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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 111/1983

ECLI:IT:COST:1983:111
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: La Regione del Trentino-[OSCURATO:PERSONA] produceva ricorso in data 30 luglio 1977, contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per sentir dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 4,5 e 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, recante: "Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria".

La ricorrente deduce la violazione degli artt. 4 e 6 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA].

In pari data, proponeva ricorso, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, anche la Provincia autonoma di Bolzano, sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, quarto comma, 5, primo comma, 6, secondo comma, e 8, terzo comma, della citata legge n. 349 del 1977, in riferimento agli artt. 8 e 9 del suddetto Statuto.

Regione e Provincia lamentavano che le norme censurate ledono le attribuzioni loro rispettivamente conferite in materia di previdenza e di assicurazione, di ordinamento sanitario ed ospedaliero, di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad esso addetto, e in materia di igiene e sanità, di ordinamento degli uffici provinciali e del relativo personale.

Nei giudizi instaurati con i ricorsi in epigrafe si è costituito, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio, per dedurre l'infondatezza delle questioni sollevate.

In prossimità dell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 sia la Regione, sia la Provincia, hanno presentato atto di rinuncia al ricorso.

In udienza, la difesa delle ricorrenti ha chiesto alla Corte di pronunziare l'estinzione del giudizio.

L'Avvocatura si è associata alla richiesta. : Avendo la difesa della Regione e della Provincia, dietro regolare mandato, presentato atto di rinunzia al ricorso - accettato dall'Avvocatura dello Stato, come si dice in narrativa il processo deve ritenersi estinto in forza dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara estinti i giudizi promossi con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: La Regione del Trentino-[OSCURATO:PERSONA] produceva ricorso in data 30 luglio 1977, contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per sentir dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 4,5 e 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, recante: "Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria". La ricorrente deduce la violazione degli artt. 4 e 6 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA]. In pari data, proponeva ricorso, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, anche la Provincia autonoma di Bolzano, sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, quarto comma, 5, primo comma, 6, secondo comma, e 8, terzo comma, della citata legge n. 349 del 1977, in riferimento agli artt. 8 e 9 del suddetto Statuto. Regione e Provincia lamentavano che le norme censurate ledono le attribuzioni loro rispettivamente conferite in materia di previdenza e di assicurazione, di ordinamento sanitario ed ospedaliero, di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad esso addetto, e in materia di igiene e sanità, di ordinamento degli uffici provinciali e del relativo personale. Nei giudizi instaurati con i ricorsi in epigrafe si è costituito, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio, per dedurre l'infondatezza delle questioni sollevate. In prossimità dell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 sia la Regione, sia la Provincia, hanno presentato atto di rinuncia al ricorso. In udienza, la difesa delle ricorrenti ha chiesto alla Corte di pronunziare l'estinzione del giudizio. L'Avvocatura si è associata alla richiesta. : Avendo la difesa della Regione e della Provincia, dietro regolare mandato, presentato atto di rinunzia al ricorso - accettato dall'Avvocatura dello Stato, come si dice in narrativa il processo deve ritenersi estinto in forza dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinti i giudizi promossi con i ricorsi in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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