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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 06960/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30789/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannoindicato i seguent i indirizz i di posta elettronica certificata: e .it; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore generale p.t., rappresentatae difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il seguent e indirizz o di posta elettronica certificata : ; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso l'ordinanza della Corte d'appellodi Palermo n. 1108/19, depositata il 29 maggio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, per sentirla condannare al paga- mento della somma di Euro 106.973,54, a titolo di corrispettivo delle presta- zioni di cui alla lettera R del nomenclatore tariffario relativo al settore specia- listico di biologia molecolare e genetica erogate nell'anno 2010.

A sostegno della domanda, l'attrice richiamò l'art. 14 del decreto asses- soriale 7 novembre 2002, introdotto dall'art. 1 del decreto assessoriale del 29 luglio 2004, il quale prevedeva che il budget delle predette prestazioni sarebbe stato concordato in aggiunta a quello già assegnato per le altre pre- stazioni, sostenendo di aver ripetutamente richiesto all'Asp l'assegnazione del budgetaggiuntivo, che non le era stato accordato, nonostante il possesso dei requisiti prescritti.

Si costituì l'Asp, e resistette alla domanda, sostenendo che la previsione dell'art. 14 cit., incidente sulle prestazioni rese dalle strutture accreditate o preaccreditate nel triennio 2005-2007, non era stata rinnovata per gli anni successivi, essendo stati introdotti meccanismi diversi per l'ampliamento dei budgets.

1.1. Con sentenza del 5 dicembre 2013, il Tribunale di Palermo rigettò la domanda.

2. L'impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata dalla Corte d'appello di Palermo con sentenza del 29 maggio 2019.

Pur rilevando che la norma invocata non contemplava il limite temporale indicato dall'Asp, la Corte ha osservato che il contratto di negoziazione del budgetper l'anno 2010, stipulato il 22 giugno 2010, non prevedeva alcuna somma aggiuntiva per le prestazioni di cui alla lettera R del nomenclatore; ha aggiunto che l'attrice non aveva prodotto alcun documento comprovante la stipulazione di un apposito accordo con l'Asp, affermando che con la sotto- scrizione della convenzione l'attrice aveva prestato acquiescenza alle condi- zioni in essa contenute, e ritenendo non pertinente il richiamo ai principi di affidamento e buona fede.

2. Avverso la predetta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria.

L'Asp ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato, arti- colato in due motivi, uno dei quali condizionato, ed anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia la violazione ola falsa applicazione dell'art. 14 del decreto assessoriale 7 no- vembre 2002, come integrato dall'art. 1 del decreto assessoriale 29 luglio 2004, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'assegnazione del budget relativo alle prestazioni di cui alla lettera R del nomenclatore ta- riffario dovesse aver luogo in sede di negoziazione del budgetrelativo all'anno 2010, anziché con atto separato.

Premesso che al momento della sottoscri- zione del contratto di attribuzione del budgetordinario aveva inserito nell'atto una postilla con cui si riservava di chiedere l'assegnazione del budgetaggiun- tivo, sostiene che il Direttore generale dell'Asp le aveva fatto credere di poter erogare le prestazioni, senza poi adottare i provvedimenti necessari per il riconoscimento della remunerazione.

Aggiunge che la ratio dell'art. 14 cit. non consisteva nell'ampliamento del budget della struttura, ma nella disci- plina della remunerazione delle prestazioni di cui alla lettera R, nell'ambito di un budgetaggiuntivo da concordare annualmente.

2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevando che la Corte territoriale ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconosci- mento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento, avanzata in via subor- dinata da essa ricorrentein comparsa conclusionale.

3. Con il primo motivodel ricorso incidentale,la controricorrente lamenta, subordinatamente all'accoglimento del ricorso principale, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 14 del decreto assessoriale 7 novembre 2002, dell'art. 12 disp. prel. cod. civ. e dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, censurando la sentenza impugnata per aver escluso che l'applicabilità dell'art. 14 cit. fosse limitata al triennio 2005-2007, senza considerare che la disposizione non era stata più rinnovata per gli anni successivi, relativamente ai quali i decreti assessoriali n. 779 del 15 marzo 2010 e n. 1191 del 4 maggio 2010, in base ai quali era stato stipulato il contratto con l'attrice, avevano previsto incentivi soltanto a favore delle strutture che si fossero aggregate ai sensi del decreto assessoriale n.1933 del 16 settembre 2020.

4. Con il secondo motivo,la controricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91, 92, 93, 112, 115, 116, 132, 156, secondo comma, 439 e 624 cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell'art. 2909 cod. civ., dell'art. 111 Cost., dell'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, della legge 2009, n. 69 e del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, cen- surando la sentenza impugnata per aver disposto la compensazione delle spese processuali sulla base del generico riferimento a ragioni di equità, senza tenere conto dell'avvenuta conferma della decisione di primo grado e della durata del giudizio.

5. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile, avendo ad og- getto l'interpretazione di una disposizione che, in quanto dettata da un de- creto dell'Assessore alla sanità della Regione Sicilianavolto a determinare il contenuto dei contratti stipulati dalle auslcon le strutture private accreditate, non ha valore di legge, ma natura di atto amministrativonon normativo (cfr. [OSCURATO:PERSONA], Palermo, Sez.

I, 9/10/2012, n. 1975; 19/10/2009, n. 1629), la cui violazione non è quindi deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

L'interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo,ri- solvendosi in un accertamento della volontà della [OSCURATO:PERSONA], soggiace infatti alle regole ermeneutiche dettate per i contratti, in quanto compatibili, e costituisce un'attività riservata al giudice di merito, il cui risul- tato è censurabile per violazione di legge soltanto in riferimento agli artt.1362 e ss. cod. civ., subordinatamente all'indicazione del criterio ermeneutico specificamente violato e del modo e delle argomentazioni con cui la sentenza impugnata se ne è discostata, oppure per vizio di motivazione, nei limiti in cui lo stesso è ancora deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nel testo riformulato dall'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134(cfr. Cass., Sez.

Un., 25/ 07/2019, n. 20181; Cass., Sez.

I, 3/06/2024, n. 15367; Cass., Sez. lav., 15/ 12/2020, n. 283625).

6. E' parimenti inammissibile il secondo motivo, riflettente l'omessa pro- nuncia in ordine alla domanda subordinata di riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento derivante dalle prestazioni rese dall'attrice.

La ricorrente riferisce infatti di aver proposto tale domanda «da ultimo in comparsa conclusionale del 14 dicembre 2018», ovverosia in quella deposi- tata nel giudizio di appello, riportandone testualmente un passo, senza però chiarire se la domanda fosse stata già avanzata nel giudizio di primo grado ed in quale fase o atto ciò fosse accaduto: il motivo risulta pertanto privo di specificità, non essendo corredato di indicazioni idonee a consentire la verifica dell'avvenuta proposizione di una domanda autonomamente apprezzabile e della ritualità e della tempestività della stessa (cfr. Cass., Sez.

VI, 4/03/2013, n. 5344; Cass., Sez.

III, 17/01/2007, n. 978; Cass., Sez.

V, 16/04/2003, n. 6055).Nessun rilievo può assumere, a tal fine, l'affermazione che la domanda è stata proposta in comparsaconclusionale, avendo la stessa soltanto la fun- zione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, e non potendo pertanto (soprattutto se depositata, come nella specie, nel giudizio di appello) contenere domande nuove o sollevare questionidi diritto fondate su fatti diversi da quelli tempestivamente allegati, le quali, se prospettate, non fanno sorgere a carico del giudice il dovere di pronunciarsi al riguardo (cfr. Cass., Sez.

I, 23/06/2022, n. 20232; Cass., Sez.

III, 5/08/2005, n. 16582; 29/07/2002, n. 11175): in riferimento a tali domande o questioni, non è conseguentemente configurabile il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., il quale,risolvendosi nell'inadempimento da parte del giudice del dovere di pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti della stessa, postula che le domande proposte dalle parti risultino ammissibili, in quanto tempe- stivamente e ritualmente avanzate (cfr.Cass., Sez.

V, 16/07/2021, n. 20363; Cass., Sez.

I, 25/09/2018, n. 22784; Cass., Sez.

VI, 2/12/2010, n. 24410).

7. La dichiarazione d'inammissibilità delle censure formulate dalla ricor- rente comporta l'assorbimento del primo motivo di ricorso incidentale, pro- posto condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale, e riguardante l'applicabilità dell'art. 14 del decreto assessoriale 7 novembre 2002 agli anni successivi al triennio 2005-2007.

8. E' invece fondato il secondo motivo, avente ad oggetto il regolamento delle spese del giudizio di appello.

In quanto introdotto con atto di citazione notificato il 21 maggio 2014, e quindi anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il giudizio definito dalla sentenza impugnata era assoggettato alla disciplina dettata dall'art. 92 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 45, comma undice- simo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale consentiva al giudice di compensare le spese tra le parti, parzialmente o perintero, oltre che in caso di soccombenza reciproca, nella specie non ricorrente, in presenza di «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»: tali ragioni, implicando il riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicarsiespressamente in motivazione, non potevano essere enun- ciate con formule generiche, come nella specie il richiamo a mere «ragioni di equità», la cui utilizzazione non consente il necessario controllo in ordine alla logicità ed alla ragionevolezza della scelta compiuta dal giudice attraverso la regolamentazione delle spese processuali sulla base di un criterio diverso da quello della soccombenza, previsto in via generale dall'art. 91 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

VI, 25/09/2017, n. 22310; 14/07/2016, n. 14411; 31/05/ 2016, n. 21083).

9. Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile, con il conse- guente assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale, mentre va ac- colto il secondo motivo: la sentenza impugnata va quindi cassata, limitata- mente alla pronuncia sulle spese processuali, con il rinvio della causa alla Corte d'appello di Palermo, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giu- dizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30789/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannoindicato i seguent i indirizz i di posta elettronica certificata: e .it; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore generale p.t., rappresentatae difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il seguent e indirizz o di posta elettronica certificata : ; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso l'ordinanza della Corte d'appellodi Palermo n. 1108/19, depositata il 29 maggio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, per sentirla condannare al paga- mento della somma di Euro 106.973,54, a titolo di corrispettivo delle presta- zioni di cui alla lettera R del nomenclatore tariffario relativo al settore specia- listico di biologia molecolare e genetica erogate nell'anno 2010. A sostegno della domanda, l'attrice richiamò l'art. 14 del decreto asses- soriale 7 novembre 2002, introdotto dall'art. 1 del decreto assessoriale del 29 luglio 2004, il quale prevedeva che il budget delle predette prestazioni sarebbe stato concordato in aggiunta a quello già assegnato per le altre pre- stazioni, sostenendo di aver ripetutamente richiesto all'Asp l'assegnazione del budgetaggiuntivo, che non le era stato accordato, nonostante il possesso dei requisiti prescritti. Si costituì l'Asp, e resistette alla domanda, sostenendo che la previsione dell'art. 14 cit., incidente sulle prestazioni rese dalle strutture accreditate o preaccreditate nel triennio 2005-2007, non era stata rinnovata per gli anni successivi, essendo stati introdotti meccanismi diversi per l'ampliamento dei budgets. 1.1. Con sentenza del 5 dicembre 2013, il Tribunale di Palermo rigettò la domanda. 2. L'impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata dalla Corte d'appello di Palermo con sentenza del 29 maggio 2019. Pur rilevando che la norma invocata non contemplava il limite temporale indicato dall'Asp, la Corte ha osservato che il contratto di negoziazione del budgetper l'anno 2010, stipulato il 22 giugno 2010, non prevedeva alcuna somma aggiuntiva per le prestazioni di cui alla lettera R del nomenclatore; ha aggiunto che l'attrice non aveva prodotto alcun documento comprovante la stipulazione di un apposito accordo con l'Asp, affermando che con la sotto- scrizione della convenzione l'attrice aveva prestato acquiescenza alle condi- zioni in essa contenute, e ritenendo non pertinente il richiamo ai principi di affidamento e buona fede. 2. Avverso la predetta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. L'Asp ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato, arti- colato in due motivi, uno dei quali condizionato, ed anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia la violazione ola falsa applicazione dell'art. 14 del decreto assessoriale 7 no- vembre 2002, come integrato dall'art. 1 del decreto assessoriale 29 luglio 2004, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'assegnazione del budget relativo alle prestazioni di cui alla lettera R del nomenclatore ta- riffario dovesse aver luogo in sede di negoziazione del budgetrelativo all'anno 2010, anziché con atto separato. Premesso che al momento della sottoscri- zione del contratto di attribuzione del budgetordinario aveva inserito nell'atto una postilla con cui si riservava di chiedere l'assegnazione del budgetaggiun- tivo, sostiene che il Direttore generale dell'Asp le aveva fatto credere di poter erogare le prestazioni, senza poi adottare i provvedimenti necessari per il riconoscimento della remunerazione. Aggiunge che la ratio dell'art. 14 cit. non consisteva nell'ampliamento del budget della struttura, ma nella disci- plina della remunerazione delle prestazioni di cui alla lettera R, nell'ambito di un budgetaggiuntivo da concordare annualmente. 2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevando che la Corte territoriale ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconosci- mento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento, avanzata in via subor- dinata da essa ricorrentein comparsa conclusionale. 3. Con il primo motivodel ricorso incidentale,la controricorrente lamenta, subordinatamente all'accoglimento del ricorso principale, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 14 del decreto assessoriale 7 novembre 2002, dell'art. 12 disp. prel. cod. civ. e dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, censurando la sentenza impugnata per aver escluso che l'applicabilità dell'art. 14 cit. fosse limitata al triennio 2005-2007, senza considerare che la disposizione non era stata più rinnovata per gli anni successivi, relativamente ai quali i decreti assessoriali n. 779 del 15 marzo 2010 e n. 1191 del 4 maggio 2010, in base ai quali era stato stipulato il contratto con l'attrice, avevano previsto incentivi soltanto a favore delle strutture che si fossero aggregate ai sensi del decreto assessoriale n.1933 del 16 settembre 2020. 4. Con il secondo motivo,la controricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91, 92, 93, 112, 115, 116, 132, 156, secondo comma, 439 e 624 cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell'art. 2909 cod. civ., dell'art. 111 Cost., dell'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, della legge 2009, n. 69 e del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, cen- surando la sentenza impugnata per aver disposto la compensazione delle spese processuali sulla base del generico riferimento a ragioni di equità, senza tenere conto dell'avvenuta conferma della decisione di primo grado e della durata del giudizio. 5. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile, avendo ad og- getto l'interpretazione di una disposizione che, in quanto dettata da un de- creto dell'Assessore alla sanità della Regione Sicilianavolto a determinare il contenuto dei contratti stipulati dalle auslcon le strutture private accreditate, non ha valore di legge, ma natura di atto amministrativonon normativo (cfr. [OSCURATO:PERSONA], Palermo, Sez. I, 9/10/2012, n. 1975; 19/10/2009, n. 1629), la cui violazione non è quindi deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. L'interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo,ri- solvendosi in un accertamento della volontà della [OSCURATO:PERSONA], soggiace infatti alle regole ermeneutiche dettate per i contratti, in quanto compatibili, e costituisce un'attività riservata al giudice di merito, il cui risul- tato è censurabile per violazione di legge soltanto in riferimento agli artt.1362 e ss. cod. civ., subordinatamente all'indicazione del criterio ermeneutico specificamente violato e del modo e delle argomentazioni con cui la sentenza impugnata se ne è discostata, oppure per vizio di motivazione, nei limiti in cui lo stesso è ancora deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nel testo riformulato dall'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134(cfr. Cass., Sez. Un., 25/ 07/2019, n. 20181; Cass., Sez. I, 3/06/2024, n. 15367; Cass., Sez. lav., 15/ 12/2020, n. 283625). 6. E' parimenti inammissibile il secondo motivo, riflettente l'omessa pro- nuncia in ordine alla domanda subordinata di riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento derivante dalle prestazioni rese dall'attrice. La ricorrente riferisce infatti di aver proposto tale domanda «da ultimo in comparsa conclusionale del 14 dicembre 2018», ovverosia in quella deposi- tata nel giudizio di appello, riportandone testualmente un passo, senza però chiarire se la domanda fosse stata già avanzata nel giudizio di primo grado ed in quale fase o atto ciò fosse accaduto: il motivo risulta pertanto privo di specificità, non essendo corredato di indicazioni idonee a consentire la verifica dell'avvenuta proposizione di una domanda autonomamente apprezzabile e della ritualità e della tempestività della stessa (cfr. Cass., Sez. VI, 4/03/2013, n. 5344; Cass., Sez. III, 17/01/2007, n. 978; Cass., Sez. V, 16/04/2003, n. 6055).Nessun rilievo può assumere, a tal fine, l'affermazione che la domanda è stata proposta in comparsaconclusionale, avendo la stessa soltanto la fun- zione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, e non potendo pertanto (soprattutto se depositata, come nella specie, nel giudizio di appello) contenere domande nuove o sollevare questionidi diritto fondate su fatti diversi da quelli tempestivamente allegati, le quali, se prospettate, non fanno sorgere a carico del giudice il dovere di pronunciarsi al riguardo (cfr. Cass., Sez. I, 23/06/2022, n. 20232; Cass., Sez. III, 5/08/2005, n. 16582; 29/07/2002, n. 11175): in riferimento a tali domande o questioni, non è conseguentemente configurabile il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., il quale,risolvendosi nell'inadempimento da parte del giudice del dovere di pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti della stessa, postula che le domande proposte dalle parti risultino ammissibili, in quanto tempe- stivamente e ritualmente avanzate (cfr.Cass., Sez. V, 16/07/2021, n. 20363; Cass., Sez. I, 25/09/2018, n. 22784; Cass., Sez. VI, 2/12/2010, n. 24410). 7. La dichiarazione d'inammissibilità delle censure formulate dalla ricor- rente comporta l'assorbimento del primo motivo di ricorso incidentale, pro- posto condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale, e riguardante l'applicabilità dell'art. 14 del decreto assessoriale 7 novembre 2002 agli anni successivi al triennio 2005-2007. 8. E' invece fondato il secondo motivo, avente ad oggetto il regolamento delle spese del giudizio di appello. In quanto introdotto con atto di citazione notificato il 21 maggio 2014, e quindi anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il giudizio definito dalla sentenza impugnata era assoggettato alla disciplina dettata dall'art. 92 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 45, comma undice- simo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale consentiva al giudice di compensare le spese tra le parti, parzialmente o perintero, oltre che in caso di soccombenza reciproca, nella specie non ricorrente, in presenza di «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»: tali ragioni, implicando il riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicarsiespressamente in motivazione, non potevano essere enun- ciate con formule generiche, come nella specie il richiamo a mere «ragioni di equità», la cui utilizzazione non consente il necessario controllo in ordine alla logicità ed alla ragionevolezza della scelta compiuta dal giudice attraverso la regolamentazione delle spese processuali sulla base di un criterio diverso da quello della soccombenza, previsto in via generale dall'art. 91 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. VI, 25/09/2017, n. 22310; 14/07/2016, n. 14411; 31/05/ 2016, n. 21083). 9. Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile, con il conse- guente assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale, mentre va ac- colto il secondo motivo: la sentenza impugnata va quindi cassata, limitata- mente alla pronuncia sulle spese processuali, con il rinvio della causa alla Corte d'appello di Palermo, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giu- dizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
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