CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 1964
Cassazione n. 41826/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA suiricorsi propost i da: [OSCURATO:PERSONA], nato Teano il 29/04/1964 [OSCURATO:PERSONA], nato Teano il 16/04/1997 avverso lasentenza 26/09/2025 Corte di appello di Napoli visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e i ricors i de ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Ricorsitrattati de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo de l difensor e di fiducia , ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 26/09/2025 che , in riforma della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] Veteree ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta airicorrenti in ordine al reato ascritto, con revoca della pena accessoria e conferma nel resto. 2. La difesa affida il ricorso adue motiv i con cui deduce : 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62 n. 4 cod. pen. 2.2. Vizio di motivazione e violazione dell’art. 133 cod. pen. 3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché il motivo non è consentito in sede di legittimità. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. (salvo che si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza) e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 –01. Da ultimo, Sez. 2, ord. n. 38237 del 24/10/2025, Leoni ) . Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame. 4. Alla declaratoria di inammissibilità deiricorsi consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese processuali e, ciascuno,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M Dichiara inammissibile i ricorsie condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso, li 23 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]