CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34372/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (N. 9389/26 [OSCURATO:PERSONA] Esaminati i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativo a condanna per il reato di evasione; Ritenuto che le censure contenute nel primo motivo di ricorso sono proposte per ragioni non consentite, in quanto prospettano una alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con logico apparato argomentativo, che resta sottratto al sindacato di legittimità; Considerato, invero, che le deduzioni sulla esistenza di un titolo autorizzativo ad allontanarsi dalla abitazione per ragioni sanitarie e sulla insussistenza del dolo, del tutto genericamente formulate, non si confrontano con la motivazione, che ha escluso che una tale autorizzazione sia mai stata prodotta e argomentato che l'allontanamento risulta sostenuto da consapevolezza e volontà; Ritenuto che il secondo motivo, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato in quanto tale scelta è stata motivata, in termini congrui, con riferimento alla dimensione lesiva del fatto e con riferimento alla negativa personalità del ricorrente, gravato da numerosissimi precedenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a