplicazione di fatture, salvo che per le fatture n.931/2014 e n.1029/2014, con le quali la società che si era occupata dei lavori aveva per errore fatturato due volte lo stesso intervento (l’errore era stato corretto tempestivamente); vi erano inoltre debiti dell’appellante per residui da consuntivi precedenti, per spese condominiali non pagate; il pagamento affermato effettuato dall’appellante di € 55,93, ritenute dovute, dopo la notificazione del decreto ingiuntivo non ne comporta la revoca perché non provato. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di via delle Rose n. 5 in [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione anticipata, opposta dalla ricorrente con conseguente fissazione di adunanza in camera di consiglio, prima della quale solo il controricorrente ha depositato memoria illustrativa ulteriore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di doglianza [OSCURATO:PERSONA] lamenta omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti, documenti e punti decisivi della controversia ex art.360 n.3 c.p.c. .

La Corte di merito avrebbe errato nella corretta ricostruzione del dovuto, non considerando tutti gli importi e non rendendosi quindi conto né delle duplicazioni di voci praticate dal Condominio, né del fatto che alla società assicuratrice alcune fatture non furono inoltrate nonostante riguardassero lavori coperti dalla polizza.

Nel contratto di assicurazione sarebbe stato mal individuato l’articolo di riferimento, che sarebbe stato da identificare a pag.9 delle condizioni riguardanti le garanzie aggiuntive, dovendosi intendere per “fabbricato”, oltre agli impianti fissi per natura e destinazione, i locali costituenti l’intero fabbricato o una sua porzione (quindi non le sole parti comuni) e dovendosi considerare l’impianto di riscaldamento, pur se autonomo, come parte strutturale dello stabile (di autonomo ci sarebbero solo l’accensione e lo spegnimento); si contestano altresì i calcoli effettuati da controparte e presi a riferimento dal Tribunale, che nemmeno terrebbero conto di tutti gli importi riconosciuti per il sinistro dalla società assicuratrice.

Il motivo è palesemente infondato.

Sotto il profilo della violazione di legge, che sembra essere prospettata in relazione al disposto dell’art.132 co 2 n.4 c.p.c., si deve escludere che si verta in ipotesi di motivazione totalmente omessa o meramente apparente, perché il Tribunale ha ricostruito in modo chiaro e leggibile, senza contraddizioni, il percorso motivazionale seguito per giungere alla decisione, dando conto in modo esplicito degli elementi istruttori valorizzati, dei motivi della loro valorizzazione e dell’interpretazione datane -cfr., anche per le considerazioni a seguire, Cass.

SU n.8053/2014, sulle cui indicazioni interpretative si è assestata in modo uniforme la giurisprudenza di legittimità successiva: La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione -.

Si deve poi escludere che possa essere suscettibile di esame, in sede di legittimità, la motivazione della sentenza operata dal Giudice di merito sotto il profilo di una pretesa sua insufficienza: ciò già a far data dalla riforma dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c. operata con d.l. n.83/2012, conv. in l. n.134/2012, che ha limitato le violazioni inquadrabili nell’ambito del disposto dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c. a quelle consistenti nell’omessa valutazione di un fatto decisivo discusso dalle parti -si richiama, ancora, l’orientamento interpretativo di legittimità a partire da Cass.

SU n.8053/2014, che ha pure evidenziato come L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie -.

Nel caso di specie, inoltre, non solo il generico riferimento a fatto decisivo operato dalla ricorrente nell’intestazione del motivo in esame non appare esplicitato in modo chiaro e univoco nell’articolazione argomentativa successiva (la parte individua non uno specifico fatto ma una serie di elementi che prospetta genericamente come di lettura convergente in senso opposto a quello operato dalla Corte di merito: per argomenti di valutazione sul punto cfr. Cass. n.2961/2025, Cass. n.17005/2024, Cass.n.10253/2021) ma, in presenza di una pronuncia di appello pienamente confermativa di quella di primo grado, opererebbe comunque il disposto dell’art.360 co 4 c.p.c. (nel testo attuale come modificato dal d. lgs n.149/2022, essendo stato introdotto il ricorso dopo il primo gennaio 2023).

In concreto, [OSCURATO:PERSONA] propone inammissibilmente come violazioni di legge pretese criticità dell’iter motivazionale che ha portato alla decisione impugnata volte invece a colpire le attività di interpretazione e di valutazione del materiale probatorio, costituenti prerogativa esclusiva del Giudice di merito, alle quali la ricorrente vorrebbe sostituire una diversa scelta interpretativa a proprio vantaggio

2. Con il secondo motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] lamenta la “violazione ed errata applicazione dell’art.115 c.p.c. e 1988 c.c.” La ricorrente ribadisce che il pagamento di € 55,93 sarebbe stato effettivamente eseguito e che ciò sarebbe stato riconosciuto dalla controparte: secondo la ricorrente il Tribunale di Milano ne avrebbe dovuto tenere conto e revocare, di conseguenza, il decreto ingiuntivo.

Il motivo in esame è inammissibile.

Il Tribunale di Milano ha affermato che non vi era prova dell’intervenuto pagamento, con ciò escludendo l’operatività del disposto dell’art.115 c.p.c. quanto alla non contestazione.

La ricorrente avrebbe dovuto quindi, ai fini della sufficienza del ricorso ex art.366 c.p.c., indicare in quale atto, non esaminato dal Giudice di merito, la controparte aveva riconosciuto espressamente l’intervenuto pagamento o, comunque, aveva affermato o considerato pacifica la relativa circostanza: a tal fine non può essere sufficiente il mero richiamo alla sola memoria di controparte ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c., della quale è riportato un passaggio parziale che, testualmente, non può essere ritenuto univoco riconoscimento dell’intervenuto preteso pagamento ai sensi dell’art.115 c.p.c. -il passaggio è il seguente: … la signora Bocca …abbia provveduto a corrispondere parte del debito ingiunto … -, perchè comporta un’attività interpretativa e valutativa di carattere meritale incompatibile con l’operatività della non contestazione.

Anche per il profilo in esame quindi la ricorrente prospetta come ipotesi di violazione dell’art.115 c.p.c. quella che in concreto è una richiesta di rivalutazione del merito della decisione del Tribunale di Milano sulla questione riproposta.

In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. - apparendo la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso pienamente assimilabile all’inammissibilità rilevata dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del Condominio di via delle Rose n.5 in [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore del Condominio di via delle Rose n.5 in [OSCURATO:PERSONA], di una somma ulteriore, pari ad € 2.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21742/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - domicilio digitale: giancarlocontento@ordineavvocatiroma.org- -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 5 /C in [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL].it- -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n. 4341/2023 depositata il 26/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di due alloggi nel Condominio di via delle Rose n.5 in [OSCURATO:PERSONA], aveva proposto opposizione avanti al Giudice di Pace di Milano al decreto ingiuntivo ottenuto a suo carico dal Condominio: l’opponente aveva contestato per vari profili gli importi che le erano stati addebitati per le riparazioni, prospettate dalla controparte come conseguenti ad infiltrazioni d’acqua verificatesi negli appartamenti siti sotto le sue unità immobiliari. [OSCURATO:PERSONA] di Pace aveva respinto l’opposizione e il Tribunale di Milano, adito in sede di impugnazione da [OSCURATO:PERSONA], aveva respinto l’appello in base alle seguenti considerazioni: -è irrilevante quante fatture abbia inviato l’amministratore alla società assicuratrice per i danni di cui si discute, dato che la società aveva limitato l’indennizzo che riteneva dovuto ad uno specifico importo; dalla perizia assicurativa in atti si evince infatti che i danni ritenuti coperti dalla polizza erano pari a € 1.020,00 che, dedotta la franchigia residuavano in € 770,00; le somme non indennizzate sono state poste a carico dell’appellante dal Condominio, perché conseguenti a spargimento d’acqua dalla sua proprietà, non correlabile a rottura di elettrodomestici e relativi allacciamenti (per la quale avrebbe operato la copertura assicurativa); l’infiltrazione occorsa nel 2014 era infatti pacificamente derivata dalla rottura della tubazione orizzontale di carico dell’acqua calda dell’appartamento di parte appellante, rimanendo così esclusa dalla relativa copertura assicurativa; all’esito della ricostruzione operata dal Condominio, è pure da escludere la lamentata duplicazione di fatture, salvo che per le fatture n.931/2014 e n.1029/2014, con le quali la società che si era occupata dei lavori aveva per errore fatturato due volte lo stesso intervento (l’errore era stato corretto tempestivamente); vi erano inoltre debiti dell’appellante per residui da consuntivi precedenti, per spese condominiali non pagate; il pagamento affermato effettuato dall’appellante di € 55,93, ritenute dovute, dopo la notificazione del decreto ingiuntivo non ne comporta la revoca perché non provato. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di via delle Rose n. 5 in [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione anticipata, opposta dalla ricorrente con conseguente fissazione di adunanza in camera di consiglio, prima della quale solo il controricorrente ha depositato memoria illustrativa ulteriore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di doglianza [OSCURATO:PERSONA] lamenta omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti, documenti e punti decisivi della controversia ex art.360 n.3 c.p.c. . La Corte di merito avrebbe errato nella corretta ricostruzione del dovuto, non considerando tutti gli importi e non rendendosi quindi conto né delle duplicazioni di voci praticate dal Condominio, né del fatto che alla società assicuratrice alcune fatture non furono inoltrate nonostante riguardassero lavori coperti dalla polizza. Nel contratto di assicurazione sarebbe stato mal individuato l’articolo di riferimento, che sarebbe stato da identificare a pag.9 delle condizioni riguardanti le garanzie aggiuntive, dovendosi intendere per “fabbricato”, oltre agli impianti fissi per natura e destinazione, i locali costituenti l’intero fabbricato o una sua porzione (quindi non le sole parti comuni) e dovendosi considerare l’impianto di riscaldamento, pur se autonomo, come parte strutturale dello stabile (di autonomo ci sarebbero solo l’accensione e lo spegnimento); si contestano altresì i calcoli effettuati da controparte e presi a riferimento dal Tribunale, che nemmeno terrebbero conto di tutti gli importi riconosciuti per il sinistro dalla società assicuratrice. Il motivo è palesemente infondato. Sotto il profilo della violazione di legge, che sembra essere prospettata in relazione al disposto dell’art.132 co 2 n.4 c.p.c., si deve escludere che si verta in ipotesi di motivazione totalmente omessa o meramente apparente, perché il Tribunale ha ricostruito in modo chiaro e leggibile, senza contraddizioni, il percorso motivazionale seguito per giungere alla decisione, dando conto in modo esplicito degli elementi istruttori valorizzati, dei motivi della loro valorizzazione e dell’interpretazione datane -cfr., anche per le considerazioni a seguire, Cass. SU n.8053/2014, sulle cui indicazioni interpretative si è assestata in modo uniforme la giurisprudenza di legittimità successiva: La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione -. Si deve poi escludere che possa essere suscettibile di esame, in sede di legittimità, la motivazione della sentenza operata dal Giudice di merito sotto il profilo di una pretesa sua insufficienza: ciò già a far data dalla riforma dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c. operata con d.l. n.83/2012, conv. in l. n.134/2012, che ha limitato le violazioni inquadrabili nell’ambito del disposto dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c. a quelle consistenti nell’omessa valutazione di un fatto decisivo discusso dalle parti -si richiama, ancora, l’orientamento interpretativo di legittimità a partire da Cass. SU n.8053/2014, che ha pure evidenziato come L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie -. Nel caso di specie, inoltre, non solo il generico riferimento a fatto decisivo operato dalla ricorrente nell’intestazione del motivo in esame non appare esplicitato in modo chiaro e univoco nell’articolazione argomentativa successiva (la parte individua non uno specifico fatto ma una serie di elementi che prospetta genericamente come di lettura convergente in senso opposto a quello operato dalla Corte di merito: per argomenti di valutazione sul punto cfr. Cass. n.2961/2025, Cass. n.17005/2024, Cass.n.10253/2021) ma, in presenza di una pronuncia di appello pienamente confermativa di quella di primo grado, opererebbe comunque il disposto dell’art.360 co 4 c.p.c. (nel testo attuale come modificato dal d. lgs n.149/2022, essendo stato introdotto il ricorso dopo il primo gennaio 2023). In concreto, [OSCURATO:PERSONA] propone inammissibilmente come violazioni di legge pretese criticità dell’iter motivazionale che ha portato alla decisione impugnata volte invece a colpire le attività di interpretazione e di valutazione del materiale probatorio, costituenti prerogativa esclusiva del Giudice di merito, alle quali la ricorrente vorrebbe sostituire una diversa scelta interpretativa a proprio vantaggio 2. Con il secondo motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] lamenta la “violazione ed errata applicazione dell’art.115 c.p.c. e 1988 c.c.” La ricorrente ribadisce che il pagamento di € 55,93 sarebbe stato effettivamente eseguito e che ciò sarebbe stato riconosciuto dalla controparte: secondo la ricorrente il Tribunale di Milano ne avrebbe dovuto tenere conto e revocare, di conseguenza, il decreto ingiuntivo. Il motivo in esame è inammissibile. Il Tribunale di Milano ha affermato che non vi era prova dell’intervenuto pagamento, con ciò escludendo l’operatività del disposto dell’art.115 c.p.c. quanto alla non contestazione. La ricorrente avrebbe dovuto quindi, ai fini della sufficienza del ricorso ex art.366 c.p.c., indicare in quale atto, non esaminato dal Giudice di merito, la controparte aveva riconosciuto espressamente l’intervenuto pagamento o, comunque, aveva affermato o considerato pacifica la relativa circostanza: a tal fine non può essere sufficiente il mero richiamo alla sola memoria di controparte ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c., della quale è riportato un passaggio parziale che, testualmente, non può essere ritenuto univoco riconoscimento dell’intervenuto preteso pagamento ai sensi dell’art.115 c.p.c. -il passaggio è il seguente: … la signora Bocca …abbia provveduto a corrispondere parte del debito ingiunto … -, perchè comporta un’attività interpretativa e valutativa di carattere meritale incompatibile con l’operatività della non contestazione. Anche per il profilo in esame quindi la ricorrente prospetta come ipotesi di violazione dell’art.115 c.p.c. quella che in concreto è una richiesta di rivalutazione del merito della decisione del Tribunale di Milano sulla questione riproposta. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. - apparendo la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso pienamente assimilabile all’inammissibilità rilevata dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del Condominio di via delle Rose n.5 in [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore del Condominio di via delle Rose n.5 in [OSCURATO:PERSONA], di una somma ulteriore, pari ad € 2.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de