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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 45062/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.

Rilevato che la difesa si duole della mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 58

I. 689/81 e 545 bis cod. proc. pen.

Considerato che il rigetto della richiesta è sorretto da conferente motivazione, non suscettibile di essere censurata in questa sede, avendo la corte di merito, sulla base di un giudizio coerente con le risultanze in atti, espresso una prognosi negativa in ordine all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria; considerato che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, è consentito al giudice di merito respingere la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi ove, in base ad un giudizio di fatto, ritenga che l'imputato non adempirà al pagamento (cfr. Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, Majer, Rv. 283954 - 01; Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen. Rilevato che la difesa si duole della mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 58 I. 689/81 e 545 bis cod. proc. pen. Considerato che il rigetto della richiesta è sorretto da conferente motivazione, non suscettibile di essere censurata in questa sede, avendo la corte di merito, sulla base di un giudizio coerente con le risultanze in atti, espresso una prognosi negativa in ordine all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria; considerato che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, è consentito al giudice di merito respingere la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi ove, in base ad un giudizio di fatto, ritenga che l'imputato non adempirà al pagamento (cfr. Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, Majer, Rv. 283954 - 01; Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45062/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris