CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 dicembre 1980
Cassazione n. 03118/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/12/1980 avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Oprocedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020: il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Romapsezione per il riesame delle misure cautelari reali, decidendo sulla richiesta di riesame proposta contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, confermava il decreto impugnato, ritenendo sussistente la motivazione sia in ordine al fumus commissi delicti, che al periculum in mora. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.): sarebbe totalmente assente la motivazione in ordine al periculum in mora in quanto le argomentazioni offerte in ordine alla sua sussistenza sarebbero apparenti, o quantomeno contraddittorie, in quanto, da un lato, si riteneva che l'indagato avesse un intento distrattivo e, dall'altro, lo si raffigurava come sicuro detentore di beni ed attività commerciali. 2.2. Il ricorso è inammissibile in quanto non deduce alcuna violazione di legge - unico vizio proponibile in cassazione nella materia della cautela reale - limitandosi, in modo assertivo, a qualificare come apodittica ed apparente la motivazione del provvedimento censurato che, al contrario, si configura come accurata e persuasiva. Segnatamente: il Tribunale rilevava che il ricorrente, dopo aver accumulato ingenti debiti con l'Erario, si era impegnato per disperdere le garanzie patrimoniali, ricorrendo a costanti operazioni in contanti ed anche a prestanome, e che non provvedeva ad alcun versamento al fisco, ma anzi, movimentava ingenti somme di denaro al fine di occultarle, ricorreva a frequenti cessioni di azienda e provvedeva ad intestare fittiziamente ai suoi beni a persone prive di effettiva capacità patrimoniale, circostanze che, nella lettura del Tribunale, rendevano concreto il rischio di vanificazione della futura confisca. Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre