Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 23 aprile 2026
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:854
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
15 ottobre 2026 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Privilegi e immunità dell’Unione europea – Articolo 343 TFUE – Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea – Funzionari e agenti dell’Unione – Articolo 12 – Esenzione dalle imposte nazionali – Imposta sulle donazioni – Articolo 13, primo comma – Assoggettamento a tale imposta nello Stato membro di residenza del funzionario che non sia né lo Stato di origine né lo Stato in cui detto funzionario esercita le sue funzioni – Domicilio fiscale dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione »
Nella causa C‑275/25 [Kolwager] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), con decisione del 20 novembre 2024, pervenuta in cancelleria il 9 aprile 2025, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] B
contro
A,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, S. Gervasoni (relatore), A. Kumin, I. Ziemele e M. Bošnjak, giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per A, da D. Salm, Rechtsanwalt;
– per il governo tedesco, da J. Möller e P.-L. Krüger, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da M. Heller e L. Hohenecker, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 aprile 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 266) (in prosieguo: il «protocollo n. 7»).
2
Questa domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce nell’ambito di una controversia tra A, membro del personale della Banca europea per gli investimenti (BEI), e il [OSCURATO:PERSONA] B (amministrazione tributaria, Germania) in merito al pagamento dell’imposta sulle donazioni in Germania.
Contesto normativo
Diritto dell
’
Unione
Trattato FUE
3
L’articolo 343 TFUE così dispone:
«L’Unione [europea] gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell’8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. Lo stesso vale per la Banca centrale europea e per la Banca europea per gli investimenti».
Protocollo n. 7
4
Il protocollo n. 7 contiene un unico considerando così formulato:
«Considerando che, ai termini dell’articolo 343 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA), l’Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione».
5
L’articolo 12 di detto protocollo così dispone:
«Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio [dell’Unione europea], che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione saranno soggetti, a profitto di quest’ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione».
6
L’articolo 13 del suddetto protocollo dispone quanto segue:
«Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro dell’Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.
I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali».
7
L’articolo 17 del medesimo protocollo è così formulato:
«I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione esclusivamente nell’interesse di quest’ultima.
(…)».
8
L’articolo 21, primo comma, del protocollo n. 7 prevede che:
«Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, (…)».
Diritto tedesco
Legge in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni
9
L’Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz (legge in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni), quale pubblicata il 27 febbraio 1997 (BGBl I, 1997, pag. 378), nella versione applicabile al procedimento principale, nel suo articolo 1, intitolato «Operazioni imponibili», dispone che:
«(1) Sono assoggettati all’imposta sulle successioni (o all’imposta sulle donazioni)
1) i trasferimenti
mortis causa
;
2) le donazioni
inter vivos
;
(…)
(2) Salvo disposizione contraria, le norme della presente legge sui trasferimenti di beni
mortis causa
si applicano anche alle donazioni e alle destinazioni patrimoniali, (…)».
10
L’articolo 2 della medesima legge, intitolato «Obblighi tributari personali», così dispone:
«(1) L’obbligo tributario sorge:
1) nei casi di cui all’articolo 1, primo comma, punti da 1 a 3, per l’intero patrimonio devoluto (obbligo tributario illimitato), quando il
de cuius
, alla data del decesso, o il donante, alla data della donazione, o il beneficiario, alla data del fatto generatore dell’imposta (articolo 9), possiedono lo status di residenti [“Inländer”]. Sono considerati residenti:
a) le persone fisiche aventi il domicilio o la residenza abituale nel territorio nazionale; (…)».
11
L’articolo 7 di tale legge, intitolato «Donazioni
inter vivos
», così dispone:
«(1) Sono considerate donazioni
inter vivos
1. tutte le donazioni tra vivi, purché arricchiscano il donatario a spese del donatore;
(…)».
12
L’articolo 9 di tale legge, intitolato «Fatto generatore dell’imposta», così recita:
«(1) L’imposta sorge
1) per i trasferimenti di beni
mortis causa
, alla data della morte del
de cuius
, (…)
2) per le donazioni
inter vivos
, alla data di esecuzione della donazione;
(…)».
Codice tributario
13
L’Abgabenordnung (codice tributario), quale pubblicato il 1º ottobre 2002 (BGBl I, 2002, pag. 3866, rettificato da BGBl I, 2003, pag. 61), nella versione applicabile al procedimento principale, nel suo articolo 8, intitolato «Domicilio», così dispone:
«Una persona ha il domicilio nel luogo in cui possiede un’abitazione in condizioni tali da far ritenere che tale abitazione sia mantenuta ed utilizzata».
14
L’articolo 9 di detto codice, intitolato «Residenza abituale», così dispone:
«Una persona ha la sua residenza abituale nel luogo in cui soggiorna in circostanze da cui risulti che non è solo a titolo temporaneo che ella abita in tale luogo o regione. È sempre, e sin dall’inizio, considerato residenza abituale, in applicazione della presente legge, un soggiorno continuativo di durata superiore a sei mesi; non si tiene conto delle interruzioni di breve durata. La seconda frase non si applica se il soggiorno avviene esclusivamente a scopo di visita, riposo, cura o fini privati analoghi e non ha durata superiore a un anno».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
15
A è membro del personale della BEI dal 1995, epoca in cui ha trasferito la sua residenza dall’Austria al Lussemburgo al fine di assumere le sue funzioni presso tale organo. Dopo il suo matrimonio nel 2010, egli si è nuovamente trasferito per vivere con la moglie in Germania e, parallelamente, ha continuato ad utilizzare il suo appartamento in Lussemburgo.
16
Nel 2013 egli ha ricevuto dal fratello, residente in Austria, una donazione di importo pari a EUR 300 000.
17
Con decisione del 13 aprile 2017, l’amministrazione tributaria tedesca ha fissato in EUR 56 000 l’importo dell’imposta dovuta da A su tale donazione.
18
Il reclamo presentato da A avverso tale decisione, in cui egli invocava l’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 e sosteneva di dover essere trattato come se il suo domicilio fiscale fosse esclusivamente situato in Austria, è stato respinto con decisione del 1º agosto 2019. Detta amministrazione ha ritenuto che A avesse stabilito un domicilio fiscale supplementare in Germania, parallelamente al suo domicilio fiscale in Austria, che quest’ultimo domicilio fosse fittizio e che A fosse quindi illimitatamente assoggettato all’imposta sulle donazioni in Germania.
19
Con sentenza del 16 settembre 2021 il [OSCURATO:PERSONA]Pfalz (Tribunale tributario della Renania-Palatinato, Germania) ha accolto il ricorso proposto da A, con la motivazione che il criterio enunciato dall’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7, relativo al motivo della residenza in un paese diverso da quello del domicilio fiscale, doveva essere valutato alla data di ingresso di A al servizio dell’Unione. Secondo tale giudice ulteriori modifiche, in particolare un trasloco per motivi personali, sarebbero irrilevanti fintantoché l’agente rimanga occupato al servizio dell’Unione e la sua residenza effettiva presenti un nesso geografico con il luogo di esercizio delle sue funzioni.
20
L’amministrazione tributaria tedesca ha proposto ricorso per cassazione (
Revision
) dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), giudice del rinvio, deducendo una violazione dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7. Detta amministrazione sostiene che tale disposizione non si applicherebbe all’imposta sulle donazioni e, in ogni caso, sarebbe irrilevante in un’ipotesi come quella del caso di specie in cui, dopo la sua entrata in servizio, l’agente dell’Unione stabilisca una residenza supplementare in un altro Stato membro per ragioni personali.
21
Il giudice del rinvio ritiene possibile che l’imposta sulle donazioni rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7, pur nutrendo dubbi al riguardo.
22
Secondo tale giudice, se tale disposizione si applicasse all’imposta sulle donazioni, si potrebbe ritenere che A non possieda un domicilio fiscale in Germania ai fini di tale imposta. Ciò si verificherebbe se tale disposizione dovesse essere interpretata nel senso che, al di fuori del suo domicilio fiscale nello Stato membro d’origine, nella fattispecie l’Austria, un funzionario o altro agente dell’Unione non possa disporre di nessun altro domicilio fiscale. Tuttavia detto giudice esita ad adottare una siffatta interpretazione quando, nel corso della carriera, un funzionario o altro agente dell’Unione stabilisce la propria residenza in uno Stato membro, nella fattispecie la Germania, diverso da quello in cui esercita le sue funzioni, nella fattispecie il Lussemburgo, pur mantenendo un domicilio di fatto in quest’ultimo Stato membro.
23
Per tale motivo il giudice del rinvio ritiene necessario, in primo luogo, chiarire se l’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 si applichi all’imposta sulle donazioni.
24
Detto giudice osserva che l’imposta sulle donazioni non è espressamente menzionata in tale disposizione, contrariamente alle imposte sui redditi nonché sul patrimonio e alle imposte di successione. Esso rileva altresì che il diritto tedesco considera l’imposta sulle donazioni come un tipo di imposta indipendente che peraltro presenta differenze rispetto all’imposta sui redditi, all’imposta sul patrimonio e all’imposta sulle successioni, che depongono contro la sua inclusione nell’ambito di applicazione
ratione materiae
dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7.
25
Tuttavia il giudice del rinvio riconosce che l’imposta sulle donazioni potrebbe essere assimilata all’imposta sui redditi, ai sensi dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7, dal momento che essa assoggetta ad imposta un arricchimento del donatario. Secondo tale giudice taluni Stati membri, quali il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania e la Repubblica ceca, applicherebbero l’imposta sui redditi alle donazioni.
26
Il giudice del rinvio ritiene che l’imposta sulle donazioni possa essere equiparata anche all’imposta sulle successioni, ai sensi dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7. Infatti tale imposta costituirebbe il complemento necessario dell’imposta di successione, poiché sarebbe facile eludere tale imposta mediante una donazione. Nel diritto tedesco, in base all’idea di «successione anticipata», l’imposta sulle donazioni sarebbe riscossa essenzialmente secondo le stesse norme giuridiche dell’imposta sulle successioni. Così avverrebbe in altri Stati membri, come il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia.
27
Nell’ipotesi in cui l’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 si applichi all’imposta sulle donazioni il giudice del rinvio si chiede, in secondo luogo, se tale disposizione osti a che un funzionario dell’Unione che, a causa unicamente dell’esercizio delle sue funzioni al servizio dell’Unione, abbia stabilito la propria residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine possa avere un domicilio fiscale in uno Stato membro diverso da quello in cui esercita le sue funzioni, ai fini dell’assoggettamento a una siffatta imposta.
28
Ciò premesso, il Bundesfinanzgericht (Corte tributaria federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la disposizione dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del Protocollo [n. 7] si applichi alla riscossione dell’imposta sulle donazioni.
2) In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione: se tale disposizione osti a che un funzionario o altro agente dell’Unione, che si è stabilito nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di origine al solo scopo di esercitare le sue funzioni al servizio dell’Unione, stabilisca un ulteriore domicilio fiscale in uno Stato membro diverso da quello della sede di servizio, mentre ha la residenza effettiva nello Stato della sede di servizio».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
29
Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 debba essere interpretato nel senso che esso si applica a un’imposta sulle donazioni.
30
In via preliminare occorre ricordare che, per giurisprudenza costante della Corte, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto della lettera della stessa, del contesto in cui essa si inserisce e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, nonché del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 91).
31
In primo luogo, ai sensi dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7, «ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro dell’Unione».
32
Dalla sua formulazione risulta che tale disposizione distingue, da un lato, il domicilio fiscale dei funzionari e altri agenti dell’Unione, che si ritiene che questi ultimi abbiano conservato nello Stato membro in cui tale domicilio era stabilito al momento della loro entrata in servizio presso l’Unione (in prosieguo: lo «Stato di origine»), e, dall’altro, la residenza effettiva che tali funzionari e altri agenti stabiliscono nel territorio di uno Stato membro diverso dal loro Stato di origine (in prosieguo: lo «Stato di residenza»), unicamente a causa dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione.
33
Detta disposizione prevede quindi che, nonostante siano stabiliti in uno Stato membro diverso dal loro Stato di origine, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, che si sono stabiliti nel territorio di tale altro Stato membro unicamente in ragione dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, conservano il loro domicilio fiscale nel loro Stato di origine ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi e sul patrimonio nonché delle imposte di successione.
34
È giocoforza constatare che l’imposta sulle donazioni non è menzionata nell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7, che riguarda esplicitamente solo tre categorie di imposte, vale a dire le imposte sui redditi e sul patrimonio nonché l’imposta sulle successioni, senza definirle.
35
A tal riguardo, il governo tedesco sostiene che le nozioni di imposte sui redditi e sul patrimonio nonché di imposte di successione devono essere definite con riferimento al diritto nazionale.
36
Vero è che la Corte ha dichiarato che l’imposizione sui redditi dovuta, nello Stato di origine di un funzionario, in ragione del valore locativo dell’alloggio di cui era proprietario nello Stato di residenza, doveva essere determinata secondo i criteri del diritto nazionale dello Stato di origine (v., in tal senso, sentenza del 25 maggio 1993, Kristoffersen, C‑263/91, EU:C:1993:207, punti da 11 a 13). Tuttavia, il fatto che l’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 stabilisca una norma che determina il domicilio fiscale dei funzionari e altri agenti dell’Unione ai fini dell’applicazione di imposte nazionali non implica che le categorie di imposte alle quali tale norma è applicabile corrispondano alle definizioni loro fornite dalle legislazioni degli Stati membri.
37
Infatti, un’interpretazione del genere sarebbe incompatibile con la necessità di garantire un’applicazione uniforme del regime fiscale dei funzionari e altri agenti dell’Unione istituito dal protocollo n. 7 (v., in tal senso, sentenza del 17 giugno 1993, X, C‑88/92, EU:C:1993:246, punto 14).
38
Da un lato, essa porterebbe a far dipendere l’ambito di applicazione dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 dalle definizioni particolari delle diverse categorie di imposte adottate dal diritto nazionale. A seconda che le nozioni di imposte sui redditi nonché sul patrimonio e di imposte di successione includano o meno, secondo il diritto nazionale, l’imposta sulle donazioni, il domicilio fiscale dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione ai fini della riscossione di quest’ultima imposta non dipenderebbe più da tale disposizione del protocollo n. 7, bensì dalle scelte operate dagli Stati membri.
39
Dall’altro lato, tale interpretazione introdurrebbe, nell’applicazione dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7, un’incertezza idonea a generare conflitti di competenza tributaria, lasciando aperta la questione di decidere se le nozioni di imposte sui redditi e sul patrimonio nonché di imposte di successione debbano essere intese secondo il diritto nazionale dello Stato di origine o quello dello Stato di residenza. Come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 32 delle sue conclusioni, nel caso in cui l’ordinamento giuridico di uno di questi due Stati definisca l’imposta sulle donazioni come un tipo di imposta sui redditi, laddove l’ordinamento giuridico dell’altro Stato la consideri come un’imposta interamente distinta dalle categorie menzionate dall’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7, tale disposizione sarebbe o meno applicabile, secondo il diritto nazionale cui faccia riferimento.
40
Da quanto precede risulta che le nozioni di imposte sui redditi e sul patrimonio nonché di imposte di successione, ai sensi dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7, costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione che devono essere interpretate in modo uniforme, indipendentemente dalle qualificazioni utilizzate negli Stati membri (v., per analogia, sentenza del 20 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑288/19, EU:C:2021:32, punto 39).
41
Vero è che, come già rilevato nel punto 34 della presente sentenza, la formulazione dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 non contiene nessuna definizione di tali nozioni. Risulta tuttavia dall’economia di tale disposizione, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale nei paragrafi 44 e 45 delle sue conclusioni, che un’imposta sulle donazioni condivide talune caratteristiche essenziali sia con l’imposta sulle successioni sia con l’imposta sui redditi, espressamente menzionate in tale formulazione, in quanto colpisce il trasferimento gratuito di patrimonio o l’arricchimento risultante da un siffatto trasferimento. Alla luce di tali caratteristiche comuni, nella maggior parte degli ordinamenti giuridici degli Stati membri le donazioni rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta di successione o dell’imposta sui redditi.
42
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce tale disposizione e gli obiettivi perseguiti dal protocollo n. 7, dall’articolo 343 TFUE, ricordato nel considerando unico di tale protocollo, risulta anzitutto che detto protocollo conferisce all’Unione le «immunità e [i] privilegi necessari all’assolvimento dei suoi compiti».
43
Ne consegue che i privilegi, le immunità e le agevolazioni dei funzionari e altri agenti dell’Unione devono essere interpretati nel senso più favorevole all’adempimento da parte di quest’ultima della sua missione.
44
A tal riguardo è nell’interesse dell’Unione, al fine di rendere allettante l’entrata in servizio di funzionari e altri agenti, che norme chiare consentano di ovviare alle difficoltà amministrative inerenti alla mobilità tra Stati membri che comporta, nella maggior parte dei casi, l’assunzione da parte di un’istituzione dell’Unione. In tale prospettiva il mantenimento del domicilio fiscale preesistente, in forza dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7, evita ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione le incertezze e le procedure che comporterebbe, in assenza di tale norma, lo spostamento del loro domicilio fiscale in un altro Stato membro.
45
L’esclusione dell’imposta sulle donazioni dall’ambito di applicazione dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 comporterebbe che i funzionari e gli altri agenti dell’Unione che hanno lasciato il loro Stato di origine per entrare al servizio dell’Unione abbiano due domicili fiscali: il primo, in tale Stato, per l’applicazione delle imposte sui redditi e sul patrimonio nonché di successione e, il secondo, nello Stato membro in cui il funzionario o l’altro agente dell’Unione ha la sua residenza effettiva, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni.
46
Inoltre, la determinazione di questo secondo domicilio fiscale potrebbe rivelarsi più complessa. Infatti, in forza dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7, il mantenimento del domicilio fiscale del funzionario o altro agente dell’Unione nel suo Stato di origine vale non solo per l’applicazione delle imposte menzionate in tale articolo, ma anche per l’applicazione «delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni». Di conseguenza, nell’ipotesi in cui una convenzione fiscale bilaterale tra lo Stato di origine e lo Stato di residenza fosse interpretata come applicabile all’imposta sulle donazioni, si porrebbe la questione se il domicilio fiscale, ai fini dell’applicazione di detta imposta, sia determinato dall’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 e, pertanto, resti quello dello Stato di origine.
47
Un’interpretazione dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo così complessa e incerta nel suo risultato e che non sia, per di più, sostenuta dall’economia di tale disposizione sarebbe in contrasto con l’obiettivo perseguito da tale disposizione, nell’interesse dell’Unione, volto a consentire di determinare in modo semplice e prevedibile la situazione fiscale dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione per le imposizioni alle quali essa si applica, al fine di favorire l’attrattiva delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.
48
In secondo luogo, dall’articolo 17 del protocollo n. 7 risulta che «i privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concessi ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione esclusivamente nell’interesse di quest’ultima».
49
Da tale articolo discende che i privilegi, le immunità e le agevolazioni previsti da tale protocollo, non essendo concessi né nell’interesse dei funzionari e altri agenti dell’Unione né in quello degli Stati membri, devono essere interpretati nel senso che sono neutri rispetto agli interessi degli uni e degli altri.
50
Di conseguenza la norma enunciata dall’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 non concede un’agevolazione fiscale, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale nei paragrafi 40 e 41 delle sue conclusioni, né ai funzionari e altri agenti dell’Unione né agli Stati membri in cui essi si stabiliscono al fine di poter esercitare le loro funzioni poiché, ai fini dell’applicazione delle imposte previste da tale disposizione, tali funzionari e altri agenti conservano il loro domicilio fiscale nel loro Stato di origine. Viceversa essa garantisce che lo Stato di origine non sia indebitamente privato del suo potere impositivo sulle persone che, altrimenti, sarebbero rimaste fiscalmente domiciliate in tale Stato.
51
Al contrario, un’interpretazione dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 secondo cui l’imposta sulle donazioni sarebbe esclusa dalle categorie di imposte per le quali tale articolo prevede il mantenimento del domicilio fiscale nello Stato di origine sarebbe in contrasto con l’obiettivo di neutralità, menzionato nel punto 49 della presente sentenza.
52
Infatti, da un lato, il trasferimento del domicilio fiscale ai fini della riscossione dell’imposta sulle donazioni nello Stato di residenza sarebbe fiscalmente vantaggioso per taluni funzionari e altri agenti dell’Unione e svantaggioso per altri, in base ai regimi di tassazione delle donazioni applicabili, rispettivamente, nello Stato di origine e nello Stato di residenza. Dall’altro, tale trasferimento favorirebbe fiscalmente gli Stati membri in cui le istituzioni dell’Unione hanno la loro sede e in cui, pertanto, sono generalmente situate le sedi di servizio dei funzionari e degli agenti dell’Unione e andrebbe a svantaggio degli altri Stati membri.
53
In terzo luogo, l’efficacia dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 sarebbe parzialmente compromessa se tale disposizione fosse interpretata nel senso che esso non si applica all’imposta sulle donazioni. Infatti, secondo tale interpretazione i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, che abbiano trasferito la loro residenza in un altro Stato membro alla data della loro assunzione per esercitare le loro funzioni, possederebbero domicili fiscali in Stati membri distinti per l’applicazione dell’imposta di successione e dell’imposta sulle donazioni e rientrerebbero quindi in regimi fiscali nazionali diversi per queste due imposte.
54
In casi del genere sussisterebbe un rischio di elusione dell’imposta di successione mediante donazione, nell’ipotesi in cui l’imposta applicabile a quest’ultima nello Stato di residenza fosse più vantaggiosa rispetto all’imposta di successione applicabile nello Stato di origine.
55
Tale possibilità comprometterebbe l’efficacia dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 posto che tale disposizione mantiene nello Stato di origine il domicilio fiscale ai fini della riscossione dell’imposta di successione.
56
Come rilevato in sostanza dall’avvocato generale nel paragrafo 45 delle sue conclusioni, interpretare l’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 nel senso che esso mantiene il domicilio fiscale dei funzionari e altri agenti dell’Unione nello Stato di origine anche ai fini della riscossione dell’imposta sulle donazioni consente, al contrario, di assoggettare tanto le donazioni quanto le successioni di cui tali funzionari e altri agenti beneficiano a un regime fiscale coerente, che tenga conto delle somiglianze che presentano questi due tipi di trasferimento, come avviene generalmente nel diritto tributario degli Stati membri.
57
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 dev’essere interpretato nel senso che esso si applica a un’imposta sulle donazioni.
Sulla seconda questione
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In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione il giudice del rinvio chiede, con la sua seconda questione, se l’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 osti a che «un funzionario o altro agente dell’Unione, che si è stabilito nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di origine al solo scopo di esercitare le sue funzioni al servizio dell’Unione, stabilisca un ulteriore domicilio fiscale in uno Stato membro diverso da quello della sede di servizio, mentre ha la residenza effettiva nello Stato della sede di servizio».
59
Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra le giurisdizioni nazionali e la Corte, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 16 luglio 2026, AEDT e Stato del Granducato di Lussemburgo, C‑158/25, EU:C:2026:591, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
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A tal riguardo occorre precisare che il giudice del rinvio menziona la possibilità, nella sua seconda questione, che un funzionario o un altro agente dell’Unione rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 possa avere, oltre al suo domicilio fiscale nello Stato di origine, un «ulteriore domicilio fiscale» in uno Stato membro diverso da quello della sede di servizio.
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Tuttavia, come risulta dalla formulazione dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7, che utilizza il termine domicilio fiscale al singolare, si considera che i funzionari e gli altri agenti dell’Unione che, in ragione dell’esercizio delle loro funzioni, lasciano il loro Stato di origine per stabilire la loro residenza nel territorio di un altro Stato membro, conservino un solo domicilio fiscale, situato nel loro Stato di origine. Tale interpretazione è corroborata dall’obiettivo di detta disposizione, ricordato nel punto 47 della presente sentenza, che è quello di consentire di determinare in modo semplice e prevedibile la situazione fiscale dei funzionari e altri agenti dell’Unione per le imposizioni alle quali essa si applica.
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Ne consegue che, conformemente all’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7, non si può ritenere che A possieda, oltre al domicilio fiscale nel suo Stato di origine, un domicilio fiscale supplementare nello Stato di residenza, nella fattispecie la Germania.
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Peraltro il giudice del rinvio rileva che, ai sensi dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7, l’applicazione di tale disposizione a un funzionario o altro agente dell’Unione è subordinata alla condizione che quest’ultimo abbia stabilito la propria residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dal suo Stato di origine «in ragione esclusivamente dell’esercizio delle [sue] funzioni al servizio dell’Unione». Nel caso di specie il giudice del rinvio dubita che tale condizione sia soddisfatta dal momento che A, membro del personale della BEI assegnato alla sede di tale organo, situato in Lussemburgo, ha trasferito la propria residenza in Germania per motivi personali, anche se ha conservato un alloggio che utilizza in Lussemburgo, dove avrebbe così un domicilio di fatto.
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Alla luce delle osservazioni che precedono occorre riformulare la seconda questione, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio.
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Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 debba essere interpretato nel senso che un funzionario o un altro agente dell’Unione che, al fine di esercitare le sue funzioni, abbia stabilito la propria residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dal suo Stato di origine, ma che abbia successivamente trasferito, per motivi personali, la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui esercita le sue funzioni, conserva il proprio domicilio fiscale nel suo Stato di origine.
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In primo luogo occorre rilevare che una risposta certa e univoca alla seconda questione non può essere desunta dal solo tenore letterale dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7. Sebbene tale disposizione preveda espressamente che lo stabilimento in uno Stato membro diverso da quello di origine deve avere come motivo esclusivo l’esercizio delle funzioni al servizio dell’Unione europea, la sua formulazione può essere oggetto di due diverse interpretazioni.
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Secondo una prima interpretazione l’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 potrebbe essere interpretato nel senso che esso si applica ai funzionari e altri agenti dell’Unione a condizione che essi stabiliscano il loro luogo di residenza nel solo Stato membro in cui esercitano le loro funzioni. La menzione dello stabilimento della residenza del funzionario o altro agente in uno Stato membro diverso dal loro Stato di origine «in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione» imporrebbe una siffatta lettura. Tale motivo di stabilimento della residenza potrebbe essere oggetto di una sfumatura, che l’avvocato generale ha proposto di apportare nei paragrafi 77 e 78 delle sue conclusioni, secondo la quale lo stabilimento della residenza in un altro Stato membro dovrebbe essere collegato non esclusivamente, ma in modo determinante all’esercizio delle funzioni al servizio dell’Unione. Così interpretato l’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 non sarebbe applicabile quando il funzionario o l’altro agente stabilisce, per motivi personali, la propria residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui esercita le sue funzioni.
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In base a una seconda interpretazione, il motivo per stabilirsi in uno Stato membro diverso dallo Stato di origine, menzionato nell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7, si riferirebbe soltanto alla decisione del funzionario o altro agente di spostare la propria residenza in uno Stato membro diverso dal suo Stato di origine, al fine di poter esercitare le sue funzioni al servizio dell’Unione, senza che sia necessario, in una siffatta lettura, che lo Stato di residenza sia necessariamente quello dell’esercizio delle funzioni. Così interpretata, tale disposizione non escluderebbe, di per sé, che l’interessato possa conservare il proprio domicilio fiscale nel suo Stato d’origine anche se si stabilisce, per ragioni personali, in uno Stato membro diverso da quello in cui esercita le sue funzioni.
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Poiché la mera formulazione dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 non fornisce indicazioni a favore dell’una o dell’altra delle interpretazioni summenzionate occorre esaminare, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce tale disposizione.
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A tal riguardo, da un lato, dall’articolo 17 del protocollo n. 7 risulta che le norme di quest’ultimo sono stabilite nell’interesse esclusivo dell’Unione. Dall’altro, gli articoli 12 e 13 del protocollo n. 7 stabiliscono una ripartizione delle competenze tributarie tra l’Unione, lo Stato in cui il funzionario aveva il proprio domicilio fiscale prima della sua entrata in servizio presso l’Unione e lo Stato in cui lo stesso funzionario si è stabilito in ragione dell’esercizio delle sue funzioni al servizio dell’Unione. La Corte ha dedotto da tali disposizioni che l’articolo 13 del protocollo n. 7 doveva essere interpretato nel senso che la determinazione del domicilio fiscale del funzionario o altro agente dell’Unione non può dipendere dalla volontà dell’interessato (v., in tal senso, sentenza del 17 giugno 1993, X, C‑88/92, EU:C:1993:246, punti 10, 11 e 13).
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Orbene, ciò si verificherebbe se il funzionario o altro agente potesse spostare la propria residenza, per ragioni personali, in uno Stato membro diverso da quello in cui esercita le sue funzioni al servizio dell’Unione e stabilirvi il proprio domicilio fiscale, scegliendo così un domicilio fiscale diverso da quello del suo Stato di origine, anche quando tali funzioni non sono cessate.
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Di conseguenza il contesto in cui si inserisce l’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7, come interpretato dalla Corte, consente di ritenere che il motivo di stabilimento della residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato di origine, menzionato in tale disposizione, non debba essere interpretato nel senso che abbia come conseguenza che un funzionario o altro agente, fintantoché è al servizio dell’Unione, sfugga all’applicazione di tale disposizione spostando la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui esercita le sue funzioni.
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In terzo luogo, tale interpretazione è corroborata dall’obiettivo dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7, ricordato nel punto 47 della presente sentenza, che è quello di consentire di determinare, in modo semplice e prevedibile, la situazione fiscale dei funzionari e altri agenti dell’Unione per le imposizioni alle quali esso si applica, nell’interesse dell’attrattiva delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.
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Sarebbe contrario a tale obiettivo che la ragione per stabilire la residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato di origine, vertente sull’esercizio delle funzioni al servizio dell’Unione, di cui all’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7, sia interpretata nel senso che essa escluda dall’ambito di applicazione di tale disposizione i funzionari e altri agenti che abbiano stabilito la loro residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui esercitano le loro funzioni.
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Infatti, la scelta di una residenza deriva generalmente da molteplici considerazioni che non sono solo professionali ma anche economiche, personali e familiari, e che riflettono una serie di preferenze e vincoli.
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Orbene, benché i funzionari o gli altri agenti, lasciando il loro Stato di origine per entrare al servizio dell’Unione, risiedano nella maggior parte dei casi nello Stato membro di esercizio delle loro funzioni, essi possono anche essere costretti a, o scegliere di, stabilire o spostare il centro dei loro interessi familiari in uno Stato membro diverso da quello dell’esercizio delle loro funzioni.
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Anche ipotizzando che la formulazione dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 consenta la sfumatura menzionata nel punto 67 della presente sentenza, cosicché l’esercizio delle funzioni al servizio dell’Unione sarebbe soltanto il criterio determinante, e non esclusivo, della scelta della residenza, una siffatta interpretazione renderebbe incerta l’applicazione di tale disposizione facendo dipendere quest’ultima dalla valutazione delle motivazioni soggettive che abbiano determinato i funzionari e gli altri agenti dell’Unione al momento di tale scelta.
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Viceversa, l’interpretazione dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7, secondo la quale esso è applicabile ai funzionari e altri agenti dell’Unione che spostano la loro residenza in uno Stato membro diverso dal loro Stato di origine unicamente in ragione dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, anche quando risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui esercitano le loro funzioni, con la conseguenza che tali funzionari e altri agenti dell’Unione conservano il loro domicilio fiscale nel loro Stato di origine, consente di determinare in modo chiaro e prevedibile il domicilio fiscale dei funzionari e agenti, senza sollevare difficoltà di applicazione.
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Secondo tale interpretazione, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione conservano il loro domicilio fiscale nel loro Stato d’origine, indipendentemente dalla loro eventuale scelta di stabilire o spostare successivamente la loro residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui esercitano le loro funzioni. Una siffatta scelta non modifica quindi il domicilio fiscale quale determinato in applicazione dell’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7.
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Occorre tuttavia ricordare, ad ogni buon fine, che la scelta della loro residenza da parte dei funzionari e altri agenti dell’Unione è disciplinata, in particolare, dall’articolo 20 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, il quale impone al funzionario dell’Unione di «risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio cui è destinato o a una distanza conciliabile con l’adempimento delle sue funzioni». Analogamente, il regolamento del personale della BEI, adottato il 20 aprile 1960 dal consiglio di amministrazione della BEI, nella versione applicabile ad A, nel suo articolo 10 prevede che: «Salvo autorizzazione speciale, i membri del personale sono tenuti a risiedere nel luogo della loro sede di servizio o nelle sue vicinanze».
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Alla luce delle osservazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo n. 7 dev’essere interpretato nel senso che un funzionario o un altro agente dell’Unione che, al fine di esercitare le sue funzioni, abbia stabilito la propria residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dal suo Stato di origine, ma che abbia successivamente trasferito, per motivi personali, la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui esercita le sue funzioni, conserva il proprio domicilio fiscale nel suo Stato di origine.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che esso si applica a un’imposta sulle donazioni.
2)
L’articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che un funzionario o un altro agente dell’Unione europea che, al fine di esercitare le sue funzioni, abbia stabilito la propria residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dal suo Stato di origine, ma che abbia successivamente trasferito, per motivi personali, la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui esercita le sue funzioni, conserva il proprio domicilio fiscale nel suo Stato di origine.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.