CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 settembre 2022
Cassazione n. 30671/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1422/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e QUESTORE della PROVINCIA di TORINO -intimati - avverso il decreto del Giudice di pace di Torino avverso n. 11139/2022depositato i l 2/9/2022; a cui è stato riunito il ricorso iscritto al n. 2181/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e QUESTORE della PROVINCIA di TORINO -intimati - avverso il provvedimento del Tribunale di Torino n. 16369/2022 depositatoi l 14/9/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/9/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], sbarcato presso l’isola di Lampedusa il 28 agosto 2022, era destinatario di un decreto di respingimento adottato dal Questore di Agrigento in data 31 agosto 2022, eseguito con trattenimento presso il C.P.R. di Torino. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino convalidava il provvedimento di trattenimento, osservando, in particolare, che dal foglio notizie allegato in atti risultava che lo straniero era venuto in Italia per trovare lavoro e non aveva richiesto la protezione internazionale; escludeva, inoltre, che l’espulsione fosse collettiva, essendo stata valutata singolarmente la situazione personale del trattenuto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione (rubricato al n. 1422/2023) avverso tale decreto, adottato in data 2 settembre 2022, articolando due motivi di censura. Gli intimati Ministero dell’Interno e Questore della Provincia di Torino non hanno svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. 3. [OSCURATO:PERSONA] domanda di protezione internazionale in data 10settembre 2022, a seguito della quale il Questore di Torino disponeva, con contestuale provvedimento, il suo trattenimento ai sensi dell’art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015. Il Tribunale di Torino, con decreto del 13 settembre 2022, convalidava tale provvedimento, ritenendo che il caso in esame dovesse sussumersi nella previsione di cui all’art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto separato ricorso (rubricato al n. 2181/2023) per la cassazione di tale provvedimento prospettando un unico motivo di doglianza. Gli intimati Ministero dell’Interno e Questore della Provincia di Torino non hanno svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 5. L’art. 6 d. lgs. 142/2015 stabilisce che il migrante, se nel momento in cui presenta la domanda di protezione internazionale sia già trattenuto in un C.P.R. in funzione del rimpatrio (ex art. 14 d. lgs. 286/1998) e vi sia fondato motivo di ritenere che la domanda abbia mero carattere strumentale e dilatorio (per ritardare o impedire l’espulsione o il respingimento differito), rimane trattenuto nel centro (comma 3), a seguito di un nuovo decreto adottato dal questore e sottoposto a un secondo giudizio di convalida di competenza del tribunale; in caso di convalida (a mente di quanto previsto dal successivo comma 5) inizia un nuovo trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni e i termini dell’originario trattenimento ex art. 14, comma 5, d. lgs. 286/1998 sono sospesi. Si susseguono, così, due diversi provvedimenti di trattenimento, adottati il primo ai sensi dell’art. 14 d. lgs. 286/1998, il secondo ex art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015 in ragione della ritenuta pretestuosità della domanda di asilo presentata da chi si trovi già sottoposto in una condizione di trattenimento. È evidente, perciò, la correlazione fra i due provvedimenti, dato che il secondo in tanto può essere adottato in quanto esista e sia legittimo il primo (giacché, diversamente, il trattenimento nei confronti di chi abbia presentato domanda di asilo può essere disposto soltanto ove ricorrano le diverse condizioni previste dall’art. 6, comma 2, d. lgs. 142/2015). Un simile rapporto di correlazione induce a disporre la riunione del ricorso n. 2181/2023, relativo al procedimento di cd. “riconvalida” conseguente al trattenimento disposto dal questore exart. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015, a quello iscritto al n. 1422/2023, che concerne, invece, il procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento emesso ai sensi dell’art. 14, comma 4, T.U.I., in ragione del rapporto di pregiudizialità esistente fra i due provvedimenti impugnati. Infatti, l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., essendo volto a garantire l'economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro decisioni diverse, pronunciate in separati giudizi, legate l'una all'altra da un rapporto di pregiudizialità e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (Cass.22631/2011, Cass. 14607/2007). 6. Il primo motivo del ricorso n. 1422/2023 , sotto la rubrica “violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto – mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale”, assume che il giudice di pace abbia erroneamente ritenuto che la mancata manifestazione della volontà di chiedere asilo al momento dello sbarco avesse sanato l’omessa informativa in materia di protezione internazionale, quando invece tale informazione costituiva un adempimento preliminare ed essenziale all’adeguata raccolta delle informazioni dallo straniero e un onere imprescindibile ai fini di garantire la regolarità della procedura e l’effettività dei suoi diritti. 7. Sulle questioni implicate da tale motivo di ricorso questa Sezione, con ordinanze 27 luglio 2023, n. 22806 e 4 agosto 2023, n. 23843, ha disposto la rimessione alla pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico delle stesse. Si rende pertanto opportuno attendere la decisione che verrà assunta nella pubblica udienza con il più ampio dispiegarsi del contraddittorio processuale e la partecipazione anche del Procuratore Generale. La causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione sui ricorsi sopra indicati rimessi alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte riunisce il ricorso rubricato al n.