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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 1997

Cassazione n. 49145/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/03/1997 avverso la sentenza del 14/10/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO Udato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 ottobre 2021 il G.U.P. del Tribunale di Bergamo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, previa riqualificazione del reato contestato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la pena di anni uno di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in più punti della sentenza, per essere stata omessa, in particolare, l'esplicazione delle ragioni per cui non ricorrerebbero i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.

La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 novembre 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/03/1997 avverso la sentenza del 14/10/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO Udato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 ottobre 2021 il G.U.P. del Tribunale di Bergamo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, previa riqualificazione del reato contestato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la pena di anni uno di reclusione ed euro 1.400,00 di multa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in più punti della sentenza, per essere stata omessa, in particolare, l'esplicazione delle ragioni per cui non ricorrerebbero i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 novembre 2022 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 49145/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris