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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 14597/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza con cui il tribunale di Caltanissetta, in data 22.1.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato di energia elettrica, in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto con esso vengono prospettate censure, peraltro meramente reiterative di quelle già disattese dalla corte territoriale, attinenti al rnerito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità.

La corte territoriale, del resto, da un lato, ha escluso la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., evidenziando, sulla base di una valutazione né irrazionale, né arbitraria, che, in considerazione del pregiudizio economico causato all'ente erogatore dell'energia elettrica (pari a euro 5.135,81), il danno non può ritenersi di lieve entità (né l'imputato ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento: cfr. Cass., sez.

I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19.11.2021.

Il Consigliere E tensore Il P sidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza con cui il tribunale di Caltanissetta, in data 22.1.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato di energia elettrica, in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto con esso vengono prospettate censure, peraltro meramente reiterative di quelle già disattese dalla corte territoriale, attinenti al rnerito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità. La corte territoriale, del resto, da un lato, ha escluso la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., evidenziando, sulla base di una valutazione né irrazionale, né arbitraria, che, in considerazione del pregiudizio economico causato all'ente erogatore dell'energia elettrica (pari a euro 5.135,81), il danno non può ritenersi di lieve entità (né l'imputato ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento: cfr. Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consigliere E tensore Il P sidente [OSCURATO:PERSONA]
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