Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 luglio 1989

Cassazione n. 42487/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/07/1989 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 11 marzo 2024 la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il Tribunale di Mantova lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza, in orario notturno.

1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, la notte del 2 agosto 2015 l'imputato, alle ore 3:25 circa, alla guida di una vettura non di sua proprietà, teneva una condotta di guida che insospettiva una pattuglia di carabinieri, per l'andamento incerto.

Disposti i necessari accertamenti, veniva rilevato un tasso alcolemico pari a 1,61 e 1,65 g/I.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con il primo motivo si lamenta vizio della motivazione (poiché manifestamente illogica) e inosservanza dell'art. 581 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere l'impugnazione generica.

Si osserva che con l'atto di appello sono state specificate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno delle richieste.

A fronte di ciò, la Corte bresciana ha invece adottato una decisione non in linea con il favor impugnationis.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'inosservanza della legge penale sostanziale, con riguardo al mancato rilievo della intervenuta prescrizione, pur a fronte della declaratoria di inammissibilità.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. E' utile premettere che questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, R 259425).

In tal modo, infatti, i motivi di ricorso omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 dei 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

4.2. Nella specie il ricorrente propone argomentazioni che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello (pp. 1-3 ricorso), ma puntualmente disattese dalla Corte di merito, che ha motivatamente argomentato il proprio convincimento.

Né il ricorrente indica le ragioni per le quali i motivi formulati con l'appello, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, fossero realmente dotati di sufficiente specificità, se non in termini meramente assertivi (pp. 3 e 4 del ricorso); così come appare, a tal fine, del tutto irrilevante che fosse possibile individuare i "vari elementi dell'atto di impugnazione", od il "punto che si intendeva devolvere alla cognizione del collegio".

4.3. Anche il secondo motivo è inammissibile, poiché manifestamente infondato: l'inammissibilità dell'appello, precludendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale, non ha consentito alle cause estintive del reato (nel caso di specie la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata) di operare e impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna.

Ne deriva che l'obbligo della immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato non sussiste nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia inammissibile (Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370 - 01; conf., Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Fonti, Rv. 260976 - 01).

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.

5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/07/1989 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 11 marzo 2024 la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il Tribunale di Mantova lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza, in orario notturno. 1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, la notte del 2 agosto 2015 l'imputato, alle ore 3:25 circa, alla guida di una vettura non di sua proprietà, teneva una condotta di guida che insospettiva una pattuglia di carabinieri, per l'andamento incerto. Disposti i necessari accertamenti, veniva rilevato un tasso alcolemico pari a 1,61 e 1,65 g/I. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo si lamenta vizio della motivazione (poiché manifestamente illogica) e inosservanza dell'art. 581 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere l'impugnazione generica. Si osserva che con l'atto di appello sono state specificate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno delle richieste. A fronte di ciò, la Corte bresciana ha invece adottato una decisione non in linea con il favor impugnationis. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'inosservanza della legge penale sostanziale, con riguardo al mancato rilievo della intervenuta prescrizione, pur a fronte della declaratoria di inammissibilità. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. E' utile premettere che questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, R 259425). In tal modo, infatti, i motivi di ricorso omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 dei 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 4.2. Nella specie il ricorrente propone argomentazioni che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello (pp. 1-3 ricorso), ma puntualmente disattese dalla Corte di merito, che ha motivatamente argomentato il proprio convincimento. Né il ricorrente indica le ragioni per le quali i motivi formulati con l'appello, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, fossero realmente dotati di sufficiente specificità, se non in termini meramente assertivi (pp. 3 e 4 del ricorso); così come appare, a tal fine, del tutto irrilevante che fosse possibile individuare i "vari elementi dell'atto di impugnazione", od il "punto che si intendeva devolvere alla cognizione del collegio". 4.3. Anche il secondo motivo è inammissibile, poiché manifestamente infondato: l'inammissibilità dell'appello, precludendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale, non ha consentito alle cause estintive del reato (nel caso di specie la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata) di operare e impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna. Ne deriva che l'obbligo della immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato non sussiste nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia inammissibile (Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370 - 01; conf., Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Fonti, Rv. 260976 - 01). 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. 5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30
Sentenza Cassazione n. 42487/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris