CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32848/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 12 gennaio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Bologna il 29 ottobre 2020, all'esito del dibattimento, l'ha riconosciuta responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c), e 2- bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver guidato in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale, condannandola alla pena di giustizia. La ricorrente si affida a tre motivi. Con il primo motivo, essa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata, affermata nonostante l'assenza di ulteriori elementi indiziari necessari a fronte del decorso di un notevole lasso di tempo tra la condotta e l'esecuzione dell'alcool test. Con il secondo motivo, la ricorrente contesta l'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.). Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l'eccessività della pena inflitta e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato poiché, al di là dell'apparente richiamo ai vizi di legittimità, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo la ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili. Tutti i motivi, inoltre, sono manifestamente inammissibili, in quanto articolati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 1 e 2 della sentenza impugnata), rappresentati dalle condizioni in cui si trovava la donna al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, dalla dinamica dell'incidente e dalla gravità della condotta, quali elementi rilevanti anche in ordine al trattamento sanzionatorio. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende