CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 36298/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 5725-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROI\ L\, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]1TV, MICHELE P ETRELLA; -r&Orrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - contro [OSCURATO:PERSONA] E C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], n persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato \N -uomo DI Gwo - Iresistenti avverso la sentenza n. 6477/2020 della CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di cassazione, Seconda Sezione Civile, con la sentenza n. 6601/2022, accolto il secondo motivo della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] cassò la sentenza della Corte d'appello di Bologna, rinviando alla Corte d'appello di Milano "in diversa composizione"; - la Fimi, con ricorso ex art. 391-bis cod. proc• civ., sul presupposto che l'indicazione della Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio, doveva attribuirsi a un errore materiale, come era evidente dalla prescrizione di una diversa composizione, che non avrebbe avuto senso nel caso in cui la Corte di cassazione avesse inteso rinviare a diversa corte d'appello, chiede provvedersi alla correzione dell'errore materiale, indicando la Corte d'appello di Bologna; Nelle more, rileva il Collegio, su impulso d'ufficio, con provvedimento n. 10889/2022, pubblicato il 4/10/2022, eluesta Corte ha. provveduto Ric. 2022 n. 05725 sez. M2 - ud. 28-10-2022 -2- alla correzione dell'errore. Pertanto, non deve farsi luogo a provvedere sull'istanza di parte. . P.Q.M. dichiara non luogo a provvedere Così deciso nella camera d