CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 luglio 1963
Cassazione n. 24410/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 15/09/2025 della Corte di appello di Roma; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 15/09/2025, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza con cui, il precedente 18/02/2021, il Tribunale di Latina aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di omicidio colposo loro ascritto e li aveva, quindi, condannati alla pena ritenuta di giustizia, mediante la rideterminazione, in senso meno afflittivo, del trattamento sanzionatorio riservato al solo [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del concordato sulla pena raggiunto dal suo difensore e dal pubblico ministero. Nello specifico, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], quale conducente dell'auto [OSCURATO:PERSONA], targata [OSCURATO:TARGA], è stato ritenuto penalmente responsabile del decesso di [OSCURATO:PERSONA], passeggiero dell'auto MERCEDES classe A, targata [OSCURATO:TARGA],condotta dall'imputata in procedimento connesso [OSCURATO:PERSONA], per aver favorito, con un'imprudente manovra di sorpasso di tale vettura, l'impatto frontale tra la stessa e l'auto [OSCURATO:PERSONA] 156, targata [OSCURATO:TARGA], condotta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che percorreva la medesima via nell'opposto senso di marcia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato tre motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di determinazione della velocità a cui viaggiavano i veicoli coinvolti nel sinistro e di ritenuta non correttezza della manovra di sorpasso effettuata dell'auto condotta dall'imputato. Sostiene, in particolare, che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe stabilita in via ipotetica la velocità a cui procedeva l'auto condotta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'impatto, avendo sostanzialmente ammesso tale circostanza lo stesso consulente tecnico del pubblico ministero, ing. [OSCURATO:PERSONA] e si sarebbe, inoltre, giudicata scorretta la manovra di sorpasso effettuata dal primo senza attribuire alcun rilievo alle dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA] ed alla ricostruzione dell'occorso effettuata dal consulente tecnico della difesa, dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo del ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di vaglio critico delle risultanze istruttorie utilizzate nell'iter logico decisionale. Assume, in specie, che, con la decisione oggetto d'impugnativa, si sarebbe illogicamente collegato l'occorso alla condotta di guida tenuta dall'imputato, in esito alla valorizzazione delle sole conclusioni rassegnate, nella relazione a sua firma, dal consulente tecnico del pubblico ministero, ing. [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto dei chiarimenti da costui forniti durante l'audizione avvenuta nel giudizio di primo grado e dei contributi dichiarativi contestualmente offerti dalla testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] e dal consulente tecnico della difesa, dott. [OSCURATO:PERSONA], con i quali era stata prospettata una ricostruzione alternativa delle causali dell'incidente stradale. 22.3. Con il terzo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di utilizzo delle prove in funzione della ricostruzione dell'occorso. Osserva al riguardo che, con la decisione della Corte di appello, si sarebbe immotivatamente ed illogicamente obliterata la valutazione della condotta di guida tenuta dall'imputata in procedimento connesso [OSCURATO:PERSONA] in funzione della determinazione della causa dell'occorso, posto che tale condotta - sostanziatasi nel percorrere l'asse viario,, in maniera imprudente e contrastante con specifiche disposizioni del codice della strada, a cavallo della linea di mezzeria, sì da impedire al veicolo che seguiva, guidato dall'imputato, l'effettuazione, in sicurezza, della manovra di sorpasso - si connoterebbe, in tesi, per eccezionalità ed imprevedibilità tali da recidere il nesso di causalità ravvisato tra l'azione del predetto e il sinistro in concreto verificatosi. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale non partecipata, in assenza di richiesta di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Inammissibili perché versati in fatto sono il primo e il secondo motivo del ricorso, con i quali si lamenta vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di vaglio critico delle risultanze istruttorie utilizzate nell'iter logico decisionale e di utilizzo delle prove in funzione della ricostruzione dell'occorso, sostenendo che, con la pronunzia della Corte di appello, si sarebbe stabilita in via meramente ipotetica la velocità a cui procedeva l'auto condotta dall'imputato, in quanto avrebbe ammesso tale circostanza lo stesso consulente tecnico del pubblico ministero; si sarebbe inoltre, giudicata scorretta la manovra di sorpasso effettuata dal primo, senza attribuire rilievo alle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] ed alla ricostruzione dell'occorso effettuata dal consulente tecnico della difesa e si sarebbe, infine, illogicamente collegato il sinistro alla condotta di guida tenuta dall'imputato, in esito alla valorizzazione delle sole conclusioni rassegnate, nella relazione a sua firma, dal consulente tecnico dell'accusa, senza tener conto dei chiarimenti da costui forniti durante l'audizione avvenuta nel giudizio di primo 3grado e dei contributi dichiarativi offerti dalla testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] e dal consulente tecnico della difesa. Ritiene al riguardo il Collegio che le doglianze fatte valere con i motivi di ricorso in oggetto non colgano nel segno. E invero, la motivazione a corredo della decisione impugnata, che si integra, perché di analogo tenore, con quella della sentenza di condanna di primo grado, risulta congrua, coerente e tutt'altro che illogica, innanzitutto nella parte in cui sono esposti i criteri utilizzati per stabilire le velocità alle quali, rispettivamente, procedevano l'auto [OSCURATO:PERSONA], targata [OSCURATO:TARGA], condotta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], la vettura [OSCURATO:PERSONA] 156, targata [OSCURATO:TARGA], condotta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la vettura MERCEDES classe A, targata [OSCURATO:TARGA], condotta dall'imputata in procedimento connesso [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, infatti, è giunta alla conclusione che l'[OSCURATO:PERSONA] 156, proveniente dall'opposto senso di marcia, procedesse, al momento del violento impatto, a una velocità non inferiore a 110 km/h, che la MERCEDES classe A che precedeva il veicolo condotto dall'imputato procedesse, a sua volta, a circa 108 km/h e che la [OSCURATO:PERSONA] alla guida della quale sedeva quest'ultimo procedesse a velocità lievemente superiore a quella dell'auto che la precedeva, recependo all'uopo le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico del pubblico ministero, ing. [OSCURATO:PERSONA], nello scritto a sua firma e valorizzando, inoltre, l'entità dei danni riscontrati sui due veicoli scontratisi frontalmente. D'altro canto, i giudici di merito hanno sinteticamente esposto anche le ragioni giustificative della ritenuta non accoglibilità dell'alternativa ricostruzione delle cause del sinistro, effettuata dal consulente tecnico della difesa, dott. [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, a pag. 5 della decisione impugnata). Né appare suscettibile di positivo apprezzamento la deduzione di parte incentrata su un supposto travisamento della prova per omissione, prospettato con riguardo al narrato della teste [OSCURATO:PERSONA] (latrice di una non coincidente ricostruzione del sinistro), trovando applicazione in materia il consolidato insegnamento della giurisprudenza - al quale il Collegio intende dare continuità - secondo cui «Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nel solo caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (così: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269217-01). 4Deve, quindi, ragionevolmente concludersi che, con le doglianze dedotte attraverso i motivi di ricorso de quibus, si è prospettata un'inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti, dei quali si è sollecitata una ricostruzione alternativa a quella privilegiata dalla Corte di appello. È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, essendogli preclusa, in radice, la rivalutazione del fatto. 3. Manifestamente infondato è, invece, il terzo motivo del ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di utilizzo delle prove ai fini della ricostruzione dell'occorso, sostenendo che, con la decisione impugnata, si sarebbe immotivatamente obliterata la valutazione della condotta di guida tenuta dall'imputata in procedimento connesso [OSCURATO:PERSONA], in funzione dell'individuazione delle cause del sinistro, posto che la stessa - sostanziatasi nel percorrere l'asse viario a cavallo della linea di mezzeria, sì da impedire al veicolo che seguiva l'effettuazione, in sicurezza, del sorpasso - si connoterebbe, in tesi, per eccezionalità ed imprevedibilità tali da recidere il nesso di causalità ravvisato tra l'azione dell'imputato e l'incidente stradale in concreto verificatosi. Ritiene in proposito il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto, non siano riscontrabili nell'ordito argomentativo a corredo della decisione impugnata i vizi motivazionali dedotti con il motivo in trattazione. Ciò perché la Corte di appello di Roma, nel ricostruire la dinamica del sinistro stradale sottoposto al suo giudizio, ha valutato, seppur incidentalmente, anche la condotta di guida tenuta dall'imputata in procedimento connesso [OSCURATO:PERSONA], individuando, in specie, nell'elevata velocità alla quale procedeva l'auto Mercedes classe A, targata [OSCURATO:TARGA], dalla stessa guidata - risultata eccedente di ben 18 km/h il limite di velocità, di 90 km/h, vigente "in loco"- uno dei profili di colpa rilevanti ai fini di specifico interesse (così alle pagg. 8 e 9 della decisione impugnata). Né può ritenersi, come pure sostenuto nel motivo di ricorso, che la condotta colposa tenuta dalla predetta abbia costituito causa idonea, di per sé sola, a provocare l'evento, valsa, cioè, a recidere il nesso di causalità tra il verificarsi dell'occorso e la condotta, egualmente imprudente, tenuta dall'imputato. La Corte di appello di Roma ha chiarito infatti, con impianto argomentativo lineare, coerente e tutt'altro che illogico, che la condotta imprudente tenuta dalla menzionata utente della strada ha funto da concausa del sinistro, in uno all'eccessiva velocità alla quale procedevano gli altri due veicoli in esso coinvolti e all'azzardata manovra di sorpasso intrapresa dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], non 5avendo innescato un percorso causale completamente autonomo, né avendo luogo ad una linea di sviluppo della condotta antecedente del tutto eccezionale od imprevedibile (così, ex multis, Sez. 5, n. 7205 del 09/11/2022, dep. 2023, Licciardi, Rv. 284338-02). 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q. P.Q.M