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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 08263/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto ii ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso e inammissibile perché, con riguardo al tema della destinazione vitadi spaccio della sostanza stupefacente riferita alla disponibilità del ricorrente, replica, otto i! versante della violazione di legge e del difetto di motivazione, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da! giudice di merito all'esito ci Liea puntuale e coerente valorizzazione inferenziale delle emergenze fattuali, lette alla luce ( cc esclusivamente) del dato qualitativo e quantitativo della sostanza e di un altrettanto /39 ciu delle deduzioni difensive, deprivate di rilievo senza incorrere in manifeste incongruenze rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. nmc ben. inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente ai pagamento delle spese r.o cessuaii e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso li 18 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto ii ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso e inammissibile perché, con riguardo al tema della destinazione vitadi spaccio della sostanza stupefacente riferita alla disponibilità del ricorrente, replica, otto i! versante della violazione di legge e del difetto di motivazione, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da! giudice di merito all'esito ci Liea puntuale e coerente valorizzazione inferenziale delle emergenze fattuali, lette alla luce ( cc esclusivamente) del dato qualitativo e quantitativo della sostanza e di un altrettanto /39 ciu delle deduzioni difensive, deprivate di rilievo senza incorrere in manifeste incongruenze rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. nmc ben. inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente ai pagamento delle spese r.o cessuaii e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso li 18 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 08263/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris