CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 45495/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di parziale annullamento emessa da questa Corte il 17/12/2020 nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], annullava il decreto del Tribunale di Napoli emesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] limitatamente alla confisca di due unità immobiliari in Villaricca, disponendone la restituzione ai ricorrenti, e confermava nel resto il decreto impugnato. Con riferimento alla confisca delle quote intestate a Marilena e a [OSCURATO:PERSONA] della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", la Corte territoriale ricordava che quella adottata con riferimento alle quote intestate a [OSCURATO:PERSONA] (coniuge di [OSCURATO:PERSONA]) era definitiva. L'attività della società era sorta per consentire a [OSCURATO:PERSONA], la cui pericolosità sociale era stata affermata con provvedimento definitivo, di esplicare il proprio ruolo nell'associazione camorristica. Pianese aveva consumato il reato associativo per il quale aveva riportato condanna anche attraverso l'espletamento di attività nel commercio di pane, il cui acquisto veniva imposto ai dettaglianti con la forza intimidatrice dell'organizzazione criminale, come definitivamente accertato nel processo penale. [OSCURATO:SOCIETA] distingueva tra la liceità dei proventi derivanti dall'attività lavorativa prestata da Marilena e [OSCURATO:PERSONA], già dichiarata con il precedente decreto, e la condotta di imposizione ai commercianti dei prodotti della società, addebitabile al solo [OSCURATO:PERSONA]. La costituzione della società e il suo sviluppo erano irrimediabilmente segnati dalla sua strumentalità e dalla provenienza della sua prosperità dalla alterazione del libero mercato ottenuta con metodi mafiosi. Ne conseguiva l'illiceità dell'intrapresa economica e dei suoi proventi. La società doveva, quindi, essere confiscata. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e motivazione apparente. L'affermazione secondo cui la creazione della società [OSCURATO:PERSONA] era finalizzata a consentire a [OSCURATO:PERSONA] di esplicare il proprio ruolo nell'associazione camorristica era del tutto sganciata da qualsiasi dato fattuale, risolvendosi in una motivazione apparente. In effetti, l'affermazione presupponeva che, nel momento in cui era sorta, la società non aveva alcun collegamento con gli ambienti malavitosi, avendo iniziato a beneficiare solo successivamente della condotta criminosa di [OSCURATO:PERSONA]. Ma, secondo la giurisprudenza di legittimità, la confisca è possibile solo in presenza di indici dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali della provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa. La motivazione del decreto era del tutto carente sulla provenienza da attività illecite delle somme utilizzate per la società confiscata. Inoltre, il decreto impugnato si fondava su un dato inesistente: non solo [OSCURATO:PERSONA] non era stato condannato per il delitto associativo ma, con riferimento al delitto di illecita concorrenza, la Corte di appello di Napoli aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. Quindi, l'affermazione secondo cui il processo penale aveva definitivamente dimostrato la riconducibilità della società all'associazione camorristica era apparente e non corrispondente alla decisione assunta in sede penale, i cui passaggi decisivi venivano riportati. Né il decreto impugnato faceva riferimento a fatti diversi da quelli emersi nel processo penale. In definitiva, la motivazione era apparente rispetto all'affermazione secondo cui la società aveva la natura di impresa mafiosa. Il ricorrente conclude per l'annullamento del decreto impugnato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. 4. I difensori dei ricorrenti hanno depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e determina un nuovo annullamento con rinvio del decreto impugnato. La confisca dei beni intestati ai figli di [OSCURATO:PERSONA], Marilena e [OSCURATO:PERSONA] presuppone, ai sensi dell'art. 24, comma 1, d. lgs. 159 del 2011, la dimostrazione che tali beni, benché intestati ai figli, fossero in realtà nella titolarità o nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Marilena e [OSCURATO:PERSONA], infatti, sono terzi titolari di beni, e non proposti in quanto non appartenenti (come il padre) ad una delle categorie elencate dall'art. 4 decreto legislativo 159 del 2011. Tale puntualizzazione risulta necessaria alla luce della motivazione del decreto impugnato in punto di confisca delle quote della [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, infatti, dopo avere revocato la confisca dei due immobili di proprietà di Marilena e [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della effettiva proprietà dei due immobili in capo ai ricorrenti e della legittima provenienza del denaro da loro utilizzato per l'acquisto degli stessi, presenta un evidente difformità motivazionale nel passo in cui conferma la confisca delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] decreto premette che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così come la loro madre, avevano ricevuto leciti proventi dall'attività lavorativa prestata quali collaboratori o dipendenti della società. Tuttavia, secondo la Corte territoriale, "l'attività della [OSCURATO:SOCIETA]. non è invece frutto di investimenti dei quali verificare la provenienza lecita (o la mancanza di prova solida di provenienza illecita). Essa è sorta, invece per consentire a [OSCURATO:PERSONA] di esplicare il proprio ruolo nell'associazione camorristica"; nel prosieguo, la Corte ritiene "evidente che la costituzione della società e il suo sviluppo ... sono irrimediabilmente segnati da quella strumentalità e dalla provenienza della sua prosperità dall'alterazione del libero mercato ottenuta con metodi e finalità di stampo camorristico. Ne consegue l'illiceità dell'intrapresa economica e dei suoi proventi". In definitiva, la confisca delle quote nella titolarità di Marilena e [OSCURATO:PERSONA] - per i quali il rispetto della legge, l'assenza di pericolosità e la percezione di redditi leciti e documentati è attestata dallo stesso decreto - viene disposta per la condotta asseritamente compiuta dal non titolare di quote [OSCURATO:PERSONA] (che non era proprietario di quote nemmeno quando la [OSCURATO:SOCIETA] aveva la forma di una società in accomandita semplice), prescindendo dal passaggio previsto dalla legge della prova della fittizia intestazione e, quindi, della effettiva titolarità o disponibilità in capo al proposto. Risulta evidente la violazione di quanto disposto dalla Quinta Sezione penale con la sentenza n. 1221/21 del 17/12/2020, che aveva annullato con rinvio il decreto di confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: la Corte osservava che il decreto aveva omesso qualsiasi esame della consulenza tecnica integrativa allegata al gravame. Quindi, il "mandato" al giudice del rinvio era di decidere alla luce di tale elaborato, sia per quanto concerneva la proprietà dei due immobili, sia con riferimento alla titolarità delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, come anticipato, ha ottemperato all'indicazione della sentenza di annullamento con riferimento alla proprietà degli immobili, mentre ha ignorato l'elaborato per la decisione in punto di confisca delle quote, nonostante la consulenza trattasse ampiamente anche di tale diversa questione. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato limitatamente alla conferma della confisca delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di