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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 aprile 1974

Cassazione n. 05425/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/04/1974 avverso l'ordinanza del 14/05/2024 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà ritenendo di non potere formulare, allo stato, una ragionevole prognosi di non recidivanza nei confronti del condannato a causa della sua condotta irregolare in carcere e per la mancanza di una seria revisione critica del proprio passato deviante, di talché ha evidenziato la necessità di far proseguire la osservazione inframuraria; Rilevato pertanto che il condannato, rispetto a tale compiuto e logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione sollecita, in realtà, una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere la sua richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/04/1974 avverso l'ordinanza del 14/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà ritenendo di non potere formulare, allo stato, una ragionevole prognosi di non recidivanza nei confronti del condannato a causa della sua condotta irregolare in carcere e per la mancanza di una seria revisione critica del proprio passato deviante, di talché ha evidenziato la necessità di far proseguire la osservazione inframuraria; Rilevato pertanto che il condannato, rispetto a tale compiuto e logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione sollecita, in realtà, una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere la sua richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2
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