CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 37639/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/3/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente assertivi della esistenza di vizi in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e trattamento sanzionatorio (perché eccessivo), nonché riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito che, con motivazione logica, ha esaminato i motivi di impugnazione confermando la sentenza di primo grado, a propria volta specifica nella enucleazione degli elementi responsabilità concorsuale acquisiti a carico dell'imputata; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore Presid