CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2024
Cassazione n. 40963/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 3 maggio 2024, con la quale il Tribunale di Latina rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 671, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il giudice a quo ha specificamente motivato con riguardo tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso (il tempo trascorso tra le condotte di detenzione e spaccio pari a circa dieci anni, la disomogeneità delle modalità di esecuzione delle stesse, il concorso con soggetti diversi e in territori diversi, la natura dello stupefacente trattato), sottolineando i profili incompatibili con la previa programmazione delle condotte e quelli privi di valore probatorio rispetto al prospettato unico disegno criminoso ed infine concludendo per l'occasionalità delle condotte piuttosto che per la continuazione; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità («Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»; Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazion al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019);Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così. il 10 ottobre 2024 tensore Il residen e Vi 4 enzo S ni , tu, ! ,Iii" D E [OSCURATO:PERSONA]