CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13938/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha presentato memoria di replica alla requisitoria e conclusioni Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 Motivi della decisione Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che il 14 dicembre 2022 ha confermato la sentenza del tribunale che lo ha dichiarato colpevole del delitto di truffa online commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce il ricorrente: con il primo motivo vizio della motivazione. Contesta la valutazione delle prove, sostenendo che dare peso probatorio all'assenza di una specifica querela per il furto della carta e poi dare atto dell'esistenza di una querela per l'utilizzo della stessa è contraddittorio e denota volontà punitiva con il secondo e il terzo motivo vizio della motivazione in relazione alla prova della riconducibilità del fatto all'imputato. Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle dichiarazioni raccolte, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello. Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus finisce per risultare del tutto aspecifico. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Roma 5/12/2023 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] SECONIZT° IN Z10-NE PAAAF2t. L k APR. 2