CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 1975
Cassazione n. 33337/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/06/1975 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cessazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 6/05/2021, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Livorno emessa in data 18/11/2014, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui ai capi B) (artt. 81 cpv., 648, 61, n. 2, cod. pen.) e C) (art. 648 cod. pen.). 1.1. Al riguardo deduce, con unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'ad 62 bis cod. pen. Il motivo è manifestamente infondato in quanto afferente al trattamento sanzionatorio che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto. In particolare, la Corte territoriale ha determinato la pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., informando la pronuncia ai parametri della gravità dei fatti (utilizzo di un assegno rubato per commettere la truffa, detenzione di sei assegni di origine illecita) e della spiccata capacità a delinquere del prevenuto (desunta soprattutto dai numerosi precedenti penali anche specifici gravanti sull'imputato, che hanno indotto i giudici di merito a ritenerlo "soggetto abitualmente dedito ad operazioni illecite come quelle per cui si procede") (pag. 4 della sentenza impugnata). Parimenti, la decisione dei giudici di merito in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta fondata su un apparato motivazionale che valorizza coerentemente l'assenza di alcun profilo positivamente apprezzabile nell'ambito della capacità a delinquere dell'imputato o della c:oncreta gravità del fatto, anche considerando che la confessione resa durante il processo di merito era risultata priva di utilità ai fini dell'accertamento dei fatti di causa e meramente strumentale ad uno sconto di pena. Peraltro, va rilevato come la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Peraltro, le doglianze dedotte risultano meramente riproduttive di profili di censura già proposti con l'atto d'appello e già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni giuridiche, con cui il ricorrente non si confronta. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle a