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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 giugno 1971

Cassazione n. 12136/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25.6.1971 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 28/03/2024; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso> [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di cassazione, con sentenza n. 52271 del 11.10.2017, aveva annullato la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con cui nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], assolto dal reato associativo originariamente contestatogli, era stata anche esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione ad alcuni reati di truffa commessi in concorso; la Corte di cassazione aveva altresì annullato per la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche in ragione della intervenuta abolizione del reato previsto dall'art. 485 cod. pen., per il quale pure era stata inflitta condanna all'esito del giudizio di primo grado.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in sede di giudizio di rinvio, ha ritenuto nuovamente sussistente la indicata circostanza aggravante e rideterminato la pena.2.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta aggravante.

Richiamati i principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 8545 del 2020, relativi alla natura soggettiva dell'aggravante e, nel caso di compartecipazione criminosa, alla necessità quanto meno della consapevolezza da parte del singolo compartecipe della finalità agevolatrice del concorrente, si assume che la sentenza sarebbe viziata per non avere la Corte di appello indicato gli elementi da cui inferire la prova di detta consapevolezza essendosi limitata ad affermare che, nel contesto delle truffe a lui contestate, Bono fosse consapevole che "una qualche somma fosse stata versata a gruppi mafiosi" (così il ricorso).

Sarebbe stato accertato che: a) Bono apparteneva, come mero prestanome, ad un gruppo costituito da [OSCURATO:PERSONA] - capo e organizzatore - e [OSCURATO:PERSONA] - proprietario del capannone in cui era custodita la merce provento delle truffe; b) nell'ambito territoriale di [OSCURATO:PERSONA] operava un altro gruppo autonomo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e di cui avrebbero fatto parte anche i due collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, pur di fronte alla prova della esistenza di due gruppi autonomi, ha ritenuto sussistente l'aggravante sul presupposto che le modalità con cui erano state compiute le truffe da parte di Bono sarebbero identiche a quelle compiute dal Russo, cioè da un esponente di un diverso gruppo criminale, e per il quale l'aggravante è stata ritenuta; la Corte avrebbe inoltre fatto derivare la prova in questione dall'assunto secondo cui la circostanza che una parte dei proventi fosse stornata in favore di un'associazione mafiosa fosse "certamente noto a Bono", indipendentemente dal ruolo da questi ricoperto.

Si tratterebbe di una motivazione viziata [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

2. La Corte di appello, recependo il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione, ha ritenuto che: a) il versamento all'associazione mafiosa di una parte dei proventi delle truffe contestate non dipendesse da comportamenti estorsivi del sodalizio, ma da una libera scelta degli agenti, in quanto consapevoli che, per operare illecitamente in un determinato territorio, avevano necessità di ottenere l'autorizzazione della cosca e che a tal fine occorreva corrispondere denaro; b) tale quadro di riferimento, descritto dai collaboratori di giustizia Cosoleto e Labate, sarebbe riferibile anche alle truffe poste in essere dal ricorrente, in quanto fondate "sullo stesso meccanismo descritto dallo stesso Russo"; c) lo storno di una parte dei proventi avvenisse in favore di un'associazione mafiosa era noto a Bono che "indipendentemente da ruolo assunto nelle truffe, era consapevole della sorte dei proventi illeciti"

3. Si tratta di una motivazione viziata.

Bono è stato assolto dal reato associativo e risponde di una serie di truffe in concorso con altri.

Le Sezioni unite hanno spiegato che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, è consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019- dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734).

Nel caso di specie, la Corte, con una motivazione obiettivamente assertiva, non ha spiegato né sulla base di quali elementi abbia ritenuto che Bono fosse consapevole della destinazione di una parte dei profitti derivanti dalle truffe al sodalizio mafioso, nè perché questa prova dovrebbe derivare dalle dichiarazioni di Russo e Labate, cioè di soggetti che non sono coimputati con il ricorrente e che non sono individualizzanti, e neppure perché la consapevolezza di Russo della destinazione di parte dei proventi al sodalizio mafioso dovesse essere nota a Bono.

Una motivazione gravemente viziata che impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, da una parte, essendo obiettivamente superfluo un nuovo esame, e, dall'altra, potendosi rideterminare la pena, senza necessità di ulteriori accertamenti, in due anni e due mesi di reclusione (seguendo il procedimento della Corte di appello: pena base, un anno e sei mesi di reclusione, aumentata di un anno per la recidiva e di tre mesi per ciascuno dei tre fatti di truffa: anni tre e mesi nove di reclusione; diminuita per la scelta del rito a due anni e due mesi di reclusione).

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e ridetermina la pena in anni due e mesi due di recl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25.6.1971 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 28/03/2024; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso> [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di cassazione, con sentenza n. 52271 del 11.10.2017, aveva annullato la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con cui nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], assolto dal reato associativo originariamente contestatogli, era stata anche esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione ad alcuni reati di truffa commessi in concorso; la Corte di cassazione aveva altresì annullato per la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche in ragione della intervenuta abolizione del reato previsto dall'art. 485 cod. pen., per il quale pure era stata inflitta condanna all'esito del giudizio di primo grado. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in sede di giudizio di rinvio, ha ritenuto nuovamente sussistente la indicata circostanza aggravante e rideterminato la pena.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta aggravante. Richiamati i principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 8545 del 2020, relativi alla natura soggettiva dell'aggravante e, nel caso di compartecipazione criminosa, alla necessità quanto meno della consapevolezza da parte del singolo compartecipe della finalità agevolatrice del concorrente, si assume che la sentenza sarebbe viziata per non avere la Corte di appello indicato gli elementi da cui inferire la prova di detta consapevolezza essendosi limitata ad affermare che, nel contesto delle truffe a lui contestate, Bono fosse consapevole che "una qualche somma fosse stata versata a gruppi mafiosi" (così il ricorso). Sarebbe stato accertato che: a) Bono apparteneva, come mero prestanome, ad un gruppo costituito da [OSCURATO:PERSONA] - capo e organizzatore - e [OSCURATO:PERSONA] - proprietario del capannone in cui era custodita la merce provento delle truffe; b) nell'ambito territoriale di [OSCURATO:PERSONA] operava un altro gruppo autonomo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e di cui avrebbero fatto parte anche i due collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, pur di fronte alla prova della esistenza di due gruppi autonomi, ha ritenuto sussistente l'aggravante sul presupposto che le modalità con cui erano state compiute le truffe da parte di Bono sarebbero identiche a quelle compiute dal Russo, cioè da un esponente di un diverso gruppo criminale, e per il quale l'aggravante è stata ritenuta; la Corte avrebbe inoltre fatto derivare la prova in questione dall'assunto secondo cui la circostanza che una parte dei proventi fosse stornata in favore di un'associazione mafiosa fosse "certamente noto a Bono", indipendentemente dal ruolo da questi ricoperto. Si tratterebbe di una motivazione viziata [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. La Corte di appello, recependo il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione, ha ritenuto che: a) il versamento all'associazione mafiosa di una parte dei proventi delle truffe contestate non dipendesse da comportamenti estorsivi del sodalizio, ma da una libera scelta degli agenti, in quanto consapevoli che, per operare illecitamente in un determinato territorio, avevano necessità di ottenere l'autorizzazione della cosca e che a tal fine occorreva corrispondere denaro; b) tale quadro di riferimento, descritto dai collaboratori di giustizia Cosoleto e Labate, sarebbe riferibile anche alle truffe poste in essere dal ricorrente, in quanto fondate "sullo stesso meccanismo descritto dallo stesso Russo"; c) lo storno di una parte dei proventi avvenisse in favore di un'associazione mafiosa era noto a Bono che "indipendentemente da ruolo assunto nelle truffe, era consapevole della sorte dei proventi illeciti" 3. Si tratta di una motivazione viziata. Bono è stato assolto dal reato associativo e risponde di una serie di truffe in concorso con altri. Le Sezioni unite hanno spiegato che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, è consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019- dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). Nel caso di specie, la Corte, con una motivazione obiettivamente assertiva, non ha spiegato né sulla base di quali elementi abbia ritenuto che Bono fosse consapevole della destinazione di una parte dei profitti derivanti dalle truffe al sodalizio mafioso, nè perché questa prova dovrebbe derivare dalle dichiarazioni di Russo e Labate, cioè di soggetti che non sono coimputati con il ricorrente e che non sono individualizzanti, e neppure perché la consapevolezza di Russo della destinazione di parte dei proventi al sodalizio mafioso dovesse essere nota a Bono. Una motivazione gravemente viziata che impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, da una parte, essendo obiettivamente superfluo un nuovo esame, e, dall'altra, potendosi rideterminare la pena, senza necessità di ulteriori accertamenti, in due anni e due mesi di reclusione (seguendo il procedimento della Corte di appello: pena base, un anno e sei mesi di reclusione, aumentata di un anno per la recidiva e di tre mesi per ciascuno dei tre fatti di truffa: anni tre e mesi nove di reclusione; diminuita per la scelta del rito a due anni e due mesi di reclusione). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e ridetermina la pena in anni due e mesi due di recl
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