CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 00209/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2213/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 31600/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino - di fiducia avverso l’ordinanza in data 16/07/2025 del Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni scritte, datate 24/11/2025, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è indagata per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 644 cod. pen., 416-bis.1 cod. pen. perché, in concorso morale e materiale con il figlio [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe fatta consegnare da [OSCURATO:PERSONA]: in corrispettivo di un primo prestito di euro 10.000,00, un pagamento mensile di euro 1.000,00; in corrispettivo di un secondo prestito di euro 12.000,00, un pagamento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 209/2026 Roma, lì, 05/01/2026 mensile complessivo di euro 2.200,00 comprensivo di interessi; in tal modo, a fronte dell'effettivo prestito di 22.000,00 euro, gli indagati avrebbero ricevuto complessivamente, nell'arco di due anni e sette mesi, la somma di circa euro 75.400,00, per un tasso di interesse usuraio pari al 131%. È altresì provvisoriamente contestata l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall'appartenenza all'omonima organizzazione criminale di tipo 'ndranghetista egemone sul territorio di Tropea, nonché di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in data 1 luglio 2025, convalidava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivo di urgenza del denaro rinvenuto e dei monili preziosi, che era stato disposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro in data 26 giugno 2025, e disponeva il sequestro preventivo ex artt. 321 e ss. cod. proc. pen. anche finalizzato alla confisca ex artt. 240 e 240-bis cod. pen. 1.2. Con ordinanza del 16 luglio 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Catanzaro confermava il predetto decreto di sequestro preventivo. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagata, deducendo: 2.1. Violazione dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Premesso che [OSCURATO:PERSONA] è indagata per il reato di usura unitamente al proprio figlio [OSCURATO:PERSONA] e che l’impianto accusatorio si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], si deduce la violazione del diritto di difesa in quanto il verbale di dette dichiarazioni era stato trasmesso al Tribunale solo in data 15 luglio 2025, il giorno prima dell’udienza tenutasi il 16 luglio 2025. Pur essendo meramente ordinatorio il termine di cui all’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che prevede che l’autorità procedente trasmetta gli atti al Tribunale il giorno successivo alla presentazione dell’istanza di riesame, si deduce che la trasmissione del verbale delle dichiarazioni della persona offesa solo il giorno precedente l’udienza aveva di fatto impedito l’esercizio del diritto di difesa, con lesione del diritto alla parità delle armi tra accusa e difesa garantito dall’art. 111 Cost. Si deduce, inoltre, che in sede di riesame era stato chiesto al Tribunale di non ammettere la produzione documentale ritenuta tardiva o, in subordine, di rinviare l’udienza, nel rispetto del termine di dieci giorni entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, da far decorrere dal 15 luglio 2025, ovvero dal giorno in cui gli atti erano pervenuti presso la cancelleria del Tribunale. Il Tribunale non avrebbe considerato alcuna delle due richieste, con palese violazione del diritto di difesa. 2.2. Violazione dell’art. 240-bis cod. pen. Si deduce, in primo luogo, l'assenza di collegamento pertinenziale tra il reato di usura e quanto oggetto di sequestro; inoltre, si deduce che dinanzi al Tribunale era stata evidenziata la necessità di operare una distinzione tra quanto rinvenuto presso l'abitazione sita in via Libertà (che non sarebbe nella disponibilità dell'indagata ma di suo figlio) rispetto a quello che era stato sequestrato presso l'abitazione dell'indagata stessa; si sottolinea che sarebbe stato dimostrato che i monili e gli orologi avevano una data di provenienza certamente anteriore al fatto e, quindi, non potevano essere il profitto o il prezzo del reato; si deduce che il Tribunale del riesame, per superare le censure difensive, si sarebbe limitato ad argomentare in merito alla dimostrata sproporzione tra il reddito dell'indagata e quanto oggetto di sequestro. Con specifico riferimento al requisito della sproporzione si deduce che, nell'ambito di un nucleo familiare composto da tre soggetti, ovvero l'indagata [OSCURATO:PERSONA] e i due figli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], doveva essere valutato con riferimento alle capacità reddituali di tutto il nucleo familiare considerato unitariamente, e non sulla base del solo reddito dell’indagata. Così facendo, non si era tenuto in considerazione il reddito del figlio [OSCURATO:PERSONA], il quale mensilmente prelevava delle somme che venivano custodite dalla madre, né che gli orologi sequestrati erano nella disponibilità del figlio [OSCURATO:PERSONA], titolare di due strutture ricettive in Tropea. A dimostrazione di ciò, si allegavano al ricorso gli estratti conto di [OSCURATO:PERSONA] e le fotografie relative al possesso degli orologi in epoca antecedente al fatto, già prodotti al Tribunale. 2.3. Assenza di motivazione in merito al periculum in mora. Si afferma che il Tribunale non avrebbe dedicato alcuna considerazione al periculum in mora affermando che vi sarebbe il pericolo che la disponibilità dei beni in capo all'indagata consenta di reiterare i reati di usura, secondo una motivazione stereotipata che, in quanto tale, deve essere equiparata alla mancanza assoluta di motivazione, denunciabile sotto il profilo della violazione di legge. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si contesta la omessa motivazione sull’ammontare del sequestro. Si deduce che, poiché in materia di usura, il profitto confiscabile, identificandosi nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita concretamente contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti, l'ammontare del sequestro doveva essere limitato al valore di euro 53.400,00, ovvero all’ammontare degli interessi usurari risultante dalle dichiarazioni della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamente infondati o non consentiti. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo questa Corte chiarito che, nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, il termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., ha natura meramente ordinatoria. 2.1. Invero è stato affermato che, in tema di riesame di misure cautelari reali, non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., per il riesame avverso provvedimenti applicativi di una misura cautelare personale, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581-01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239698-01; Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj, Rv. 277566-01; Sez. 1, n. 34544 del 29/03/2011, Gallace, Rv. 250778-01). 2.2. Ne consegue che, in tema di riesame di misure cautelari reali, unico termine che rileva è quello perentorio, di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, il quale decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione (Sez. U, n. 26268/2013, cit.). 2.3. Le Sezioni Unite hanno ribadito che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni - introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 - relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266790-01). 2.4. In conclusione, in materia di riesame avverso provvedimenti applicativi di una misura cautelare reale, il termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen. ha natura meramente ordinatoria e non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., in relazione al riesame avverso provvedimenti applicativi di una misura cautelare personale. 3. Con riferimento al secondo motivo di ricorso – parimenti manifestamente infondato – si osserva che dall’ordinanza impugnata emerge che, in sede di perquisizione domiciliare, all’interno dell’abitazione dell’indagata, sita a Tropea in Via degli Orti, venivano rinvenuti nella sua disponibilità, banconote di vario taglio, per un totale di euro 13.100,00, oltre che monili in oro di vario genere, un orologio Paul e Picot e due orologi Rolex, per un valore complessivo di circa 90.000,00 euro; presso l’abitazione sita in via Libertà n. 102, venivano rinvenute e sequestrate banconote di vario taglio, per un totale di euro 2.750,00. Il Tribunale argomentava che, quanto alla somma di denaro, il sequestro era stato legittimamente eseguito in quanto si trattava del profitto del reato di usura e che, per quanto concerne i monili in oro e gli orologi, il sequestro era stato correttamente operato ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., attesa la sproporzione tra redditi dichiarati e spese sostenute per il loro acquisto. 3.1. In merito al requisito della sproporzione tra il valore dei beni e il reddito dell’indagata, come richiesto dall’art. 240-bis cod. pen., il Tribunale richiamava gli accertamenti patrimoniali sul conto dell’indagata, effettuati dalla polizia giudiziaria compendiati nella nota n. 27641 del 23 maggio 2025 e affermava che, alla luce degli accertamenti eseguiti, che avevano consentito di accertare la sproporzione tra guadagni e patrimonio, era scattata la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale, a fronte della quale la difesa non aveva assolto all'onere di allegazione, non confutando la sproporzione reddituale rispetto alla spesa né allegando fonti di guadagno lecite grazie alle quali l'indagata avrebbe avuto modo di acquistare i beni in sequestro. A tal proposito, il Tribunale specificamente motivava sul fatto che apparivano di scarso rilievo, a tal fine, le fotografie allegate alla memoria e ritraenti il figlio dell'indagata con orologi analoghi a quelli in sequestro, in quanto non era desumibile che si trattasse degli stessi beni né tantomeno era stata dedotta la circostanza che fossero stati acquistati con redditi leciti. Così facendo, il Tribunale ha adottato una decisione del tutto conforme ai principi affermati da questa Corte secondo i quali nel caso di confisca ex art. 240- bis cod. pen., dall'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997-04: in motivazione la Corte ha sottolineato che l'imputato, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva). 3.2. Quanto al sequestro del denaro quale profitto del reato di usura, relativamente al quale si deduce la insussistenza del nesso di pertinenzialità con il reato, la doglianza risulta generica e reiterativa di argomenti di censura già sottoposti al Tribunale e motivatamente disattesi, con argomenti logici che hanno ritenuto non esaustiva la documentazione allegata dalla difesa. Analogamente deve dirsi quanto al sequestro dei monili e gli orologi, la cui legittimità si vuole contestare in questa sede, reiterando argomenti già sottoposti al vaglio del Tribunale, che ha ritenuto non superata la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale sulla base della documentazione prodotta dalla difesa (estratti conto di [OSCURATO:PERSONA] e fotografie degli orologi). Al cospetto di tale apparato argomentativo, le censure non hanno pregio, ponendosi peraltro al di fuori dell'ambito cognitivo, assai ristretto, previsto dall'art. 325, cod. proc. pen., che limita la ricorribilità per cassazione al solo vizio di violazione di legge. 3.3. Le doglianze, infine, nella parte in cui si fa riferimento a documentazione emersa durante le indagini dalla quale dovrebbe emergere che gli orologi erano stati acquistati in epoca anteriore ai fatti o che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva una remunerativa attività ricettiva a Tropea, dovendosi quindi tenere conto anche dei suoi redditi per valutare il requisito della sproporzione, al di là di ogni altra valutazione, sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, in quanto si fa riferimento ad atti che non vengono allegati al ricorso (cfr., Sez. 2, n. 20667 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071- 01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994-01). 4. Il terzo motivo con il quale si deduce l’omessa motivazione sul periculum in mora, è inammissibile in quanto non consentito. 4.1. Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01). 4.2. Nella fattispecie, il Tribunale, sia pure succintamente, richiamando la conforme valutazione del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, ha illustrato le ragioni che rendono necessaria, in termini d'imprescindibilità, l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, sia per quanto riguarda il sequestro del denaro, con riferimento al quale occorreva impedire che con la libera disponibilità delle suddette somme l’indagata potesse reiterare il reato nel concedere ulteriori prestiti usurari (pag. 3 dell’ordinanza impugnata), che per quanto riguarda il sequestro degli oggetti in oro e degli orologi, ritenendo necessaria la loro ablazione in via anticipata al fine di impedirne il riutilizzo, anche mediante monetizzazione, al fine di proseguire nell'attività usuraria (pag. 4), e dunque la motivazione sul punto non può essere considerata né omessa né apparente. 5. Per quanto riguarda il quarto motivo di ricorso, si osserva che nella fattispecie, come detto, emerge dall’ordinanza impugnata che la somma di denaro era stata sequestrata in quanto ritenuta profitto del reato di usura; per quanto concerne i monili in oro e gli orologi, il cui valore stimato (90.000,00 euro) è pari quasi al totale del valore complessivo dei beni sottoposti a vincolo, il sequestro era stato, invece, operato ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., attesa la sproporzione tra redditi dichiarati e le spese sostenute per il loro acquisto. Ne consegue che il motivo di ricorso, con il quale si deduce l’omessa motivazione sul quantum del sequestro, è manifestamente infondato, poiché la disciplina dettata dall'art. 240-bis cod. pen. non attribuisce alcun rilievo al quantum in ipotesi ricavato dalla persona indagata dalla commissione del c.d. "reato-spia" ascrittogli. La confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen., presuppone, infatti, unicamente che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, se questi sia stato dichiarato colpevole di uno dei cc.dd. "reati- spia" tassativamente indicati, e che detti beni presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola, Rv. 282687-01; Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986- 01). 6. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 4 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]