CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2021
Cassazione n. 38601/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le~sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 9.2. - 18.3.2021 il Tribunale di Messina, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza, emessa in data 18.1.2021, con cui il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato, quale mandante, dell'omicidio volontario, aggravato da premeditazione e ai sensi dell'art. 7 legge n. 203/1991, di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in Acquedolci (ME) il 29.9.2001. La mattina del 29.9.2001, in zona rurale, veniva rinvenuto il cadavere di [OSCURATO:PERSONA], attinto da alcuni colpi di arma da fuoco, calibro 7,65. Nell'anno 2002, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver appreso da [OSCURATO:PERSONA] che la vittima era stata uccisa in quanto aveva posto in essere condotte - richiesta di pizzo a impresa che era sotto la protezione di >cosa nostra - non tollerabili dalla consorteria mafiosa operante nel territorio di gan [OSCURATO:PERSONA], di cui Virga era il referente. Nell'anno 2020 era poi sopraggiunta la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva che, qualche mese prima del fatto, si era tenuta una riunione tra gli esponenti delle famiglie mafiose operanti nel territorio nel corso della quale era stato contestato a Costanza il fatto di aver compiuto estorsioni per conto suo, circostanza che Costanza aveva ammesso promettendo di dividere il relativo profitto. Una volta allontanatosi Costanza, le persone presenti avevano deciso di eliminarlo. Barbagiovanni aveva ammesso di aver partecipato alla materiale esecuzione dell'omicidio con tale [OSCURATO:PERSONA], deceduto nell'anno 2010 Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il collaboratore, dopo aver inizialmente dichiarato la presenza alla riunione di [OSCURATO:PERSONA], si era, nello stesso interrogatorio e spontaneamente, corretto precisando che era stato presente [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA], il quale, si era poi accertato, all'epoca era detenuto. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per aver partecipato, con ruolo direttivo, al sodalizio operante nel mandamento mafioso di gan [OSCURATO:PERSONA]. Nell'anno 2011 erano intervenute le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ricordato che nell'anno 2001 si era tenuta una riunione con vari esponenti di famiglie mafiose, compreso [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale era stato chiesto a Costanza conto delle estorsioni alle imprese che lavoravano per la realizzazione di un tratto autostradale; aveva precisato che l'omicidio di Costanza era stato deciso da [OSCURATO:PERSONA] per questione riguardante strade agricole. Il collaboratore, anche nel settembre 2020, confermava, aggiungendo altri particolari, tale racconto. Il Tribunale ha esaminato anche le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] - che aveva riferito di aver appreso da Barbagiovanni che l'omicidio era stato eseguito da altri soggetti e per un motivo a loro personale - e da [OSCURATO:PERSONA] - che in prte aveva riferito circostanze apprese da altri e in parte aveva confermato il coinvolgimento di Barbagiovanni E' stato ritenuto sussistente anche nell'attualità il pericolo di recidiva a fronte del livello di inserimento nel sodalizio mafioso, accertato anche con sentenze di condanna, del lungo periodo di detenzione sofferto, della pendenza di procedimento relativo a condotte finalizzate alla indebita percezione di contributi. 2.. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con i motivi primo e secondo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla gravità indiziaria. Era stata ritenuta la attendibilità della chiamata in correità operata da [OSCURATO:PERSONA], nonostante che nei confronti di diversi soggetti accusati dal dichiarante fosse stata disposta l'archiviazione del procedimento e che, in particolare, l'accusa al Virga fosse stata formulata solo in un secondo momento, quando il collaboratore aveva appreso che il soggetto accusato in un primo momento, [OSCURATO:PERSONA], si era trovato, all'epoca del fatto, detenuto. Inoltre, non erano state adeguatamente valutate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato una diversa ragione della riunione cui era stata presente anche la vittima ed aveva escluso che Virga avesse partecipato alla deliberazione omicidiaria. L'ordinanza non aveva valutato "le nuove dichiarazioni rese dal coimputato, nonché dichiarante [OSCURATO:PERSONA]". Il Tribunale non aveva motivato il giudizio relativo alla attendibilità, o meno, delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sotto diversi profili contrastanti con quanto dichiarato da Barbagiovanni. Con il terzo motivo viene denunciata l'omessa motivazione sulla attualità del pericolo di reiterazione del reato. La difesa ha depositato due memorie di motivi nuovi.3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è articolato genericamente e ha contenuto di merito, e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. L'inammissibilità dei motivi dedotti con il ricorso preclude l'esame dei motivi nuovi articolati con memoria ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48044 del 2.7.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850; Sez. 5, n. 8439 del 24.1.2020. L., Rv. 278387). 1. Con i motivi primo e secondo viene articolata censura motivazionale in relazione al giudizio sulla gravità indiziaria. A fronte della motivazione dell'ordinanza, che ha valorizzato le autonome chiamate in reità e correità provenienti dai collaboratori Gioffrè, Bisognano e Barbagiovanni, il ricorso censura la motivazione del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di accusa, evidenziando, quanto al racconto di Barbagiovanni, le incoerenze interne e i contrasti rispetto a quanto dichiarato da Bisognano e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, viene denunciata la omessa considerazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Innanzitutto, quanto a quest'ultimo rilievo, trattasi di mero refuso, non risultando il coinvolgimento nelle indagini, né come imputato né come fonte dichiarativa, di tale [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni di Barbagiovanni propone argomenti di merito, senza confrontarsi con le risposte già date dal Tribunale in relazione ai profili critici della attendibilità del narrato. In particolare, già valutato è il dato relativo alla incertezza dell'accusa, desumibile dal fatto che il collaboratore aveva dapprima indicato, fra i soggetti presenti alla riunione nel corso della quale era stato deciso l'omicidio, "[OSCURATO:PERSONA]", e non l'indagato, indicato in un secondo momento e in "sostituzione" del Farinella: il Tribunale ha evidenziato che la correzione era stata attuata dal dichiarante spontaneamente e nel corso del medesimo esame, e l'errore era stato spiegato con il fatto che l'accusato [OSCURATO:PERSONA] era esponente della famiglia. L'ordinanza ha anche evidenziato che talune discrasie nel narrato dei collaboratori Barbagiovanni e Bisognano con riguardo alla riunione deliberativa erano marginali, spiegabili e, semmai, significative di autonomia e originalità.Si è rilevato, quanto all'indicazione geografica del luogo ove la riunione si era tenuta - Finale ovvero Tusa -, che si trattava di due località tra loro "ben vicine", che, in particolare, il Bisognano, originario di altra zona, poteva aver confuso. Quanto all'indicazione del soggetto cui era stata demandata la decisione finale dell'omicidio - indicato da Bisognano in [OSCURATO:PERSONA], mentre Barbagiovanni aveva riferito che la decisione era stata assunta dal trio Virga, Rampulla e Bisognano -, in realtà non vi era contrasto tra i collaboratori, in quanto anche Bisognano aveva precisato che i soggetti detentori del potere di decidere erano Rampulla e Virga, referenti dei territori interessati dalla vicenda. Il Tribunale, infine, ha valutato il dato costituito dalle dichiarazioni, de relato, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il primo aveva riferito quanto appreso da Barbagiovanni e da [OSCURATO:PERSONA], ma dal suo narrato risulta confermata l'attendibilità di Barbagiovanni - che gli avrebbe indicato come mandante dell'omicidio Rampulla - e incerta quella di [OSCURATO:PERSONA] - che gli avrebbe rivelato il suo coinvolgimento nell'omicidio -. [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, aveva rivelato quanto appreso da Barbagiovanni circa il coinvolgimento nell'omicidio di altri soggetti (tali Tommaso e [OSCURATO:PERSONA]): il Tribunale ha evidenziato che lo stesso Barbagiovanni aveva precisato che per l'esecuzione dell'omicidio egli, in un primo momento, aveva chiesto la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e aveva ricordato di aver riferito dell'omicidio a [OSCURATO:PERSONA], ma senza precisare il nome degli esecutori materiali. Dunque, i motivi di ricorso si risolvono nella ri-proposizione di argomenti, attinenti il merito della valutazione di attendibilità della chiamata in correità operata da Barbagiovanni, e senza confrontarsi con le risposte che sul punto l'ordinanza ha già dato. La difesa si è limitata a esprimere dissenso rispetto alla valutazione compiuta, senza alcuna critica alla struttura della motivazione nei limiti del sindacato consentito nel giudizio di legittimità. 2. Con il terzo motivo, al di là della intestazione che fa riferimento alla "assenza di un grave quadro indiziario in relazione alla sussistenza dei reati contestati", viene denunciata la omessa valutazione di specifici elementi di fatto a sostegno del giudizio sul pericolo di recidiva. Il motivo è generico. La difesa ha completamente pretermesso il confronto con gli argomenti svolti dal Tribunale che, a fronte della distanza cronologica tra il fatto e l'applicazione della misura, ha evidenziato il negativo profilo soggettivo, desumibile dai plurimi e gravi precedenti penali e dalla condanna per partecipazione ad associazione mafiosa, la lunga carcerazione ( circa undici anni) medio tempore sofferta, la pendenza di procedimento per nuovi reati, l'assenza di scelte dissociative dall'ambiente mafioso di riferimento. 3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli ade