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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 29398/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 25900-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 2437 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 283/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/06/2016 R.G.N. 426/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 21 giugno 2022 - Pres.

Berrino, rei.

Buffa - causa numero 15 - INPS contro [OSCURATO:PERSONA] +1 Con sentenza del 3.6.16 la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del tribunale di Ivrea, che aveva accolto la domanda dei lavoratori in epigrafe volta al riconoscimento della contribuzione integrativa per iscrizione al Fondo gas e del connesso diritto alla prosecuzione volontaria dei relativi versamenti.

In particolare, la corte territoriale ha escluso che il ritardo di pagamento di un solo bollettino potesse essere indicativo della volontà abdicativa dei ricorrenti rispetto all'adesione al fondo, tanto più che successivamente i versamenti erano stati regolari; per altro verso la corte ha ritenuto non ipotizzabile una decadenza in assenza di previsione relativa.

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resistono con controricorso i lavoratori.

Con l'unico motivo si deduce violazione dell'articolo 38 comma 5 legge 289 del 2002, del DM 16.6.02 e 8 d.lgs. 184 del 97, per avere la corte territoriale trascurato che il mancato versamento di una rata comporta l'impossibilità di fruizione dell'istituto.

Il ricorso è infondato.

Intanto, l'istituto della prosecuzione volontaria non conosce decadenza, ma solo sospensione in presenza di contribuzione obbligatoria contestuale; la perentorietà del termine (ex art. 8 d.lgs. 184/97) per effettuare i versamenti non incide sulla facoltà di proseguire volontariamente i versamenti per il periodo successivo, fino al momento della maturazione della pensione, incidendo al più solo sul versamento del trimestre in questione, laddove la prestazione integrativa resta condizionata solo al completamento dei versamenti per il periodo minimo complessivo richiesto.

Questa Corte ha infatti già affermato (Sez.

L - , Ordinanza n. 19054 del 14/09/2020, Rv. 658991 - 01) -in un quadro normativo e in contesto fattuale del tutto sovrapponibili a quello oggetto del presente giudizio- che, in materia di iscrizione al Fondo integrativo a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (cd.

"Fondo gas"), il tardivo pagamento della contribuzione volontaria mediante bollettino di conto corrente postale con periodicità trimestrale determina la mancata copertura assicurativa del trimestre precedente, cui il pagamento intempestivo si correla, ma non anche la perdita del trattamento pensionistico - in funzione dell'ottenimento del quale la predetta contribuzione si giustifica ed è prevista dalla legge -, perché ciò equivarrebbe ad introdurre implicitamente una decadenza in relazione all'esercizio non di un diritto ad una prestazione, bensì di una facoltà avente ad oggetto l'effettuazione di un pagamento, come tale non soggetto a decadenza né a prescrizione.

In altri termini, la perentorietà del termine fissato per il versamento - a fronte della quale (salvo cause di forza maggiore) il rimborso dei contributi tardivamente versati costituisce un effetto automatico della loro inefficacia ai fini del conseguimento delle prestazioni assicurative- esclude la possibilità d'imputare il tardivo versamento ad un diverso periodo contributivo, ma non implica in alcun modo effetti ulteriori (non previsti da alcuna disposizione) ed in particolare la perdita della possibilità di effettuare i versamenti per í periodi successivi, sicché questi ultimi potranno essere ancora utili per il conseguimento della prestazione previdenziale in discorso.

Va infine aggiunto, per completezza, che nella specie la corte territoriale, con accertamento di merito qui non sindacabile, ha accertato l'assenza di una volontà abdicativa dei lavoratori, non riscontrabile nel ritardato pagamento del singolo rateo.

Per quanto detto, il ricorso deve essere rigettato.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsì, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 25900-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 2437 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 283/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/06/2016 R.G.N. 426/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 21 giugno 2022 - Pres. Berrino, rei. Buffa - causa numero 15 - INPS contro [OSCURATO:PERSONA] +1 Con sentenza del 3.6.16 la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del tribunale di Ivrea, che aveva accolto la domanda dei lavoratori in epigrafe volta al riconoscimento della contribuzione integrativa per iscrizione al Fondo gas e del connesso diritto alla prosecuzione volontaria dei relativi versamenti. In particolare, la corte territoriale ha escluso che il ritardo di pagamento di un solo bollettino potesse essere indicativo della volontà abdicativa dei ricorrenti rispetto all'adesione al fondo, tanto più che successivamente i versamenti erano stati regolari; per altro verso la corte ha ritenuto non ipotizzabile una decadenza in assenza di previsione relativa. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resistono con controricorso i lavoratori. Con l'unico motivo si deduce violazione dell'articolo 38 comma 5 legge 289 del 2002, del DM 16.6.02 e 8 d.lgs. 184 del 97, per avere la corte territoriale trascurato che il mancato versamento di una rata comporta l'impossibilità di fruizione dell'istituto. Il ricorso è infondato. Intanto, l'istituto della prosecuzione volontaria non conosce decadenza, ma solo sospensione in presenza di contribuzione obbligatoria contestuale; la perentorietà del termine (ex art. 8 d.lgs. 184/97) per effettuare i versamenti non incide sulla facoltà di proseguire volontariamente i versamenti per il periodo successivo, fino al momento della maturazione della pensione, incidendo al più solo sul versamento del trimestre in questione, laddove la prestazione integrativa resta condizionata solo al completamento dei versamenti per il periodo minimo complessivo richiesto. Questa Corte ha infatti già affermato (Sez. L - , Ordinanza n. 19054 del 14/09/2020, Rv. 658991 - 01) -in un quadro normativo e in contesto fattuale del tutto sovrapponibili a quello oggetto del presente giudizio- che, in materia di iscrizione al Fondo integrativo a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (cd. "Fondo gas"), il tardivo pagamento della contribuzione volontaria mediante bollettino di conto corrente postale con periodicità trimestrale determina la mancata copertura assicurativa del trimestre precedente, cui il pagamento intempestivo si correla, ma non anche la perdita del trattamento pensionistico - in funzione dell'ottenimento del quale la predetta contribuzione si giustifica ed è prevista dalla legge -, perché ciò equivarrebbe ad introdurre implicitamente una decadenza in relazione all'esercizio non di un diritto ad una prestazione, bensì di una facoltà avente ad oggetto l'effettuazione di un pagamento, come tale non soggetto a decadenza né a prescrizione. In altri termini, la perentorietà del termine fissato per il versamento - a fronte della quale (salvo cause di forza maggiore) il rimborso dei contributi tardivamente versati costituisce un effetto automatico della loro inefficacia ai fini del conseguimento delle prestazioni assicurative- esclude la possibilità d'imputare il tardivo versamento ad un diverso periodo contributivo, ma non implica in alcun modo effetti ulteriori (non previsti da alcuna disposizione) ed in particolare la perdita della possibilità di effettuare i versamenti per í periodi successivi, sicché questi ultimi potranno essere ancora utili per il conseguimento della prestazione previdenziale in discorso. Va infine aggiunto, per completezza, che nella specie la corte territoriale, con accertamento di merito qui non sindacabile, ha accertato l'assenza di una volontà abdicativa dei lavoratori, non riscontrabile nel ritardato pagamento del singolo rateo. Per quanto detto, il ricorso deve essere rigettato. Spese secondo soccombenza. Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsì, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma