CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 23957/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17717/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso il DECRETO di CORTE D'APPELLO LECCE n. 485/2020 depositata i l 31/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - con ricorso iscritto sub n. 397/2020 RGVG l’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiese alla Corte d’Appello di Lecce che gli fosse riconosciuto il diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo introdotto nel proprio interesse, quale difensore antistatario; - il Lojodice, in particolare, dedusse: - di aver presentato la domanda di distrazione delle spese unitamente al ricorso introduttivo del giudizio presupposto; - che la domanda in questione era stata respinta dalla Corte d’Appello di Lecce, che aveva compensato le spese tra le parti, ed era stata invece accolta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3194 del 09.02.2011; - che stante l’inadempimento del Ministero, il professionista aveva introdotto il giudizio di ottemperanza, ancora pendente alla data di deposito del ricorso per equa riparazione; - il giudice designato liquidò a titolo di indennizzo per il periodo di un anno di irragionevole durata, in assenza della prova di un danno maggiore, la somma di euro 400,00, oltre le spese del procedimento, con distrazione di queste ultime in favore del difensore; - la Corte d’Appello di Lecce, decidendo sull’opposizione proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per quel che ancora rileva in sede di legittimità: a) dichiarò inammissibile la domanda proposta nei confronti del Ministero della Giustizia, in quanto il ricorrente non era stato parte dei procedimenti di cognizione presupposti introdotti innanzi alla Corte d’Appello di Lecce e alla Corte di Cassazione, entrambi promossi nell’esclusivo interesse della parte assistita, irrilevante essendo, a tal fine, la domanda di distrazione delle spese presentata dal Lojodice quale avvocato antistatario; b) dichiarò che il ricorrente aveva assunto la qualità di parte, con diritto di agire iure proprio per l’equa riparazione, solamente con la proposizione del giudizio di ottemperanza; c) dichiarò, in parte qua, la domanda infondata, in quanto la durata complessiva della fase esecutiva, cui non poteva unirsi la fase di merito alla quale il Lojodice non aveva partecipato investe di parte, non aveva superato la soglia di indennizzabilità; - l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Lecce sulla base di un unico motivo; -resiste con controricorso il Ministero della Giustizia; - i n prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Considerato che: - l’unico motivo di ricorso è così rubricato: « Violazione e falsa applicazione degli artt. 93 – 100 e 112 cod. proc. civ. – omesso esame del thema decidendum ed omessa decisione sulla domanda proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio – erronea motivazione e violazione artt. 1 bis e 3, comma 1, Legge n. 89/2001 e dell’art. 6 par. 1 Convenzione Europea dei Diritto dell’Uomo – omessa applicazione dei principi di diritto affermati con la sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite n. 19883/2019» - con il primo profilo dell’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe travisato la domanda dallo stesso formulata nel ricorso monitorio in quanto la Corte d’appello avrebbe considerato quale processo presupposto quello avviato dall’avvocato antistatario nell’interesse del proprio assistito anziché lo speciale procedimento promosso, introdotto nel proprio esclusivo interesse, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. per ottenere la distrazione delle spese; -tale profilo è infondato; - non può trovare accoglimento la tesi del ricorrente secondo cui l’istanza di distrazione delle spese costituirebbe la domanda introduttiva di uno speciale procedimento, disciplinato dall’art. 93 c.p.c., nel quale l’avvocato antistatario assumerebbe la veste di parte e sarebbe pertanto legittimato a dolersi della relativa irragionevole durata; -secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, l’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (cfr. Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017, Rv. 646824; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010, Rv. 612482; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15964 del 18/05/2022, Rv. 664884); - l’istanza di distrazione ha valenza meramente incidentale ed accessoria, identificandosi in una postulazione soltanto complementare e sussidiaria, occasionata dal processo pendente tra le parti principali, al cui esito – e ai cui tempi – resta condizionata. (cfr. Cass., Sez. 2, sentenza n. 16608 del 28/09/2012, Rv. 624089; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022); - il consolidato orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, ha escluso che l’avvocato antistatario possa aver diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo nel quale abbia prestato la propria opera professionale, in quanto il conseguimento della pronuncia sulla distrazione è evento che dipende, sia nell’an che nel quando, dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l’insorgere del relativo processo, sicché l’istanza di distrazione, proprio per il suo carattere accessorio non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa “principale” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012, Rv. 624089; Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 21654 del 26/10/2016; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022); - nell’ambito dello stesso motivo, il ricorrente evidenzia come egli non avrebbe chiesto al giudice di merito di valutare la ragionevole durata di due distinti procedimenti, l’uno di cognizione e l’altro di esecuzione, avendo invece dedotto un unico giudizio presupposto, la cui fase di cognizione, relativa alla domanda ex art. 93 c.p.c., proposta innanzi alla Corte d’Appello di Lecce e alla Corte di Cassazione, avrebbe dovuto essere valutata unitariamente con la fase di esecuzione, avviata con il ricorso per ottemperanza innanzi al TAR del Lazio, così come nella sentenza 19983/2019 della Suprema Corte; -anche tale profilo è infondato; - si deve innanzitutto premettere che i p rincipi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19883/2019 si riferiscono all’ipotesi in cui il processo presupposto abbia avuto a sua volta ad oggetto un giudizio di equa riparazione e, all’esito dello stesso, lo Stato sia risultato debitore (inadempiente) dell’indennizzo Pinto. La successiva ordinanza n. 18577/2022 di questa Corte, parimenti richiamata dal ricorrente, ha ribadito in motivazione che la fase di cognizione e quella di esecuzione si saldano tra loro allorché il procedimento d’equa riparazione costituisca esso stesso il giudizio presupposto di un’ulteriore domanda di equa riparazione. Orbene, tale circostanza non ricorre nel caso di specie, in cui il credito fatto valere dal Lojodice non ha natura indennitaria, ma ha ad oggetto le spese di lite, liquidate con distrazione, per il pagamento delle quali egli ha introdotto il giudizio di ottemperanza. Conseguentemente, i principi invocati dal Lojodice, elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla irragionevole durata delle fasi cognitiva ed esecutiva promosse per far valere un credito indennitario, non possono trovare applicazione nel caso di specie in quanto il credito del Lojodice non ha natura indennitaria; - con un ulteriore profilo di censura, il r icorrente lamenta la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU secondo cui il diritto all’esame della propria causa entro un tempo ragionevole dovrebbe essere applicato indipendentemente dalla qualità delle parti, purché vi sia una controversia seria, effettiva, avente ad oggetto un diritto riconosciuto nell’ordinamento interno; presupposti che, secondo il ricorrente, nella fattispecie in esame sarebbero tutti soddisfatti; -tale profilo è parimenti infondato; -l’art. 6, par. 1, CEDU, in attuazione del quale opera la legge n. 89/01, stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il “suo” processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto” (così, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18577 del 09/06/2022, peraltro citata dallo stesso ricorrente); -la Corte d’Appello di Lecce ha correttamente applicato i principi sopra richiamati, considerando la durata del giudizio di ottemperanza, che era sotto la soglia dei due anni, con esclusione del ritardo nel pagamento che non costituisce “tempo del processo” ( Cass. Sez. Unite, N.19883/2019; -il ricorso va, pertanto, rigettato; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; - la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002); -ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 510,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p